SICUREZZA IN EDILIZIA k Nuovo codice o di prevenzione o incendi B e Michele Mazzaro Calogero Turturici QUESTO VOLUME È ANCHE ONLINE Consultalo gratuitamente ne “La Mia Biblioteca”, la prima biblioteca professionale in the cloud con le pubblicazioni di CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA. Grazie al suo evoluto sistema di ricerca puoi accedere ai tuoi scaffali virtuali e ritrovare tra i tuoi libri la soluzione che cerchi da PC, iPad o altri tablet. Ovunque tu sia. Per conoscere le modalità di accesso al servizio e consultare il volume online collegati a www.lamiabiblioteca.com e clicca su “Richiedi la tua password”. La consultazione online viene offerta all’acquirente del presente volume a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio “La Mia Biblioteca” e potrebbe essere soggetta a revoca da parte dell’Editore. 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L’elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l’editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. Nuovo codice di prevenzione incendi PREMESSA Con il D.M. 03/08/2015, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha inaugurato una nuova stagione per la Prevenzione Incendi in Italia, caratterizzata dalla messa a disposizione di tutti gli stake-holders della sicurezza (titolari di attività, professionisti e funzionari VV.F.) di nuovi strumenti normativi fondati sui prin- cipi di: • generalità, essendo le metodologie di progettazione applicabili a tutte le attività, anche se in questa prima fase di monitoraggio, che l’art. 4 del Decreto in questione affida alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, il campo di applicazione è rimasto, prudenzialmen- te, limitato a 38 delle attività di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011; • semplicità, essendo stato effettuato lo sforzo di individuare, a parità di prestazioni, le soluzioni più semplici e di facile manutenibilità; • modularità, avendo proceduto alla riorganizzazione della materia in moduli che guidano il progettista alla composizione di soluzioni proget- tuali appropriate al livello di rischio dell’attività; • flessibilità, essendo indicate diverse soluzioni progettuali (prescrittive o prestazionali) per conseguire il livello di prestazione richiesto alla sin- gola misura che compone la strategia antincendio; • standardizzazione ed integrazione, essendo stato uniformato il linguag- gio della prevenzione incendi agli standard internazionali; • inclusione, tenuto conto che le misure di sicurezza e i relativi livelli di prestazione sono stati individuati tenendo in debita considerazione le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano o possono frequentare le at- tività; • evidenza dei contenuti, essendo l’allegato tecnico basato su ricerca, va- lutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazio- nale ed internazionale; • aggiornabilità, essendo facilmente integrabile con le regole tecniche verticali in fase di emanazione. Per la natura sintetica del lavoro, nel seguito s’illustrerà l’organizzazione delle Norme Tecniche di Prevenzione (d’ora in poi, NTP), soffermandosi su tutto ciò che è opportuno argomentare più diffusamente e su tutto ciò che a parere degli scriventi, costituiscono novità assolute. Nel documento si farà spesso riferimen- to ad articoli, tabelle o anche a figure presenti nell’allegato tecnico al Decreto, cui si rimanda per un maggiore approfondimento. Wolters Kluwer 3 Nuovo codice di prevenzione incendi NOTA AUTORI Michele Mazzaro, ingegnere, Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Calogero Turturici, ingegnere, Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 4 Wolters Kluwer Nuovo codice di prevenzione incendi 1. LA SEZIONE G 1.1 Il linguaggio (G1) Per la comprensibilità dei contenuti del documento è stato necessario precedere i contenuti tecnici dello stesso con un “codice di comunicazione” ovvero con un sistema organico di simboli, riferimenti, definizioni indispensabili per la costruzio- ne di un linguaggio comune a tutti gli attori della sicurezza (titolari, RSPP, pro- gettisti, funzionari VV.F.). In questo codice di comunicazione, riportato nel Capitolo G1 delle NTP, oltre a figurare la maggior parte dei termini e definizioni introdotti nel corso degli anni dalle norme di prevenzione incendi, trovano spazio alcune di grande interesse o perché costituiscono delle vere e proprie “new entry” o perché vanno a modificare concetti ampiamente consolidati e, pertanto, ancora più meritevoli di attenzione. Di seguito si commentano le definizioni che si ritiene abbiano maggiore impatto sul metodo con cui bisogna approcciarsi all’allegato tecnico. Profilo di rischio (G.1.3.6) Il profilo di rischio è definito come un indicatore speditivo della gravità del ri- schio di incendio associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività. I profili di rischio trattati nel paragrafo G3 delle NTP non sono da ritenersi rap- presentativi del rischio di esplosione, che deve essere valutato secondo strumen- ti differenti, reperibili nell’ambito delle norme tecniche volontarie emanate dal CEI e dall’UNI, peraltro contemplate tra gli strumenti impiegabili nell’ambito dei metodi ordinari di progettazione ripotati al paragrafo G.2.6. Strategia antincendio (G.1.3.7) La strategia antincendio consiste nella combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio. Ogni qual volta l’attività presenti il pericolo di formazione di atmosfere esplosive, tale strategia, riportata nella Sezione S, dovrà essere integrata con le misure di com- pensazione riportate nel capitolo V2. Attività normata (G.1.5.5) Le attività normate sono tutte quelle provviste di regola tecnica verticale (RTV), re- golamentate anche dalla regola tecnica orizzontale (RTO). Tale definizione anticipa la struttura delle nuove regole tecniche di prevenzione incendi che andranno a di- sciplinare le varie attività, le quali faranno normalmente riferimento alla RTO (con- tenute nella Sezione S integrata, ove necessario, dai capitoli V1 e V2), fatte salve le specifiche tecniche complementari o sostitutive di quelle previste nella RTO. Larghezza unitaria delle vie d’esodo (G.1.9.17) La definizione manda in pensione il concetto di modulo d’uscita ex art. 3.6 del D.M. 30/11/1983 in quanto la larghezza delle vie di esodo rappresenta un indice Wolters Kluwer 5 Nuovo codice di prevenzione incendi quantitativo della potenzialità di una via d’esodo, in relazione al profilo di ri- schio R dell’attività, convenzionalmente espressa dalla larghezza in millime- vita tri necessaria all’esodo di un singolo occupante (mm/persona). Lunghezza d’esodo (G.1.9.15) La definizione attribuita alla lunghezza d’esodo è di fondamentale importanza in quanto va a sanare una serie di modi discordanti con cui veniva gestita questa misura di sicurezza nelle varie regole tecniche in funzione del luogo raggiunto (luogo sicuro, scala protetta, scala esterna, mall, ecc.) La definizione proposta (“distanza che ciascun occupante deve percorrere lun- go una via d’esodo dal luogo in cui si trova fino ad un luogo sicuro temporaneo o ad un luogo sicuro”): • non fa dipendere il dimensionamento dal tipo di luogo raggiunto (luogo sicuro temporaneo e non così come esplicitato nell’illustrazione G.1.4); • chiarisce che la lunghezza deve essere calcolata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli eventuali arredi mobili. Soluzione conforme (G.1.3.12) La soluzione conforme è definita come la “soluzione progettuale di immediata applicazione che garantisce il raggiungimento del collegato livello di presta- zione”, interamente specificata nella Sezione S per ogni livello di prestazione previsto per la singola misura antincendio. Soluzione alternativa (G.1.3.13) La soluzione alternativa è indicata come uno dei metodi messi a disposizione per assicurare il livello di prestazione previsto per una determinata misura di si- curezza. Il raggiungimento del livello di prestazione richiesto (ad esempio: resi- stenza al fuoco-S.2 Livello I: Assenza di conseguenze esterne per collasso strut- turale) deve essere verificato con uno dei metodi ordinari di progettazione ri- portati nella Tabella G.2.1, consistenti nell’applicazione: • di norme o documenti tecnici, • di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, • dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio. 6 Wolters Kluwer Nuovo codice di prevenzione incendi Soluzione in deroga (G.1.3.14) La soluzione in deroga (proponibile secondo le procedure ex art. 6, D.P.R. n. 151/2011) è indicata come un’ulteriore possibilità offerta per assicurare il livel- lo di prestazione previsto per una determinata misura di sicurezza. Il raggiungi- mento del livello di prestazione richiesto (ad esempio: controllo di fumo e calo- re-S.8 Livello II: Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell’incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso) deve essere verificato con uno dei metodi avanzati di progettazione riportati nella Tabella G.2.2, consistenti: • nell’applicazione dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincen- dio, • nell’applicazione dei risultati di prove sperimentali, • nella conduzione dell’analisi dei rischi e della progettazione secondo giudizio esperto, ovvero secondo giudizio basato sul bagaglio di cono- scenze di soggetti esperti del settore della sicurezza antincendio. Gestione della sicurezza antincendio (GSA – G.1.10.1) Con questa nuova misura di sicurezza, consistente nell’obbligo di adozione di una struttura organizzativa che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedu- re, l’attenzione nei procedimenti istruttori ex D.P.R. n. 151/2011 viene final- mente estesa anche alla gestione dell’attività nella fase di esercizio. In particola- re il paragrafo S.5.5 impone al progettista l’obbligo di documentare, su un’apposita sezione della relazione tecnica: • le limitazioni di esercizio dell’attività, • le condizioni di manutenzione previste per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, • il livello di addestramento dei lavoratori addetti ai servizi antincendio e/o alle lavorazioni pericolose. Colonna a secco (G.1.15.1) La colonna a secco, consistente in una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale, viene introdotta come una nuova misura di protezione antin- cendio alternativa, ove previsto nella sezione S.9, alla protezione interna con la rete idranti, allo scopo di evitare ai Vigili del fuoco lo stendimento di tubazioni flessibili lungo i percorsi di accesso e le vie di esodo verticali dell’attività. È importante evidenziare che tale misura viene presentata nel capitolo relativo alla “Operatività antincendio”. Area a rischio specifico (G.1.16.1) Le aree a rischio specifico consistono in porzioni dell’attività caratterizzate da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’atti- vità stessa. Tra queste rientrano anche le “lavorazioni con pericolo di incendio o di esplosione” e i “luoghi con quantità rilevanti di sostanze pericolose”, ovvero Wolters Kluwer 7 Nuovo codice di prevenzione incendi tutti quegli ambienti che comportano l’innalzamento dei livelli di prestazione per quasi tutte le misure di sicurezza previste dalla Sezione S. Sostanze o miscele pericolose (G.1.17.1) Nella definizione rientrano tutte quelle sostanze o miscele classificate come pe- ricolose, ai sensi del Regolamento CLP (CE n. 1272/2008 - Classification, La- belling and Packaging). Pertanto, tutte le aree a rischio specifico per la presenza di quantità significative di sostanze pericolose devono essere progettate alla luce delle indicazioni riportate sulle schede di sicurezza redatte in conformità ai Re- golamenti CLP e REACH. Esplosione (G.1.18.1) Dalla lettura della definizione riportata nel testo (“reazione rapida di ossidazio- ne o di decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pres- sione o di entrambe simultaneamente”) si evince che l’innesco di un’atmosfera esplosiva pericolosa può comportare un rilascio di energia barica e/o un rapido rilascio di energia termica (ad esempio sotto forma di flash-fire). Pertanto, nei luoghi in cui è possibile la formazione di atmosfere pericolose, la strategia di si- curezza da mettere in campo deve poter far fronte sia ad un rilascio di energia termica (applicazione delle misure di compensazione contenute nella Sezione S) sia ad un rilascio di energia barica (applicazione delle misure di compensazione contenute nel paragrafo V2.3). Grado di sicurezza equivalente (G.1.18.15) Il grado di sicurezza equivalente è definito con il livello di efficacia di un mezzo di protezione contro il manifestarsi di un evento pericoloso. In generale, il livello di efficacia di un mezzo di protezione si misura in fun- zione del tipo di sollecitazione a cui deve resistere mantenendo la prestazione richiesta. Tali sollecitazioni possono essere (rif. Guida CEI 31-35 punto 1.3.5): • quelle caratteristiche del funzionamento normale (G.1.18.16), ovvero dello stato in cui si trovano apparecchi, sistemi di protezione e compo- nenti che svolgono la loro funzione prevista all’interno dei rispettivi pa- rametri di progettazione; in tal caso si parlerà di mezzo di protezione normale; • quelle caratteristiche della disfunzione prevedibile, ovvero guasti, va- riazione delle caratteristiche o delle dimensioni del materiale o del pezzo lavorato, disturbi esterni, errore software, perdita di controllo da parte dell’operatore; in tal caso si parlerà di mezzo di protezione au- mentato; • quelle caratteristiche della disfunzione rara, normalmente da compensa- re con più mezzi di protezione in serie (es. un mezzo di protezione nor- male in serie ad un mezzo di protezione aumentato). 8 Wolters Kluwer Nuovo codice di prevenzione incendi 1.2 Gli obiettivi e la metodologia di progettazione (G2) La progettazione di un’attività disciplinata dalle NTP deve esser condotta in modo tale che le misure di prevenzione e protezione individuate riescano a con- seguire gli obiettivi indicati al comma 1 del paragrafo G.2.5, ovvero: • la sicurezza della vita umana, • l’incolumità delle persone, • la tutela dei beni, • la tutela dell’ambiente. Dalla lettura delle NTP, tuttavia, si evince che la tutela del “bene proprio” (in- tendendosi per tale l’insieme dei fabbricati dello stesso titolare dell’attività co- stituenti l’insediamento dove è possibile che si verifichi l’incidente) è uno di quegli obbiettivi non sempre vincolante, anche limitatamente ad alcuni fabbrica- ti, vista la previsione dell’ammissibilità del livello di prestazione II di resistenza al fuoco delle strutture e, soprattutto, l’apertura fatta alle prestazioni di resisten- za al fuoco di livello I. Tali obiettivi si ritengono conseguiti se le misure di prevenzione e protezione proposte sono sufficienti, nel loro complesso, ad assicurare: • il controllo delle cause di incendio o di esplosione, • la stabilita delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato, • il controllo della possibilità di produzione e propagazione di un incen- dio all’interno dell’attività, • la limitazione dei danni ad attività contigue a seguito di propagazione di un incendio, • la limitazione degli effetti di un’esplosione, • la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo, • la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicu- rezza, • la tutela degli edifici pregevoli per arte e storia, • la continuità d’esercizio per le opere strategiche, • la prevenzione del danno ambientale e una compromissione dell’am- biente (in caso d’incendio) contenuta. Il percorso adottato dalle NTP per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione “sufficienti allo scopo” è quello di invitare il professionista: • a valutare il livello di rischio di incendio e di esplosione dell’attività, • ad adottare tutte le misure di compensazione (e il relativo livello di pre- stazione, contro il rilascio di energia termica) previste nella Sezione S per il livello di rischio valutato, • ad adottare un adeguato trade-off di misure di compensazione contro le esplosioni, così come definite in G.1.18.1, tra quelle suggerite nel paragrafo V.2.3 in modo da assicurare un livello di sicurezza equiva- lente a tre mezzi di protezione normale, fatte salve ulteriori valutazio- Wolters Kluwer 9 Nuovo codice di prevenzione incendi ni/esigenze legate all’entità delle persone esposte agli effetti dell’e- splosione. Per ogni misura di compensazione il professionista dovrà scegliere il livello di prestazione necessario individuato per tutte le misure di compensazione riporta- te nella Sezione S, per il contrasto degli scenari di incendio. Per le misure di compensazione proposte nel capitolo V2 per il contrasto degli scenari di esplosione, invece, i livelli di prestazione non sono stati assegnati. Tuttavia, nulla vieta di poter ragionare in analogia individuando i livelli di pre- stazione per le misure di compensazione in funzione delle sollecitazioni cui de- vono resistere per mantenere la funzione richiesta. A titolo di esempio, si potrebbe assegnare, in analogia con le categorie dei pro- dotti soggetti alla Dir. 2014/34/UE: • il livello di prestazione I ad una misura di compensazione che deve as- sicurare la prestazione richiesta nel funzionamento normale, • il livello di prestazione II ad una misura di compensazione che deve as- sicurare la prestazione richiesta anche in caso di una disfunzione preve- dibile, • il livello di prestazione III ad una misura di compensazione che deve as- sicurare la prestazione richiesta anche in caso di una disfunzione rara. La valutazione del Rischio di incendio ed esplosione (G2, G3 integrate con V2). La fase di valutazione del rischio di incendio e di esplosione è quella meno di- sciplinata dalle NTP in quanto si limita alla sola individuazione dei profili di ri- schio R da attribuire al singolo compartimento e R da attribuire all’intera vita beni attività e a segnalare, al fine della mitigazione del rischio R , l’adeguatezza ambiente delle misure adottate per i profili di rischio R ed R , fatte salve eventuali vita beni specificazioni contenute nelle NTP e/o esigenze derivanti da specifica valuta- zione del rischio. A tal proposito, giova richiamare l’attenzione su uno dei tanti criteri di attribuzione dei livelli di prestazione proposti dalle NTP dove è previ- sto doversi esprimere anche sul rischio ambiente, prescindendo dal profilo di ri- schio individuato, come ad esempio nel caso della resistenza al fuoco, dove per l’attribuzione del livello di prestazione II devono essere soddisfatti tutti i requi- siti riportati nel prospetto 1 estratto dalla tabella S.2-2: Prospetto 1 - Criteri di attribuzione del livello di prestazione II della misura “S.2 Resistenza al fuoco” Livello di Criteri di attribuzione prestazione II Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti non- ché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono veri- ficate tutte le seguenti condizioni: 10 Wolters Kluwer