PROCESSO PENALE E SOCIETÀ POLITICA NELLA ROMA REPUBBLICANA CA RL O VENTURINI PACINI EDITORE PREMESSA sorse cananaa derboneante desdastana erre srsscssanesitodnarzaaseddanicaaiczaeadeisssssscssiasiiceeczeni1:0100090480 ‘© CariTOLO I - LO ‘STRAFRECHT° M DI DISTANZA OMMSENIANOAD UN SECOLO 1. Premessa 13 rasa snecsoteo 0» sè vasca è00d seo dosso oi ds0, dosdsee . dd 0665 A4ILICICAACè TITTIICTITIIT ATTI » 16 7 dando sa SITI L ALA LALI LILLO LITTA TITTI IIICITTT TTT » 26 Sere tano na00n0 00h 000 4006 è CLIC LLCIIIIIITICIT00900099406099 >» 33 0 cescccoescercsescese s0000, AAA 010 LITIIAAATATITFICIICT CTC TITTI » 35 » 0140595505109 95955595595050509% 46 » $000931090900695099500995559999590904% 7.La Dottrina successiva tra critica demolitrice e risistemazione dei dati 49 » 8. W. Kunkel: nuovelineedi ricostruzione.................... 58 » 9. Il trentennio successivo: approfondimenti e tentativi di ricostruzione.. 63 » 10. Riflessioni conclusive ed introduttive 74 » 0000000000000 00000000n00500009990555955959097 CaprrroLO II - QUAESTIONES EX SENATUS CONSULTO’ 87 1. Premessa .......... ui eirece cere re cieca re siererie cere ere rie ciecezio se eienienionizenio nio sienioneoeo » 2. Riesame delle fonti relative al più antico caso di quaestio » 0000009990003 s0 95 3. Problemi diricostruzione .................--\ ere >» 101 ri 4. Riconsiderazionedei dati..................................11000 » 107 5. La quaestio de veneficiis del 331 a.C. ............. » 6. L'assenza di provocatio ad populum: ipotesi diverse e tentativo di spie- 109 gazione ........... Liri » della nel 314 a.C. dal dittatore C. Menio: verifica condotta 7.La quaestio 112 i ............ tradizione 116 rr .......................1 » e perduellio 8. Coniurationes 122 ........... discusse finora dalle testimonianze » suggerite 9. Considerazioni 126 .......... generali prospettive secolo a.C.: » nel secondo 10. Le quaestiones 136 ..........................reeee capitali e condanne consulta 11. Senatus 145 ..............0.0.00 CÎVÎS de capite » lex Sempronia sulla rilievi 12. Alcuni 150 .............. di Polibio a tre passi » in margine conclusive, 13. Osservazioni 155 » CAPITOLO III - ‘QUAESTIO EXTRA ORDINEM' 159 i z e r c s 1. Premessa ..........000ee sssrreeeeeeeeeeeizeee 160 i e s 23.. TLievsitoi,mionBiaaccnazneacliiceerloanilaonceuzrieolnaetievxe tarla soarcrdiilneegmiosdei vCleodnio ................ » 116659 4. Osservazioni sul giudizio con forme alla alla vviolontà senatoria ................- — -175 . . . . . .. » 5. Portata della legge graccana de capite CÎVIS . 179 . . » i s 6. La quaestio ex lege POMPEIA 185 Pro Milone ........ » i cii ceronii ana ; nell’orazione ordinem 7. Extra 8. Chiarimento di ASCONIO .....L vii .. dell’età ciceroniana processuale 9. Senso di extra ordinemnella terminologia 10. Oscurità del suo uso difforme in fonti diverse ..................0-- 0 11. Considerazioni conclusive .................. . . . . . . . . Postille CaprroLo IV - ‘QUAESTIONES’ NON PERMANENTI: PROBLEMI DI DEFINIZIONE E DI TIPOLOGIA i 207 e 1. Premessa ....... » 2. Natura del problema .......... 211 » i 215 3. Il processo delle Vestali ................... » 4. La lex Mamilia de coniuratione lugurthina .................. 220 >» 5. Lex Sempronia decapite civis e lex Sempronia repetundarum .......... 226 >» 6. Accusa rei publicae causa e quaestiones non permanenti ................. 229 » 233 7. Osservazioni CONCIUSIVE ...............c viverci >» 236 Postille ..............0 ieri eee re rece ie cenere rea rece eee cei near » CapiroLO V - I ‘PRIVILEGIA’ DA CICERONE AI ROMANISTI 239 1. Premessa ................ ei » 241 2. Osservazioni intorno a Gell., Noct. Att., 10,20,1-4 ............ » 244 3. Cic., Att., 3, 15, 5: i tormenti dell’esule .......................... » 4. Leges Clodiae ed esilio di Cicerone: tentativo di ricostruzione ......... 248 » 5. Il privilegium dall’epistolario all’orazione De domo......................... 255 » 6. Leges privatis hominibus inrogare.......................eiiiiiceeeeeciriceeeea 259 » 7. Cic., Dom., 50 ed i due exemplaanteriori .......................... ceci 263 » 8. La lex Clodia de exilio Ciceronis ed il suo retroscena ....................... 268 » 9. Nozioneristretta di privilegium presente nella De domo: tentativo di Spiegazione ....................e cirie ieri eee eee 272 » 10. Successivo mutamento della prospettiva ciceroniana...................... 274 » 11.I privilegia nel Brutus e nei Paradoxa Stoicorum............................ 280 » 12. Conclusione 284 ST 000 0000000000200 0000000000000 00000000000 0000000000000 010000 se00sreota » Postilla 286 co0cses000s0o SETT 0000000000000 0000000000000 0000000000000 00000 » CarrroLo VI - IL ‘CIVIS'TARDO REPUBBLICANO TRA ‘QUAESTIONES’ E ‘TUDICIA POPULI” 1. PFEMESSA ............. Meetic eine ce nee nice 289 » 2. L’obsolescenza della provocatio ad populum nel secondo secolo a.C.: un | dato obiettivo ed una problematica aperta .................................. 290 » 3. Le quaestiones perpetuae: un passo avanti verso il garantismo? 298 4. L’accusa pubblica ed il problema dell’operatività » delle quaestiones. tardo repubblicane in sua assenza vosessso serupenconrececenescaneietanae ees0c00, 00000. » dI0000000080 Setsrencccccscenrcocio 0000 ceca » sessrcosoeo . SETT ecosieeecnetee decesso sro » roscescesecsesrsret:;o deoscrsoso 0000, 0000 Satererecrerecece **. » drrecescceetcosee se. PUrseeroresroresece eesrso “0.000, coeso » Verssoserceo dorrsse uIToscrccereeate Cerceo 0000. *0000, . » sorovrscocsccescosecsctese:e:‘ ‘e dorvoesse *er00, “erro (orso <0000 <c00 “000. 0000 ess, . » PREMESSA II pr.imo cxapi.tolo, i. nedi.to, èx nato come introduzione ai successivi, i C a 3 p n g corrispondenti ad agltrettainti stucdi oelsaboorati tra il 1984 ed il 1992 (°) e o L P O co di minima entità e ad espungere ZIONI, qualche testo già riprodotto. Ho poi provveduto a tradurre le fonti citate per esteso, certo di fare cosa gradita al lettore non specialista. Ciascuno scritto conserva dunque (al prezzo di inevitabili iterazioni bibliografiche e concettuali, specie nelle note) la fisionomia originaria e, con essa, la peculiarità legata alla propria cronologia: resta confinato in modeste postille il richiamo, adesivo o critico, di posizioni successive. Ciò vale in particolare per i primi, di poco anteriori all’attenzione per la materia che essi hanno forse avuto, in qualche misura, il merito di favo- perché proprio questo si spera nel dare mi lusinga pensarlo, rire. Almeno lavoro scientifico. tormentato sempre del nostro i risultati alle stampe Ho comunque creduto opportuno indicare in un rapido quadro le linee di fondo dell’analisi che il Mommsen dedicò agli istituti penalistici, le della sua visione e gli aspetti del lento superamento tappe principali più attuali una volta venute meno (anche se che mi sembrano problematici non del tutto) le pregiudiziali teoriche che la ispirarono. È tuttavia il caso di osservare che la man- Un po’ poco, si obietterà. era paragonabile alla Storia della costitu- campo di un’op canza in questo dei tempi e delle l’immaturità dimostra Martino De di F. zfioorznee preormqauneal complessivo ripensa mento della materia che dovtrreabsbmeetetsesree-- probabilmente, generazion e ma che, nostra della compito re mo a quella successiva. ttorodvea(lÈn)os,Ielncceoolnnldt’rooirvbdouiltnuoem,ceodirnriiSsLDpeHogIng,dee5n€3tes(oa1cl9i8see7tc)ào,nne7dlo4lcaasgrpgei.pt.1u9ob18l0b8o,lAi,èAc8sa.5tVrastVogogm.i.pa.IunbdiabnelS(eiNecamvapeitocnolcacihroii1emo9se8e4Cen)sou.tmorIpavslteutucotscuaeelnsntssdiiiecvrisiipstdati-eo criminale romano, a cura di A. Burdese, Padova modifiche) SDHI, 56 (1999) n sgg. ed # (con talune 155 sg8. 2, Madrid 1990, i Roma re- romano, derecho i i i in AA.VV. Praesidia libertatis. Garantism a cura di F. Milazzo, 85 Sg8g. 1992), giugno 7-10 Copanello (Atti pubblicana Accontentiamoci dunque di indagini su singoli temi, come quelle qui proposte. Il loro filo conduttore, ridotto all'osso, è abbastanza semplice. L’ori- gine della quaestio (intesa come attività inquisitoria e sanzionatrice dei magistrati provvisti di imperiumassistiti, a loro discrezione, da un consilium) viene infatti collegata agli assetti di potere del terzo secolo ed alla fattuale obliterazione della provocatio: dato, questo, consolidatosi al tempo dei Gracchi a tal punto da suggerire al più giovane dei due tribuni di reagire alla quaestio che dieci anni prima aveva operato contro i seguaci del fra- tello (il rimedio alle usurpazioni dei pubblici poteri si cerca soprattutto quando queste ci colpiscono personalmente) facendo ricorso al surrogato costituito dal preventivo iussum populi in materia capitale, con ripercus- sioni profonde quanto imprevedibili. Il principio introdotto dalla /ex Sempronia de capite civis finì infatti per modificare il fondamento stesso dell’attività repressiva, ancorandolo non più all'adesione popolare presta- ta alle singole pronunzie del magistrato ma all’esistenza di provvedimenti legislativi autorizzatori. Una volta ravvisata la base costituzionale della giurisdizione nella lex, risultava, intanto, lecito perpetuare la risalente procedura limitandosi a fornirle preventiva giustificazione formale. Nel contempo, era possibile rimodellare il rito trasformando il consilium consultivo in collegio di iudices ai quali, più tardi, un’interessata teorizzazione non mancò di ascrivere la formale rappresentanza del populus. L'innovazione non poteva cheriscuotere il favore del ceto dirigente sia senatorio che equestre, a prescindere dalla confliggente disponibilità di entrambi i gruppi sociali ad assumere il monopolio della funzione giudicante. . Do. ; 0° » era costituito dall’esigenza di disancorare l’esercizio dell’accusa dalla titolarità o dalla rappresentanza di un interesse privato leso, cioè dal Presupposto le itti mante da Caio Graccoascritto ai processi repetundarum. Al BI . . SUO SUpera si giunse, tuttavia, presto mediante la restrizione del diritto di PrOMUR O il giudizio ai cittadini romani: l’esercizio dell’accusa POtè così enu lento su una nuova base teorica, ossia sulla volontaria assunzione della Clearsi sentanza dello Stato romano, applicabile ad ogni quaestio perpei lappre- ua. Trovando, d’altra parte, ognuna di esse la pro ‘ ‘ . pria ragion d’ es già richiamato deferimento al magistrato titolare della compete Sere ne] nza in Or- c a dine ad uno specifico ambito criminale null competenza anche d’ufficio, aa I1 mpediv1 a l’e’ splic. arsi. di. questa , » repetundae, > dall’ambitus © dalala mmeanteostans, AlPa PcOuritoperaserceuatzii diversi dalle 15, ersecuzione era desti- snactiaanao cionsttriatvueidreereu.n DprsiveilnegiPato O aDre aa‘toic e Talune test. imonianze la- tara la la VA ‘a senatoria postsillana ad inter- pretare la legge istitutiva della quaestio perpetua come formale ad i mento del precetto della /ex Sempronia ed a persistere dunque ‘nella pra. tica delle quaestiones ex senatus consulto, integrate dall'intervento di on collegio giudicante scelto dal magistrato ed eufemisticamente ribattezzate extra ordinem. La circostanza permette di collegare, in una certa misura le omonime cognizioni del principato a forme processuali già riscontrabili nella tarda repubblica. Tutto ciò, mentre produsse il restringersi della competenza comiziale, schiuse la via a forme repressive inquadrabili in quella “giustizia di clas- se” che a partire dal Kunkel ha preso ad emergere. La competenza tribunizia in materia di crimini dei magistrati non ri- sulta invece aver subito, salvo che nella parentesi sillana, restrizioni ap- prezzabili. Il ricorso a plebiscita di bando (formalmente legislativi ma di intrinseco valore giudiziario), fondati sulla presa d’atto di una manifesta e maturati sul tronco dei risalenti casi di comminazione colpevolezza una pratica che costituì anzi, verosimilmente, dell’aqua et igni interdictio, e che venne ammessa di perduellio si affiancò a guella dei giudizi tradizionali o tollerata anche dai gruppi oligarchici. Durante il suo consolato Cicerone ne favorì, sembra, l’applicazione nei confronti di Rabirio come male minore: fu poi posta in atto poco dopo ai suoi danni ed accettata ancora, nella medesima prospettiva, dagli am- bienti nobiliari. Alle (tardive) contestazioni dell’interessato dobbiamoperaltro, in questo caso, complicate disamine circa l’estraneità del privilegium al- l’ortodossia costituzionale repubblicana, sul serio. Detto così, il discorso risulta lineare € quasi mi stupisco della fatica che ha richiesto l’elaborarlo. Mentre, tuttavia, riesce spontaneo giustifica re dati giuridici noti alla luce degli assetti storici nei quali sono emersi, più complicato è desumere i primi da fonti oratorie e storiche, portate le strumentali, le altre ad inqua- interpretazioni une a piegarli a contingenti drare il passato alla luce di concetti e valori maturati più tardi. enti e p persone i perci‘A ò fifi n d’ora coloro (si‘ didi ceva un tempo.: stud Ringrazio colte) che avranno la bontà di leggermi o di rileggermi e di trovare, meo gari, che per qualche aspetto ne valeva la pena, 1 Colleghi che vo 9 Premessa formulare osservazioni critiche o (meglio ancora) adesioni su singoli pun- ti, l'editore per la sua disponibilità ed i miei familiari - mia moglie Maria Pilar prima di tutti — per la generosa, più o meno paziente sopportazione. Carlo Venturini Pisa, febbraio 1996 CAPITOLO I LO STRAFRECHT MOMMSENIANO AD UN SECOLODI DISTANZA Sommario $ 1. Premessa - $ 2. Provocatio e iudicia populi. - $ 3. Provocatio e tribuni- $ 4. Provocatio e lex - $ 5. Le quaestiones perpetuae: un istituto ed un modello - $ 6. Le ‘altre’ quaestiones: un'anomalia nel sistema - $ 7. La Dottrina successiva tra critica demolitrice e risistemazione dei dati - $ 8. W. Kunkel: nuove linee di rico- struzione. - $ 9. Il trentennio successivo: approfondimenti e tentativi di ricostruzio- ne - $ 10. Riflessioni conclusive ed introduttive 1. Premessa L'analisi cc he Th. Mommse1n . dedicò al diritto penale romano, a guisa di appendice del più ampio trattatodi diri | ci. ‘ 1 diritto pubblico !, costituisce tuttora obbligato puntodi riferimento. ” a 1 "o . e r III ed., Leipzig 1887 = Le droit public romain, trad. P.F. Girard, 1990 iodron Criegizione a curadi C. Nicolet, Paris 1984); Romisches Strafrecht, Leipzig i de I pénal romain, trad. J. Duquesne, Paris 1907. Sintesi della prima opera: Abriss es rOmischen Staatsrecht, Leipzig 1893 = Disegno del diritto Pubblico romano, trad. P. Ponfante, Li ed acura di V. Arangio-Ruiz, Varese 1943, cui verrà fatto riferimento esclusivo E noto che le due opere, pur costituendol’una la base dell’altra, non presentano un’omoge- neità totale, giacché nella seconda è possibile cogliere un certo approfondimento del distacco tra le categorie del ‘giuridico’ e del ‘politico’, tanto che F. WIACKER, Storia del diritto privato moderno, trad. U. Santarelli-S.A. Fusco, 1, Milano 1980, 107 ha scorto in essa “le più pericolose tracce di un accentuato dogmatismo giuridico”: prospettiva, questa, per diversi aspetti corretta nella recentissima indagine di T. MasieLLo, Mommsen e il diritto penale romano, Bari 1995, 23 sgg. e passim. È comunqueda osservare comeil fatto che, in sede di prefazione, il Mommsenassegnasse al diritto penale “un posto intermediotrail diritto e la storia” (Strafrecht, VII = Droit pénal romain, 1, XIV) sia da porre in rapporto con il noto rilievo, che immediatamente precede, secondo cui “il diritto penale senza la procedura penale è come un manico di coltello senza lama e la procedura penalesenza il diritto penale come una lama di coltello senza manico”, nel quale affiora una polemica diretta contro due bersagli. Il primo è ravvisabile in A.W. ZumPT, il quale (poicriticato in Italia dal LanpuCCI, Storia del diritto romanodalle origini fino a Giustiniano, Padova 1887, 567 nt. 2 per non aver “meglio saputofare che ridurre alla procedurail diritto”) nel suo ampio Der Criminalrecht der ròmischen e dedicato Republik, Berlin 1865-1868 aveva privilegiato la prospettiva storico-processualistica der ròmischen Republik, Leipzig 1871 all'analisi del Der Criminalprocess poi il successivo in un'inedita dimen- nella fase più matura. Aveva con ciò sviluppato, processo per quaestiones un indirizzo per alcuni aspetti risalente aK.G. sione ed in rapporto alla sola epoca repubblicana, Leipzig 1842, bis zum Tode Justinian's, der ròmischen Kriminalprozesses Ger, Geschichte formulava Mommsen i rilievi che nel 1844 l’allor giovane interesse intorno al quale presentano in sede di recensione: cfr. Gesammelte Schriften, 3, Berlin 1907, 469 sgg. Il secondo era, con piena evidenza, costituito dall’opposto e più tradizionale orientamento, fondato sull’analisi dei singoli crimini, che oltre un cinquantennio prima era stato recepito, onologico, da W. REIN, Der Kriminalrecht der Ròmer lo ad un impianto cr tentando di collegar.o P 844 e da F. WALTER, Geschichte des ròmischeneRecht ' \ bis auf Justinian, Leipzig 1 a cura di E. Bollati, Torino 1851). Quest'ultimo bio,deninian II Di Bonn 1844 (trad. italiana LAYE, Essai sur les lois criminelles° des i Hara ; tto di attacchi da parte di É. LaBou YE, bilité des Magistrats, Paris 1845, XII sg. proprio in ragione era stato reso OgBet? della sistematica adottata, ritenuta “excellente pour un traité de droit criminel”’ quanto “mauvaise 13 ‘Strafrecht’ mommseniano