ISSN 1970-0903 Studi sull’integrazione europea numero 2 · 2007 | anno II Rivista quadrimestrale Studi sull’integrazione europea numero 2 · 2007 | anno II Rivista quadrimestrale 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in225 225 11-10-2007 16:39:08 Direzione Ennio Triggiani – Ugo Villani Comitato di redazione Giandonato Caggiano (coordinatore) – Valeria Di Comite – Ivan Ingravallo – Angela Maria Romito – Roberto Virzo Direzione e Redazione c/o Cacucci Editore – Via Nicolai, 39 – 70122 BARI – Tel. 080.5214220 http://www.cacucci.it e-mail: [email protected] A tali indirizzi vanno inviati corrispondenza e libri per eventuali recensioni o segnalazioni. proprietà letteraria riservata © 2007 Cacucci Editore – Bari Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220 http://www.cacucci.it e-mail: [email protected] Ai sensi della legge sui diritti d’Autore e del codice civi- le è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell’autore e dell’editore. Autorizzazione del Tribunale di Bari del 22/03/2006 n° 19 Direttore responsabile: ennio t riggiani 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in226 226 11-10-2007 16:39:08 Sommario Christian t omuschat I diritti sociali nella Convenzione europea dei diritti del- 231 l’uomo Gianluigi palombella Il rule of law, la democrazia e il diritto internazionale. A 255 partire dall’esperienza degli Stati Uniti Sergio M. carbone Obiettivi di diritto materiale e tendenze del diritto inter- 285 nazionale privato e processuale comunitario Martin Westlake 305 Managing Inter-institutional Conflict Nicola colaianni L’influenza della “Costituzione europea” sul diritto (sta- 315 tale) di libertà di religione Giandonato caggiano L’evoluzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 335 nella prospettiva di un’Unione basata sul diritto NOTE E COMMENTI Francesco seatzu La Carta dei diritti fondamentali: un nuovo parametro di 377 legittimità degli atti comunitari? Alessandro l attarulo 389 Unione europea: un’identità plurale nella memoria 227 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in227 227 11-10-2007 16:39:08 Sommario RECENSIONI A. a dinolfi , L. daniele , B. nascimbene , S. a madeo (a cura di), L’applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Commentario al regolamento (CE) n. 1/ 2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 Milano, Giuffrè, 2007 417 (G. Caggiano) B. nascimbene , M. condinanzi (a cura di), Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti Milano, Giuffrè, 2007 421 (U. Villani) L. f. p ace , Diritto europeo della concorrenza – divieti antitrust, controllo della concentrazioni e procedimenti applicativi Cedam, Padova, 2007 423 (A. M. Romito) A. morselli , Storia dell’Unione Monetaria Europea Bari, Cacucci, 2007 425 (F. Moliterni) Libri ricevuti 427 Elenco delle abbreviazioni 429 Indice degli autori 431 228 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in228 228 11-10-2007 16:39:08 Articoli 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in229 229 11-10-2007 16:39:08 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in230 230 11-10-2007 16:39:08 Christian Tomuschat I diritti sociali nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo* sommario : 1. Introduzione. – Parte I: La linea di demarcazione tra diritti civili e politici e dirit- ti economici e sociali. – 2. Obblighi positivi e negativi. – 3. La pretesa a specifici benefici individuali. – 4. Il caso Airey: una pietra miliare. – Parte II: La giurisprudenza della Corte concernente le misure positive di protezione. – 5. Persone in stato di detenzione. – 6. Altre persone vulnerabili. – 7. Situazioni di dipendenza de facto. – 8. Tutela contro i poteri forti della società. – 9. La tutela contro il degrado ambientale. – 10. La situazione generale, con particolare riferimento all’art. 2. – 11. L’obbligo di fornire un meccanismo di attuazione dei diritti dei privati. – 12. Conclusioni provvisorie. – Parte III: L’obbligo degli Stati di fornire specifiche prestazioni finanziarie a singoli individui. – 13. Nessun diritto generale ai sussidi pubblici. – 14. Casi eccezionali: estrema miseria umana. – 15. Eguaglianza e non-discrimi- nazione. – 16. Conclusioni. 1. In un fondamentale contributo sui diritti sociali, pubblicato nel 1972, Luzius Wildhaber sottolineava l’importanza di questo gruppo di diritti quale necessario complemento dei diritti umani tradizionali, così come sono emersi nella tradizione occidentale1. In detto contributo, egli si soffermava sulla accen- tuata tendenza a riconoscere nei diritti umani, quale che sia la loro classifica- zione, un sistema coerente. Il richiamo del Presidente Roosevelt alla “libertà dal bisogno e dalla paura”, enunciato nel 1941 in occasione dell’annuale messaggio al Congresso americano, già aveva sintetizzato in poche parole questa idea cru- ciale. Allo stesso modo, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adot- tata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite, elencava, in un unico documento entrambi i gruppi di diritti, non solo quelli “classici” così come emergevano dalla storia costituzionale, principalmente, dell’Europa occi- dentale e dell’America del Nord, ma anche i diritti economici e sociali che appartenevano al nucleo essenziale delle costituzioni di tutti i Paesi socialisti2. * Traduzione dall’inglese di Francesco Cherubini. 1 l. W ildhaber , Soziale Grundrechte, in p. saladin , l. W ildhaber (Hrsg.), Der Staat als Auf- gabe. Gedenkschrift für Max Imboden, Basel-Stuttgart, 1972, pp. 371-391. 2 Non ci soffermiamo sulla questione di quale genere di effettività avessero i diritti econo- mici e sociali nei sistemi socialisti. A tal proposito, d. b eetham , Democracy and Human Rights: 231 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in231 231 11-10-2007 16:39:09 Christian Tomuschat Tuttavia, quando si decise di tradurre i diritti umani da proclamazioni politiche a contenuti giuridici vincolanti, l’unità venne meno. I redattori ritenevano che vi fossero differenze molto profonde non solo rispetto alla natura delle due catego- rie di diritti, ma pure riguardo ai metodi per la loro attuazione. Di conseguenza, sembrò opportuno separarli, fissando le rispettive discipline in due differenti strumenti. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (di seguito: CEDU) aveva un contenuto limitato essenzialmente ai diritti civili e politici, mentre la Carta sociale europea (di seguito: CSE)3, che ha introdotto un considerevole numero di diritti di “seconda generazione”, l’ha seguita a distanza di più di dieci anni (18 ottobre 1961)4. Egualmente, a livello delle Nazioni Unite, il progetto di redigere un’unica e onnicomprensiva convenzione per la prote- zione dei diritti umani fu abbandonato a beneficio di due distinti strumenti, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, da un parte, e il Patto internazio- nale sui diritti economici, sociali e culturali (di seguito: Patto), dall’altra – adot- tati peraltro lo stesso giorno5. In tal modo, una profonda dicotomia è parsa caratterizzare l’effettiva attuazione dei diritti umani. A tal proposito, Luzius Wildhaber, riferendosi alla spinta che i diritti sociali hanno ricevuto dai trattati internazionali, non ha ricordato fra questi la CEDU. Quest’ultima, infatti, è stata volutamente predisposta come strumento di garanzia di quei soli diritti che avevano avuto un ruolo essenziale nella tradi- zione occidentale6. In un momento in cui l’Europa cominciava lentamente a superare gli effetti devastanti della seconda guerra mondiale, i redattori compre- sero che sarebbe stato troppo rischioso prevedere degli impegni che gli Stati membri del Consiglio d’Europa avrebbero avuto gravi difficoltà ad adempiere. Perfino quando nel 1961 decisero di procedere a concordare il testo della CSE, essi mostrarono grande cautela. Essi chiarirono che i diritti elencati nella Parte I della CSE venivano accettati solamente come “obiettivi” delle loro politiche, nella Parte II specificarono, in termini piuttosto ristretti, la natura e l’ambito degli obblighi derivanti da tali obiettivi e, infine, nella Parte III dell’Appendice della CSE sottolinearono che gli obblighi giuridici che avevano contratti erano di natura internazionale e la loro applicazione era rimessa unicamente al mecca- nismo di supervisione previsto nella Parte IV. Difficilmente avrebbero potuto fare di più per palesare l’intenzione di non creare diritti soggettivi a favore dei beneficiari dei singoli diritti. Peraltro, l’esclusione dei diritti sociali dal conte- nuto vincolante del sistema europeo dei diritti umani non è stata del tutto com- pleta. V’è una disposizione che si distingue dalla restante parte della CEDU in Economic, Social and Cultural, in J. symonides (ed.), Human Rights: New Dimensions and Chal- lenges, Aldershot, 1998, p. 86, parla di “chronic economic stagnation and consumer shortages”. 3 Il testo di tale Convenzione è in ETS, n. 35. 4 Il testo riveduto della CSE del 3 maggio 1996, in ETS, n. 163, ha, finora, raccolto 22 ratifiche. 5 Risoluzione dell’Assemblea generale 2200 A (XXI) del 16 dicembre 1966. 6 Si veda le citazione dei Travaux Préparatoires di m. pellonpää , Economic, Social and Cul- tural Rights, in r. s t. J. macdonald , f. m atshcer , h. petzold (eds.), The European System for the Protection of Human Rights, Dordrecht, 1993, p. 855. 232 01_Rivista_STUDI_text_N2-2007.in232 232 11-10-2007 16:39:09
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