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Slide - Fabrizio Daverio - Incontro 6 luglio 2015 PDF

52 Pages·2015·0.56 MB·Italian
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7 luglio 2015 Collaborazione coordinate e continuative e lavoro autonomo: che cosa succede a seguito della riforma? 1 2 7 luglio 2015 Il ritorno delle «grandi categorie»: • Lavoro autonomo (art. 2222 e segg. cod. civ.) • Lavoro subordinato (art. 2094 e segg. cod. civ.) Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 3 7 luglio 2015 … e il tramonto della parasubordinazione … e cioè del «terzo genere» di lavoro Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 4 7 luglio 2015 La figura della “collaborazione coordinata e continuativa” è stata la risposta “italiana” alle esigenze di flessibilità e di minori costi Una «mediazione» tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 5 7 luglio 2015 Le finalità della riforma di cui al d. lgs. n. 81/2015 «indirizzare» le parti verso il contratto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato mantenere solo il «vero» lavoro autonomo  eliminare (tendenzialmente e con poche  eccezioni) tutte le tipologie di c.d. parasubordinazione Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 6 7 luglio 2015 Lavoro parasubordinato: un minimo di «storia» per capire la riforma Data di nascita: 1973, quando la riforma del processo del lavoro include (art. 409, comma 1, sub 3) nelle controversie di lavoro anche quelle relative ai rapporti «di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato». Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 7 7 luglio 2015 La definizione fiscale L’art. 49 TUIR (prima versione)diceva che sono redditi di lavoro autonomo:  i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata da contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 8 7 luglio 2015 La riforma fiscale del 2000 (legge n. 342 del 21 novembre 2000, articolo 34), modificando l’art. 47, 1° comma TUIR (ora art. 50, 1° comma), ha stabilito che sono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente: "c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente». Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 9 7 luglio 2015 Il contenuto artistico-professionale dell’attività veniva così abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative potevano essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservasse il suo carattere autonomo e sussistessero quindi tutti gli altri requisiti tipici della parasubordinazione. Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected] 10 7 luglio 2015 Ancora la riforma fiscale del 2004 - Art. 50 [Ex Art. 47] «1. Sono assimilati a quello di lavoro dipendente: (…) c-bis ) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente» Documento Riservato www.daverioflorio.com [email protected]

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