ebook img

Sicurezza delle reti PDF

73 Pages·2018·0.294 MB·Italian
Save to my drive
Quick download
Download
Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.

Preview Sicurezza delle reti

LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) A far data dal 1° gennaio 2010 (*), gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. (*) Tale termine è stato prorogato al 1 gennaio 2011 dall'art. 2, comma 5, Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25. LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) Per ottemperare alla citata norma, i siti istituzionali di servizio debbono prevedere una sezione dedicata alla pubblicità legale all'interno della quale debbono essere pubblicati, organizzati per tipologia, gli atti di competenza soggetti a pubblicità legale. LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) Il servizio di consultazione della pubblicità legale deve essere raggiungibile dalla home pagedel sito e deve essere chiaramente indirizzato da un'etichetta esplicativa del tipo "Pubblicità legale" ovvero, per gli enti territoriali, "Albo pretorio" o "Albo pretorio on line". LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) A decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale. SISTEMA INFORMATICO CONVEZIONE CONSIGLIO D’EUROPA DI BUDAPEST 23/11/2001 Ratifica 5/6/2008 Entrata in vigore 1/10/2008 lettera a) art. 1 qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati. SERVICE PROVIDER CONVEZIONE CONSIGLIO D’EUROPA DI BUDAPEST 23/11/2001 Ratifica 5/6/2008 Entrata in vigore 1/10/2008 lettera c) art. 1 ” (fornitore di servizi), indica: 1. qualunque entità pubblica o privata che fornisce agli utenti dei propri servizi la possibilità di comunicare attraverso un sistema informatico; 2. qualunque altra entità che processa o archivia dati informatici per conto di tale servizio di comunicazione o per utenti di tale servizio; TRASMISSIONE DI DATI CONVEZIONE CONSIGLIO D’EUROPA DI BUDAPEST 23/11/2001 Ratifica 5/6/2008 LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 Entrata in vigore 1/10/2008 lettera d) art. 1 indica qualsiasi informazione computerizzata relativa ad una comunicazione attraverso un sistema informatico che costituisce una parte nella catena di comunicazione, indicando l'origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, il tempo, la data, la grandezza, la durata o il tipo del servizio. DOCUMENTO Con il termine documento (dal latino docere: insegnare, far conoscere) si indica un qualcosa che serve per far conoscere qualcosa d’altro . “[è documento] qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa idonea a far conoscere un fatto” (F.CARNELUTTI, Documento (teoria moderna), in Nov.dig.it., vol.VI,Torino,1960,p.86) DOCUMENTO “una materialità all’interno della quale è incorporata un’idea” (G. TADDEI ELMI, Corso di Informatica Giuridica, Napoli 2010, 283)

See more

The list of books you might like

Most books are stored in the elastic cloud where traffic is expensive. For this reason, we have a limit on daily download.