Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 N. R.G. 33572/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione specializzata in materia di impresa - B 1 b Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 6 e e #: dott. Vincenzo Perozziello Presidente Relatore al eri dott. Angelo Mambriani Giudice S 2 A dott Alessandra Dal Moro C M O C E ha pronunciato la seguente T S O P SENTENZA a: D o nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33572/2010 promossa da: s s e m E O Mavef s.r.l. in liquidazione, Miper srl, Pietro Faini Immobiliare s.r.l., Prealpina Investimenti Z N E C N s.r.l., Punto Ufficio s.r.l., Streparava Holding s.p.a., Tecnidea s.r.l., Tre C s.r.l., i signori Giovanna VI O L L Accetti, Mario Agostinelli, Gabriele Baglioni, Maria Chiara Baglioni, Massimo Baglioni, Michela E ZI Z O R Baglioni, Alma Barbetti, Gabriella Belotti, Giovanni Belotti, Giuseppe Belotti, Annamaria E P a: D Belotti, Pierangela Belotti, Giorgio Benevenia, Giovanna Berta, Alessandro Bertoli, Annarita o at m Fir Bertoli, Giorgio Bertoli, Giorgio Mario Bertoli, Luigi Bertoli, Maria Grazia Bertoli, Maria 4 - 8 6 8 Teresa Bertoli, Raffaella Bertoli, Manuel Bonardi, Alessandro Bonicelli, Piero Bonicelli, Mauro #: 9 al eri Cassani, Fausta Paterlini, Anna Cassina, Maria Cortinovis, Sandro De Paoli, Angelo Faini, Carla S 3 A C M Faini, Pietro Faini, Ernesto Fasoli, Fabio Fasoli, Laura Fasoli, Sergio Ferrari, Adriana O C E T Franceschetti, Elena Franceschetti, Giacomo Franceschetti, Luigi Franceschetti, Paolo OS P a: D Franceschetti, Cesare Frizza, Davide Frizza, Marco Frizza, Albina Frugoni, Pierino Galizzi, o s s e m Giuliano Gnutti, Elvira Lanzini, Maria Grazia Lanzini, Giampietro Liberini, Laura Mafazzioli, E O T R Dusolina Andreina Manzini, Carla Marchetti, Chiara Marchetti, Guido Marchetti, Michele BE O R A Marchetti, Maria Wilma Martinelli, Giuseppe Masussi, Giovanni Battista Mazzolari, Annunciata R E V A M Mazzucchelli, Fabrizia Mealli, Luciana Micheli, Donatella Mori, Giacomina Morosini, Regina RI P a: D o at pagina 1 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 Orisio, Federico Orlandi, Enrica Pasini, Dolores Pasolini, Daniele Paterlini, Giuliano Paterlini, Paola Paterlini, Stefano Paterlini, Giambattista Luigi Prandelli, Luca Prandelli, Luigi Giacomo Prandelli, Milena Prandelli, Paola Prandelli, Rosanna Prandelli, Bruno Racheli, Chiara Racheli, Roberta Racheli, Spartaco Rubagotti, Francesco Saleri, Luca Saleri, Maria Cristina Saleri, Sergio Saleri, Carlo Salini, Giacomo Saottini, Gualtiero Sforzini, Silvia Sforzini, Andrea Sierchio, Matteo Sierchio, Pasquale Sierchio, Giulio Streparava, Erminia Streparava, Paolo Raffaele Giuseppe Streparava, Eugenio Taglietti, Giuseppe Tampalini, Aurelio Valentini, Claudio 1 b 6 Valentini, Gino Valentini, Walter Valentini, Nella Zamboni, Giuseppina Zilioli e e #: al tutti con il patrocinio dell’avv. VISENTINI GUSTAVO e FARINA VINCENZO ed elettivamente eri S 2 A C domiciliati presso lo studio VISENTINI in Milano v G.Vitali n 1 M O C E ATTORI T S O contro a: P D MAURIZIO COZZOLINI (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. DISTEFANO ANTONIO el. so s e domiciliato in Via Manzoni, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. DISTEFANO ANTONIO m E UNICREDIT SPA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. CARBONETTI FRANCESCO el. domiciliato ZO N in VIA PANZACCHI, 6 20123 MILANO presso il difensore avv. CARBONETTI FRANCESCO E C N CONVENUTI VI O L L CONCLUSIONI E ZI Z O PARTE ATTRICE: R E P a) accertare e dichiarare, per i fatti esposti e documentati nell’atto di citazione e nei successivi scritti a: D difensivi, l’invalidità e incongruità dei concambi applicati nelle operazioni di scissione della società Il ato m Discorso s.p.a in Banca di Roma s.p.a. e di fusione della società Viale Tupini Finanziaria s.p.a. in Fir Bipop-Carire s.p.a. e, per l’effetto, accertata altresì l’illiceità del comportamento dei convenuti e la loro 4 - 8 6 conseguente responsabilità solidale per i titoli tutti esposti nell’atto di citazione, condannarli al 98 #: risarcimento dei danni subiti da ognuno dei 107 Attori indicati in epigrafe nella misura almeno pari al al eri valore della differenza tra € 3,52 e € 1,41 - cioè 2,11 - da moltiplicarsi per il numero di azioni Bipop- S 3 A Carire s.p.a. da ciascun attore possedute alla data delle deliberazioni e indicato in epigrafe nell’atto di C M citazione, e quindi complessivamente nella misura di € 69.851.138,55, o comunque nella diversa O C E misura da determinarsi sempre in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.; T S O b) riconoscere altresì a favore di ognuno degli Attori, in proporzione al numero di azioni da ciascuno P a: possedute, a titolo di lucro cessante, la somma da stabilire facendo ricorso agli indici settoriali bancari D o s per la misurazione della rivalutazione media degli strumenti finanziari, o comunque la somma che s e m verrà determinata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.; E O T R E B O R CONVENUTI A R E Rigetto di tutte le domande di controparte con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge. AV M RI P a: D o at pagina 2 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli attori hanno agito in qualità di azionisti di BIBOP CARIRE spa all'epoca della delibera assembleare di approvazione (16.5.02) nonché di efficacia (1.7.02) della fusione per incorporazione della medesima BIBOP in BANCA DI ROMA, lamentando l'incongruità dei rapporti di cambio utilizzati nell'occasione e più in generale l'irregolare gestione dell'intera operazione da parte dell'allora AD di BIBOP Maurizio Cozzolini (in relazione sia alla decisione di procedere alla menzionata fusione sia alla successiva determinazione dei rapporti di cambio). In relazione a tale vicenda hanno chiesto, in via principale, A) accertamento e dichiarazione di “giuridica inesistenza e inefficacia” della delibera di fusione 16.5.02; 1 b B) risarcimento di conseguenti danni lamentati, sotto duplice profilo: 6 e e B1) per asserita irragionevolezza nel rapporto di concambio adottato, ex art. 2504 quater cc nei #: al confronti della società scaturita dalla fusione (oggi UNICREDIT spa) nonchè in solido nei confronti del eri S cessato AD Maurizio Cozzolini ex art. 2395 cc; A2 C B2) per asserita irragionevolezza, a monte, della scelta di fusione con BANCA DI ROMA, ex artt M O 2395-2043 cc nei confronti del menzionato dott. Cozzolini nonché, in solido, della stessa UNICREDIT EC T ex art. 2049 cc. OS P a: D Nell’atto di citazione tali domande risarcitorie hanno trovato ampia trattazione soprattutto in o s s e riferimento alla posizione del convenuto Cozzolini, secondo due profili ben distinti, a fondamento m E delle distinte domande evidenziate sopra sub B1) e B2) nei seguenti termini: O Z N E C N B1) In relazione alla asserita irragionevolezza del rapporto di cambio adottato, in aggiunta alla dedotta VI O responsabilità contrattuale della società scaturita dalla fusione ex art 2504 cc, si contesta personalmente L L E al cessato AD la responsabilità di “non avere usato la dovuta diligenza nella verifica e ZI Z O nell'applicazione dei criteri di determinazione del rapporto di cambio nelle operazioni affinchè gli R E stessi fossero congrui” – in termini di condotta colposa/dolosa in tesi rilevante ai fini risarcitori quale a: P D concorso del terzo (estraneo al rapporto contrattuale ma comunque giuridicamente rilevante ex art. o at 2043 cc) nel lamentato inadempimento contrattuale della società. m Fir 4 - 8 B2) Prima ancora e più in generale si contesta nei confronti dell’odierno convenuto Cozzolini di avere 6 8 9 “violato le regole che governano il procedimento di fusione, in quanto ha aderito al relativo progetto #: al senza che fosse stata eseguita una due diligence contabile e legale completa della controparte eri S negoziale e tale mancata acquisizione e comunicazione di informazioni è ancora più grave se si tiene A3 C conto del fatto che l'amministratore stesso era in possesso di documenti che evidenziavano gli M O C svantaggi connessi all'operazione in questione..”. E T In particolare viene contestato al convenuto “di avere, in piena violazione dei doveri inerenti al suo OS P incarico, impedito al CdA della società di conoscere, controllare e gestire la trattativa con BANCA di a: D ROMA e poi ai soci di BIBOP di decidere in modo consapevole sull'aggregazione con il gruppo o s s e romano..”: in tal senso si contesta specificamente che “sono state nascoste, prima agli amministratori m E e poi ai soci, tutte quelle informazioni e quei documenti che riflettevano il reale stato di sofferenza O T R della BANCA di ROMA e dai quali emergevano i rischi che sarebbero derivati a BIBOP da una E B O integrazione con l'istituto romano” , laddove “interesse primario della società e del suo organo di R A gestione era quello di essere messi in condizione di valutare in modo compiuto tutti gli scenari R E V possibili... nessun dato induceva a credere che l'aggregazione con lo stesso potesse rispondere A M all'interesse di BIBOP.” RI P a: D o at pagina 3 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 Sotto tale profilo si ipotizza dunque una responsabilità diretta del menzionato AD ex art. 2395-2043 cc di cui viene chiamata a rispondere in solido la stessa società scaturente dalla fusione (oggi UNICREDIT) ex art. 2049 cc. Entrambi i convenuti si sono ritualmente costituiti in giudizio, contestando nel merito gli addebiti loro rivolti ma prima ancora sollevando una pluralità di questioni pregiudiziali rispetto all'esame dei fatti di causa e in particolare: a) inammissibilità della domanda sub A) a fronte dell'ormai sopravvenuto perfezionamento della procedura di fusione (in data in realtà già precedente la proposizione della domanda di parte attrice) ex art 2504quater cc; b) difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione a tutte le domande di risarcimento avanzate nei confronti del convenuto Cozzolini, ovvero difetto di legittimazione passiva dello stesso al riguardo b1 6 e - e conseguente infondatezza di merito della domanda proposta nei confronti di UNICREDIT ex art. e #: 2049 cc; al eri c) prescrizione dei diritti fatti valere, a fronte di azione esercitata a circa 8 anni di distanza dall'epoca 2 S A dei fatti contestati; C M d) prova della titolarità di azioni BIBOP nell'intero arco di tempo necessario a legittimare l'esercizio O C E dell'azione proposta. T S O P a: Su tutte le eccezioni in parola si è già pronunciato il Collegio, ritualmente investito dal g.i. alla D o s scadenza dei termini ex art 183 cpc, con provvedimento in data 29.1.13 che pare opportuno richiamare es m integralmente nella parte dispositiva al fine di circoscrivere con nettezza l’oggetto del presente E O Z giudizio: N E C “il Tribunale… N VI °dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dagli attori per la declaratoria di O L inesistenza/inefficacia della delibera di fusione in contestazione, con conseguente rigetto della EL ZI domanda di cui al capo A) della motivazione; OZ R °accerta il difetto di legittimazione attiva di tutti gli attori ad agire nei confronti del convenuto E P Maurizio Cozzolini in relazione alla decisione di procedere alla fusione con BANCA DI ROMA e Da: o conseguentemente l'infondatezza della domanda proposta per questa parte contro la convenuta at m UNICREDIT ex art. 2409 cc, con conseguente rigetto delle domande proposte nei confronti di Fir entrambi i convenuti di cui al capo B2) della motivazione; 84 - 6 8 °accerta il difetto di legittimazione attiva degli attori Sergio Bianchini, Massimo Tobanelli, Emanuele 9 #: Paterlini, Anna Paterlini Sorlini, Sandro Gori, Convento delle Religiose di Sant'Orsola in al eri S accoglimento della eccezione di controparte esaminata al capo d3iii) della motivazione, con 3 A conseguente rigetto di tutte le domande dagli stessi proposte; C M °rigetta per il resto tutte le ulteriori eccezioni sollevate dai convenuti, nei termini e per le ragioni di cui O C E in motivazione; T S O °condanna gli attori Sergio Bianchini, Massimo Tobanelli, Emanuele Paterlini, Anna Paterlini Sorlini, P a: Sandro Gori, Convento delle Religiose di Sant'Orsola, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di D o s lite nei confronti dei convenuti UNICREDIT e MAURIZIO COZZOLINI liquidate in un importo es m complessivo di euro 15.000 oltre iva e cpa in favore di ciascuno di essi; E O T °condanna tutti gli altri attori (con esclusione di quelli sopra menzionati) al rimborso delle spese di R E B lite inerenti il rigetto delle domande sub A) e B2) liquidate in un importo complessivo di euro 15.000 O R oltre iva e cpa in favore di ciascuno dei convenuti costituiti. A R E ° provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione all'esame delle V A M domande di cui al capo B1) della motivazione RI P …”. a: D o at pagina 4 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 In particolare, con riferimento alla posizione Cozzolini e in generale alla strutturazione delle domande risarcitorie proposte dagli attori, pare opportuno richiamare altresì la parte motiva del menzionato provvedimento laddove *in relazione alla contestazione sub B1) si osservava che “Per quest'ultima parte (diretto contributo causale prestato dall'AD Cozzolini, con colpa o dolo, nella adozione di un rapporto di concambio in tesi irragionevole e relative conseguenze asseritamente negative sul patrimonio individuale dei “vecchi” azionisti BIBOP) viene dunque indiscutibilmente in rilievo una ipotesi di “danno diretto” maturato in capo ai singoli azionisti, che avrebbero in tesi ricevuto un numero di azioni della società scaturente dalla fusione minore di quello che sarebbe loro legittimamente spettato, e sotto tale profilo non pare evidentemente revocabile in dubbio la piena b1 6 e legittimazione degli stessi ad agire in giudizio per il risarcimento del relativo danno non solo nei e #: confronti della società ritenuta inadempiente ma anche, ex art 2043 cc, di tutti quanti i soggetti al eri individuati come corresponsabili del lamentato inadempimento, in particolare (ex art 2395 cc) di 2 S A amministratori in carica – fatta salva naturalmente la distinta esigenza di adeguata deduzione e piena C M prova dei profili di specifica responsabilità soggettiva nella specie ipotizzati”. O C E T S O *in relazione invece alla distinta contestazione sub B2) si arrivava ad opposte conclusioni, osservando P a: che: D o s “dalla stessa formulazione della domanda attorea (“...rischi derivati a BIBOP da una integrazione con es m l'istituto romano... nessun dato induceva a credere che l'aggregazione con lo stesso potesse rispondere E O Z all'interesse di BIBOP...”) risulta chiaramente che per questa parte vengono in rilievo conseguenze N E C asseritamente negative della decisione di fusione concernenti “direttamente” il patrimonio della N VI società e dunque solo “di riflesso” il patrimonio dei singoli azionisti, che pertanto non possono O L reputarsi legittimati a chiedere alcun risarcimento in proprio. EL ZI Pare del resto significativo al riguardo che in relazione allo specifico titolo di responsabilità ora in OZ R esame gli attori si limitino a riproporre la medesima domanda risarcitoria avanzata sub B1), come E P detto propriamente ed esclusivamente elaborata in relazione al rapporto di cambio ritenuto Da: o ingiustificato, laddove non pare corretto configurare un effettivo nesso di causalità tra i due aspetti at m giacchè l'asserito minor valore di BdR (conseguente alle lamentate difficoltà della stessa che Fir avrebbero dovuto sconsigliare l'operazione di fusione) avrebbe di per sé dovuto semplicemente 84 - 6 8 comportare un concambio diverso e più favorevole per gli azionisti BIBOP: in tal senso l'(asserita) 9 #: inadeguatezza dei criteri di concambio utilizzati si pone dunque, nella medesima prospettazione degli al eri S attori, come condizione necessaria e sufficiente per la produzione del danno lamentato, ad escludere la 3 A possibilità di ipotizzare un effettivo nesso di causalità tra la condotta lamentata sotto il profilo in C M esame e il danno risarcibile richiesto. O C E ….”. T S O P a: D o s Così decise le questioni preliminari sollevate in giudizio, l’oggetto del presente giudizio risulta dunque es m circoscritto ai profili propriamente di merito relativi alla domanda di risarcimento danni (di cui al E O T superiore punto B1) proposta a titolo di responsabilità contrattuale ex art 2504 quater cc nei confronti R E B della società scaturita dalla fusione (oggi UNICREDIT spa) e a titolo di responsabilità extracontrattuale O R ex art 2395 cc nei confronti del cessato AD Cozzolini. A R E V A M RI P a: D o at pagina 5 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 Nel merito si discute di un articolato processo di aggregazione realizzato nel corso dell’anno 2002 mediante l'esecuzione di una serie coordinata di operazioni straordinarie tra loro strettamente correlate e consequenziali e in particolare: a) conferimento in natura di Bipop a favore di Il Discorso S.p.A. del ramo di azienda traditional banking (operazione propedeutica alla scissione parziale di cui al prossimo punto); b)la scissione parziale di Bipop a favore di BdR avente ad oggetto la partecipazione totalitaria in II Discorso; c)il conferimento in natura di BdR in Viale Tupini Finanziaria S.p.A. delle partecipazioni nelle diverse società del gruppo operanti nel settore consumer banking (operazione propedeutica all'operazione di fusione di cui al punto successivo); d)la fusione per incorporazione di Viale Tupini Finanziaria in Bipop post scissione. Come risulta pacificamente in atti l'integrazione tra i due gruppi bancari si inseriva, peraltro, nell'ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione della struttura societaria del gruppo BdR, che prevedeva inter alia la fusione per incorporazione di Banco di Sicilia in BdR, che già ne deteneva la partecipazione di controllo (oltre il b1 6 60%). ee #: Le operazioni descritte erano sostanzialmente finalizzate alla separazione dei due principali rami di business in al eri cui era articolata l'attività bancaria del gruppo BIBOP, quello definito "traditional banking" e "consumer". S 2 La gestione dell'attività cosiddetta tradìtional banking veniva accentrata in BdR che, per effetto della scissione A C de II Discorso a suo favore e della fusione per incorporazione di Banco di Sicilia in BdR veniva a gestire la rete M O C degli sportelli dei tre istituti bancari (BdR, BIBOP, BdS). E T La società Bipop, una volta trasferito il ramo di azienda relativo all'attività bancaria tradizionale a seguito del OS P conferimento a favore de II Discorso e della successiva scissione a favore di BdR, diveniva parte del Gruppo a: D Banca di Roma e in essa venivano concentrate tutte le attività del segmento consumer banking. o s s Per effetto della fusione per incorporazione di Viale Tupini Finanziaria Bipop veniva a detenere tutte le e m partecipazioni nelle società operanti in tale settore, sia quelle già facenti parie del grappo bresciano sia quelle provenienti O E Z da BdR. N E Tutte le operazioni in parla risultano eseguite con l’assistenza dei rispettivi advisors (per Bipop, Morgan Stanley nonché C N Rothschìld Italia S.p.A.; per BdR Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, Lehman Brothers International SIM S.p.A. VI O e Schroeder '^Salomon Smith Barney). L L E ZI Z O In tale contesto, pur a seguito della pronuncia 29.1.13, l’attore articola le proprie doglianze sotto due R E distinti profili: a: P D o at a)”vizi nella formazione dell’accordo di integrazione tra BIBOP e BdR: in particolare mancanza di m Fir una effettiva negoziazione dei rapporti di cambio” in conseguenza di una scelta pregiudiziale in favore 4 - 8 di BdR dell’AD di BIBOP (l’odierno convenuto Cozzolini); 6 8 9 b)”incongruità del rapporto di cambio per inadeguatezza del processo valutativo eseguito e per la #: al presenza di vari errori contabili metodologici e sostanziali”; eri S A3 C In relazione al profilo sub a) si deve osservare che, secondo la prospettazione di parte attrice, l’intera M O C operazione di fusione sarebbe stata programmaticamente costruita in danno degli azionisti BIBOP e, E T proprio a tale scopo, OS P a: D a1) l’operazione sarebbe stata articolata nelle quattro fasi distinte sopra evidenziate al fine di “rendere o s s e meno intelligibili le valutazioni attribuite alle due banche”; m E a2) l’AD Cozzolini avrebbe tenuto all’oscuro il CdA di proposte formulate da BPM e BPL alternative a O T R quella formulata da BdR e più in generale dello stato di avanzamento delle trattative con BdR; E B O a3) l’AD Cozzolini avrebbe altresì nascosto agli amministratori e ai soci di BIBOP “informazioni e R A documenti rilevanti che riflettevano il reale stato di sofferenza di BdR”; R E V A M RI P a: D o at pagina 6 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 a4) “l’AD Cozzolini ha aderito al progetto di fusione senza che fosse stata eseguita una due diligence contabile e legale completa della controparte negoziale e tale condotta è ancora più grave se si considera che l’AD era in possesso di documenti che evidenziavano il grave stato di sofferenza di BdR e gli svantaggi della proposta formulata da quest’ultima” (pagg 36 concl.) Di tutta evidenza come in tal modo l’attore pretenda in realtà di riproporre esattamente le medesime doglianze che già sono state oggetto della separata pronuncia 29.1.13 di difetto di legittimazione attiva (capo B2 della elencazione di cui in premessa, in particolare per quanto riguarda i profili sub a2 e a3) sia pure in questo caso sotto il peculiare profilo di una diretta incidenza di quelle condotte (propriamente connotate in termini di “dolo” dell’amministratore) sulla determinazione finale del rapporto di cambio – e proprio e soltanto sotto tale peculiare profilo possono tuttora reputarsi pertinenti al presente giudizio quali aspetti peculiari delle più ampie contestazioni di carattere “tecnico” proposte sub b) e come tali esaminate nel proseguo. b1 6 e e #: Al riguardo va subito rilevato come il tema di asseriti vizi nella procedura di determinazione del al eri rapporto di cambio BdR-BIBOP risulti già oggetto di due distinti procedimenti (rg 8120/02 Trib 2 S A Brescia e rg 203/04 Trib Milano) avviati su iniziativa di azionisti BIBOP (naturalmente diversi dagli C M attori del presente giudizio) in relazione a richieste risarcitorie analoghe a quelle qui in esame, O C E procedimenti in cui risultano conferiti distinti incarichi di CTU a professionisti di chiara competenza T S O (rispettivamente prof.ssa Martinelli e prof. Guatri) i cui elaborati conclusivi sono stati ritualmente P a: prodotti nel presente procedimento ad opera degli odierni attori. Anche in questo giudizio è stata D o s peraltro conferito autonomo incarico di CTU ad un terzo professionista esperto della materia così da es m consentire un approfondito esame delle diverse contestazioni proposte in causa in un mirato E O Z contraddittorio con l’attiva partecipazione dei consulenti di tutte le parti – sulla base di quesiti così N E C formulati: N VI O L "Dica il C.T.U., con riferimento alla fusione tra BIBOP-CARIRE spa e BANCA DI ROMA spa, letti EL ZI gli atti e i documenti già versati in causa oppure ritualmente consultabili ex art. 198 comma 2° cpc, OZ R sentite le parti e i loro consulenti, tenuto conto degli specifici rilievi critici proposti dagli attori (in E P particolare per quanto attiene agli effetti della contestuale operazione di fusione del BANCO DI Da: o SICILIA in BANCO DI ROMA) at m ° se, tenuto conto delle caratteristiche, degli elementi economico-finanziari Fir e operativi, nonché delle situazioni patrimoniali e di ogni altro dato rilevante relativo alle società 84 - 6 8 partecipanti alla fusione, la determinazione del rapporto di cambio deliberata appaia, al di là di ovvi 9 #: margini dì ordinaria discrezionalità valutativa, ragionevolmente giustificata, in relazione alla al eri S congruità delle metodologie di valutazione prescelte e delle concrete modalità operative seguite (sotto 3 A quest'ultimo profilo anche in riferimento alla adeguatezza o meno delle procedure di verifica della C M completezza e attendibilità degli elementi di analisi e valutazione forniti da BANCA DI ROMA, alla CO E luce degli specifici rilievi mossi sul punto dagli attori); T S O ° laddove ritenga di rilevare nella procedura seguita, al di là dei menzionati margini di ragionevole P a: discrezionalità, profili di criticità idonei a determinare squilibri deteriori per la posizione degli o D s azionisti BIPOP, provveda ad evidenziare ì diversi risultati cui una più adeguata procedura d'analisi es m avrebbe dovuto pervenire; O E T ° in tale ultima ipotesi voglia offrire le sue valutazioni in ordine alla entità del pregiudizio R E B eventualmente subito dai singoli azionisti BIPOP ed alla determinazione del conseguente danno O R risarcibile, anche alla luce delle richieste formulate dagli attori e degli specifici rilievi critici al A R E riguardo proposti dai convenuti". V A M RI P a: D o at pagina 7 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 In risposta ai quesiti ricevuti il CTU nominato ha fornito un ampio e documentato elaborato approfonditamente motivato sulle diverse questioni in esame (relazione conclusiva 13.6.14; relazione integrativa 15.10.14), con il quale, attraverso iter argomentativo che appare pienamente convincente, ha evidenziato plurimi elementi di criticità nella procedura seguita per la determinazione del rapporto di cambio, peraltro circoscrivendo attentamente all’interno di una tale ricostruzione i profili cui riteva di poter ragionevolmente attribuire una comprovabile incidenza negativa sulla stima dei valori in esame. In particolare: *quanto alla contestazione sub a1): pur evidenziando il carattere non ottimale sul piano tecnico della peculiare strutturazione in quattro distinte fasi dell’operazione in esame (in particolare per quanto attinente l’incidenza della op. BdS), ha ritenuto infine che “non vi sono elementi per affermare che la procedura effettivamente seguita, per quanto sub-ottimale, abbia cagionato un danno agli azionisti b1 6 e BIBOP”, argomentando in maniera ampia e convincente tale giudizio (pagg 189 e segg) ed anzi e #: prospettando, a puntuale riscontro di tale valutazione, una accorta procedura di verifica di tale al eri asserzione, dimostrando che “un trattamento di favore dei soci di minoranza BdS avrebbe avuto un 2 S A impatto sul risultato ottenuto dagli azionisti BIBOP …anche se comunque modesto, solo in caso di una C M sopravalutazione di BdS davvero macroscopica…” - sopravalutazione di cui tuttavia non sarebbe O C E emerso in causa indizio alcuno T S O (secondo conclusioni puntualmente conformi a quelle espresse sul punto nella CTU Martinelli di cui P a: proc. 8120/02 Brescia); D o s es m *quanto alla contestazione sub a2): ha inequivocabilmente mostrato, sulla base della documentazione E O Z in atti, come l’interesse di BPM ad intervenire in BIBOP (in alternativa all’offerta BdR) fosse in realtà N E C inscindibilmente collegato alla risoluzione di una particolare posizione in sofferenza (cliente GARFIN) N VI e come tale di fatto venuto meno a fronte di sopravvenuta cessione del relativo credito (pag 109); con O L riferimento invece alla distinta proposta BPL ha sottolineato la mancanza in atti di documentazione EL ZI adeguata a “a individuarne il contenuto, la tempistica, gli eventuali elementi di criticità, l’eventuale OZ R attività di negoziazione con BIBOP”, richiamando nel contempo richieste di chiarimento già all’epoca E P formulate da BANCA D’ITALIA (pag 110); Da: o at m *quanto alle contestazioni sub a3) a4): Fir / per quanto attiene la qualità del portafoglio crediti BdR e in particolare la mancata esecuzione di una 84 - 6 8 specifica attività di due diligence, pur riconoscendo l’opportunità sul piano metodologico di una simile 9 #: preventiva attività, ha evidenziato in particolare come la concreta valutazione di BdR da parte degli al eri S advisor di BIBOP “ebbe luogo come se questi disponessero di evidenze atte a far ritenere necessarie 3 A ingenti rettifiche al patrimonio BdR in conseguenza di una situazione problematica del portafoglio C M creditizio, pari a oltre euro 1.991”, dunque attraverso una sensibile decurtazione dei valori di BdR O C E reputata idonea ad escludere una effettiva incidenza negativa sulla corretta definizione del rapporto di T S O cambio (pag 120); P a: D o s s e m E O T R E B O R A R E V A M RI P a: D o at pagina 8 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 / più in generale, per quanto attiene infine alle censure proposte dagli attori in ordine all’utilizzo ai fini della stima BdR dei piani industriali predisposti dalla medesima società, il CTU ha innanzitutto escluso (pagg 120-121) di poter individuare nelle relazioni degli advisor (ovvero nel richiamo preliminare ad un programmatico affidamento alle indicazioni ricevute dalla società) il segno di una acritica recezione di tali indicazioni, a fronte di una prassi ormai diffusa in materia di ricorso sistematico a formule di stile di invocato scarico di responsabilità (come del resto già evidenziato nella distinta CTU Martinelli, pure acquisita in atti, nel separato procedimento 8120/02 Trib. Brescia); ma soprattutto, nel merito, ha (ragionevolmente) escluso di poter liquidare come inattendibile ex ante il piano industriale elaborato dagli amministratori per il solo fatto di ipotizzare un recupero di redditività rispetto al passato, sottolineando semmai che “il piano elaborato mostrava in realtà un recupero di redditività verso livelli di assoluta normalità e non di performance superiore alla media – fatto, questo sì che sarebbe risultato poco plausibile – e che gli elevati tassi di incremento annuo nei vari indicatori di performance risultano del tutto scontati quando si parte da livelli di risultato del tutto deficitari”. b1 6 e e #: b) per quanto attiene invece più specificamente all’esame delle concrete modalità con cui nel corso del al eri procedimento di fusione BdR-BIBOP si è arrivati alla determinazione del rapporto di cambio si deve 2 S A evidenziare una sostanziale convergenza tra le conclusioni raggiunte dal CTU nel presente C M procedimento con le valutazioni già proposte nelle CTU effettuate nei già menzionati procedimenti O C E instaurati in Brescia e in Milano, con la puntuale individuazione (sia pure secondo profili e misura non T S O sempre esattamente coincidenti) di una pluralità di vistose deficienze nelle procedure di stima all’epoca P a: adottate, ritenute (queste sì) suscettibili di serio pregiudizio per gli azionisti BIBOP, sotto il profilo in D o s particolare di: es m E O Z i)mancata valutazione, in termini omogenei tra BIBOP e BdR, dei valori complessivi di entrambe le N E C banche N VI (con la conseguenza in particolare di un ingiustificato disallineamento degli elementi di stima utilizzati O L a fini comparativi, atteso che la mancata formulazione di una valutazione di BIBOP nel suo complesso EL ZI ha precluso la possibilità di tenere conto del valore di borsa di BIBOP laddove si è invece tenuto conto OZ R del valore di borsa di BdR); E P Da: o ii)mancata valutazione, in termini omogenei tra BIBOP e BdR, e, all’interno di ciascuna banca, in at m termini omogenei tra le due componenti, della ripartizione del valore complessivo tra le due divisioni Fir consumer e traditional (v in particolare pagg 173-175, sulla base dei presupposti analitici di cui pagg 84 - 6 8 130-144) 9 #: al eri S iii)ingiustificata applicazione di un premio di controllo solo in riferimento al valore di BIBOP 3 A Traditional e non anche al valore di BIBOP consumer (peraltro secondo uno schema metodoolgico C M ritenuto dal CTU già in radice inadeguato rispetto alla fattispecie in esame); O C E iv)incongrua combinazione di una pluralità di metodlogie di valutazione attraverso meccanico T S O riferimento alla media dei valori risultanti a prescindere da ogni valutazione critica dei risultati ottenuti P a: attraverso ciascuna procedura di analisi nonostante scarti estremamente rilevanti nei diversi valori, D o s come tale da reputarsi piuttosto logicamente non compatibili tra loro. es m E O T Richiamando in particolare i rilievi critici di cui al superiore punto b.i), il CTU ha fortemente R E B sottolineato come nel caso di specie la strutturazione della combinazione aziendale su due operazioni O R (di scissione conferimento) rendesse ancora più stringente la necessità di valutazioni assolute A R E attendibili (condotte secondo criteri metodologici atti a garantire l’omogeneità del metro di valutazione V A M adottato) del valore di ciascuna divisione di ciascuna banca e di ciascuna nel suo complesso (v pag RI P 143). a: D o at pagina 9 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt Sentenza n. 10773/2015 pubbl. il 25/09/2015 RG n. 33572/2010 Muovendo da tale convincimento il consulente ha d’altro canto sottolineato che a proprio avviso: "non risulta possibile risolvere ex post le incompletezze - relative alla mancanza di una valutazione riferita tanto a BIBOP quanto a BdR unitariamente intese - e le evidenti cntraddizioni conseguenti all'applicazione delle metodologie analitiche e dei multipli nelle modalità effettivamente allora impiegate, data l'impossibilità di ri-svolgere da capo e da base zero il processo valutativo ", arrivando (in estrama sintesi) a concludere che “nella posizione in cui si trova l'osservatore esperto oggi, sussiste un unico punto di riferimento dotato di caratteristiche di affidabilità e, soprattutto, oggettività, che possa essere impiegato per la valutazione di ciascuna delle due banche considerate nel loro complesso, e che sia strutturalmente immune dagli errori riscontrati nel procedimento di valutazione attuato dai consulenti dei CdA; si tratta del valore che il mercato azionario attribuiva a ciascuna delle banche, misurato, ovviamente, in un intervallo di tempo antecedente alla diffusione al mercato dell'informazione relativa all'attuazione del processo di integrazione. (pag 254). b1 6 e e #: Seguendo un tale percorso d’analisi il CTU ha quindi provveduto ad una approfondita disamina del al eri valore delle sinergie attese dall’integrazione tra le due banche ai fini di una stima della equa 2 S A ripartizione che avrebbe dovuto essere realizzata tra azionisti BIBOP e azionisti BdR e così, all’esito di C M un articolato processo valutativo (che ha motivatamente tenuto conto di: valore pre-fusione di Bipop e O C E di BdR; ripartizione del valore pre-fusione di entrambe le banche tra comparto traditional e comparto T S O consumer; valore delle sinergie complessive scaturenti dall'integrazione tra le due banche; ripartizione P a: delle sinergie tra comparto traditional e comparto consumer; allocazione delle sinergie complessive D o s tra azionisti Bipop e azionisti BdR), ha ritenuto infine di poter affermare che “a seguito dei concambi es m effettivamente adottati dalle assemblee degli azionisti risulta che agli azionisti BIBOP è stato attribuito E O Z un valore complessivo inferiore rispetto a quella che sarebbe risultato adeguato e di converso un N E C valore superiore agli azionisti BdR” (pag 283). N VI In particolare, facendo riferimento alla media delle quotazioni di borsa nel trimestre precedente il O L momento in cui (possa ritenersi che) il mercato abbia cominciato ad apprezzare le notizie sul processo EL ZI di fusione, il CTU ha ritenuto di poter equitativamente indicare il pregiudizio subito dagli azionisti OZ R BIBOP in un valore medio di euro 0,216078 per ciascuna azione posseduta nella propria relazione E P conclusiva del 13.6.14 e il maggior valore di euro 0,259053 nella successiva relazione integrativa Da: o 15.10.14 (a seconda del dies a quo ritenuto processualmente utilizzabile per il computo in un contesto at m di progressiva e costante diminuzione del valore del titolo BIBOP). Fir 84 - 6 8 A fronte delle richiamate risultanze della CTU: 9 #: al eri S / gli attori hanno insistito nelle censure di merito relative ai profili di cui al capo a) ma limitandosi in 3 A realtà, per questa parte, ad una mera riproposizione dei rilievi e delle argomentazioni già ab origine C M proposti e motivamente non recepiti dal CTU (così come da entrambi i CTU incaricati nei precedente O C E giudizi già richiamati) come relativi a censure ritenute infondate o comunque inidonee a dar luogo ad T S O un comprovabile pregiudizio per gli azionisti BIBOP; P a: sotto diverso profilo (sulla scorta delle considerazioni proposte dal proprio CTP) hanno censurato il D o s procedimento valutativo utilizzato dal CTU per la determinazione del danno risarcibile es m * invocando in via principale (secondo la medesima prospettazione iniziale) un criterio equitativo di E O T determinazione del danno lamentato diverso e alternativo rispetto a quello prospettato dal CTU R E B (ritenuto inadeguato), fondato piuttosto sull’adozione dei meccanismi previsti in materia di OPA ex art O R 106 tuf, arrivando in tal modo a prospettare una danno pari ad euro 2,11 per ciascuna azione posseduta A R E *proponendo in via subordinata specifici rilievi rispetto agli assunti proposti dal CTU, tali da far V A M emergere un (notevole) maggior danno a carico degli azionisti BIBOP; RI P a: D o at pagina 10 di 18 m Fir http://bit.ly/1NJaspt
Description: