Nuovo approccio all’attività di sorveglianza sanitaria in Azienda Capo III Sezione I, Art. 25 e Sezione V, Artt. 38 – 42 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. IL MEDICO COMPETENTE Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione del rischio, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute 2 IL MEDICO COMPETENTE • Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria • Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio • Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo della esposizione dei lavoratori 3 IL MEDICO COMPETENTE L’elaborazione del protocollo sanitario, uno degli obblighi a carico del medico competente (Art. 25, comma 1, lettera b), è una delle misure di prevenzione e di protezione conseguenti alla valutazione dei rischi, contenute nel DVR e di cui va fatto un programma ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Come tale, il protocollo di sorveglianza sanitaria discende inevitabilmente dalla valutazione dei rischi stessa, rispetto alla quale deve essere riconducibile e pienamente coerente. 4 Valutazione del Rischio Il D. Lgs. 81/2008, in attuazione dell’art. 1 Legge 123 del 3/8/2007, riunisce in un unico testo normativo tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro nel rispetto delle norme comunitarie Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito della organizzazione in cui prestano la propria attività, DEFINIZIONE finalizzata ad individuare le misure di prevenzione e protezione ed elaborare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. D. Lgs. 81/08: Art. 28 “La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” 6 Prevenzione Monitoraggio ambientale Monitoraggio biologico Sorveglianza sanitaria Prevenzione Monitoraggio ambientale: misura, usualmente a livello atmosferico, degli agenti presenti nel luogo di lavoro per la valutazione dell’esposizione ambientale e del rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. Monitoraggio biologico: misura, usualmente nel sangue, urine e aria espirata del soggetto esposto, degli agenti chimici presenti nel luogo di lavoro o dei loro metaboliti per valutare l’esposizione e il rischio per la salute in rapporto ad appropriati riferimenti. I parametri studiati per questo scopo sono definiti “indicatori biologici”. Sorveglianza sanitaria (Art. 2, c. 1 lett. m) e art. 41 D. Lgs 81/08 e s.m.i) • E’ una misura generale di tutela della salute dei lavoratori • E’ l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza (nella sua componente sanitaria) dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica VISITA MEDICA PREVENTIVA (istituzione della cartella sanitaria e di rischio) Esclusione Verifica integrità condizioni di organi bersaglio ipersuscettibilità
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