1 MARIA MICELI STUDI SULLA «RAPPRESENTANZA» NEL DIRITTO ROMANO I VOLUME 1 2 MARIA MICELI ......................................................................................................................... 1 STUDI SULLA «RAPPRESENTANZA» ................................................................................. 1 NEL DIRITTO ROMANO ......................................................................................................... 1 CAPITOLO I ............................................................................................................................... 7 PREMESSA METODOLOGICA ED OBIETTIVI DELL’INDAGINE. .................................................... 7 1. Premessa metodologica ed identificazione dell’ambito della ricerca .............................. 7 2. - Revisione critica degli strumenti dogmatici utilizzati: identificazione del fenomeno rappresentativo come criterio di «imputazione» degli effetti giuridici del negozio, contro ogni indebito ed eccessivo processo di «astrazione» dello stesso. ....................................................... 10 3 - Obiettivi dell’indagine. ................................................................................................ 14 4- L’actio ad exemplum institoriae e la realizzazione di effetti negoziali di ‘tipo rappresentativo’. ........................................................................................................................... 18 5. - Regime degli acquisti ‘per extraneam personam’: contributi forniti dallo studio dell’ actio ad exemplum institoriae anche in ordine a questa tematica. Proiezione storica dello studio. ...................................................................................................................................................... 23 CAPITOLO II ............................................................................................................................ 26 LE «ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS» E LA RAPPRESENTANZA .......................................... 26 1- La «responsabilità adiettizia» e la rappresentanza diretta ed indiretta. ......................... 26 2- Il regime delle a.a.q. tra regole riguardanti l’originaria struttura potestativa della familia romana e innovazioni giurisdizionali. ......................................................................................... 29 3 - Il regime delle a.a.q. e la responsabilità diretta del dominus, pater o preponente. ...... 34 4 - Critica alla costruzione delle a.a.q. quali azioni con trasposizione di soggetti, che prevedano nell’intentio la menzione dell’obligatio naturalis o dell’obligatio del filius familias.37 5. – Le a.a.q. e l’agere alieno nomine. Si tratta di azioni che sanzionano una responsabilità personale e diretta dell’avente potestà o del preponente, che trova tuttavia la propria origine fattuale nel negotium concluso dal servo, dal filius o dal preposto nei limiti della praepositio, del iussum, del peculio o della merx peculiaris. ...................................................... 41 6.- L’ambito di applicazione della disciplina pretoria delle a.a.q. e la rappresentanza. .... 47 7 - La praepositio: peculiarità e limiti della responsabilità sancita tramite le actiones exercitoriae ed institoriae. ........................................................................................................... 50 8- Il mutuo ‘navis reficiaendae causa’ e le attività connesse a quelle individuate tramite la praepositio. ................................................................................................................................... 53 2 3 9- La praepositio: contenuto, limiti ed efficacia. ............................................................. 57 10 - L’actio quod iussu e la rappresentanza. ...................................................................... 63 CAPITOLO III .......................................................................................................................... 74 PROCURATOR : ORIGINE, FUNZIONE, POTERI. .......................................................................... 74 1-Il procurator, la familia e la gestione dei latifundia. ...................................................... 74 2 - La rilevanza giuridica del procurator in età preclassica: fonti letterarie ed editti giurisdizionali. .............................................................................................................................. 77 3 - L’editto ‘Quod publicanus…vi ademerit quodve familia publicanorum’ e l’originaria irrilevanza della figura del procurator dall’ambito delle ‘negotitationes’. ................................. 80 4 - Procurator, tutor, curator. Cic., pro Caec. 20.57 e il procurator ‘paene dominus’. .. 82 CAPITOLO IV .......................................................................................................................... 90 LA FIGURA DEL PROCURATOR OMNIUM BONORUM IN ETÀ CLASSICA ................. 90 1-La figura del procurator nelle fonti giurisprudenziali classiche. Sopravvivenza della prospettiva potestativa nella figura del procurator quasi dominus. Emersione e consolidamento della prospettiva dell’officium nella figura del procurator ad litem, e nel processo di avvicinamento al mandato. ........................................................................................................... 90 2 Il procurator ‘quasi dominus’ in età classica. La tesi del Bonfante ed i poteri del procurator omnium bonorum in età classica: D. 3.3.63; D. 20.6.7.1. .......................................... 94 3- La tesi del Bonfante ed i poteri del procurator omnium bonorum in età classica: 13.7.11.7; D. 19.1.13.25. ............................................................................................................ 101 4- Procurator omnium bonorum, mandato generale e ‘administratio omnium bonorum ’. .................................................................................................................................................... 106 5- Il procurator omnium bonorum e il «ius vendendi rem alienam». .............................. 111 6- Gai 2.64 e la «potestas alienandi» del procurator. .................................................... 117 7 - D.41.1.9.4 (Gai 2 rer. cott.): la ‘libera negotiorum administratio’ ed il potere di vendere e realizzare la traditio di ‘res aliena’ con pieno effetto traslativo. .............................. 121 8- I poteri del procurator omnium bonorum in età classica: la capacità di ricevere ed effettuare pagamenti, permutare e novare. ................................................................................. 128 9 - Altre testimonianze relative ai poteri del procurator omnium bonorum in età classica. .................................................................................................................................................... 136 10 - Considerazioni conclusive sui poteri del procurator omnium bonorum in età classica. .................................................................................................................................................... 140 3 4 CAPITOLO V .......................................................................................................................... 149 LA CLASSICITÀ DEL PROCURATOR AD LITEM E IL PROCURATOR UNIUS REI. .......................... 149 1 - Il procurator unius rei ed il procurator ad litem: testimonianze e dibattito dottrinale. .................................................................................................................................................... 149 2 - Il procurator ad litem e l’emersione netta del principio dell’officium: «l’agere alieno nomine». ..................................................................................................................................... 153 3- La classicità del procurator unius rei. ......................................................................... 155 CAPITOLO VI ........................................................................................................................ 158 IL MANDATO ED I RAPPORTI INTERCORRENTI CON LA FIGURA DEL PROCURATOR .............. 158 1- Procurator e mandatario: stato delle fonti e della dottrina. Identificazione dei principali aspetti problematici che caratterizzano il rapporto tra procura e mandato. ............... 158 2- Origini e natura del mandato. ...................................................................................... 161 3- D.3.3.1 pr: la definizione di procurator di Ulpiano e la «guerra al mandato». ........... 167 4- Divieto di acquisto tramite extranea persona e regime degli acquisti realizzati dal mandatario e dal procurator: stato delle fonti e della dottrina. .................................................. 174 5- Acquisto del possesso tramite procurator: la posizione di Nerazio (D.41.3.41) e quella di Gaio (Gai 2.95) ....................................................................................................................... 179 6- Acquisto del possesso tramite procurator. .................................................................. 182 7- Acquisto del possesso tramite ‘libera persona’. ......................................................... 187 8- Impossibilità di procedere all’acquisto del possesso o della proprietà tramite semplice mandatario. ................................................................................................................................. 192 9- Procurator, mandato e acquisto della proprietà. ......................................................... 194 10- Procurator e mandatario: considerazioni conclusive su una vicenda complessa che si determina e svolge all’insegna dell’accentuazione della prospettiva dell’officium e della consensualità. ............................................................................................................................. 200 CAPITOLO VII ....................................................................................................................... 204 MANDATO, PRAEPOSITIO E PROCURATIO: .............................................................................. 204 CONFRONTO E DISTINZIONE DEGLI AMBITI SPECIFICI DI APPLICAZIONE. ............................. 204 1- Procurator, institor e mandatario in età classica: ambito di applicazione e disciplina. .................................................................................................................................................... 204 4 5 2. D.14.3.5.10: procurator, institor e la responsabilità del dominus negotii o del preponente. 205 3- La responsabilità del preponente per fatti illeciti : il regime delle actiones furti et damni adversus nautas, caupones, stabularios. .................................................................................... 207 4- Altri brani giurisprudenziali in cui si profila con chiarezza la netta distinzione tra la figura del procurator e dell’institor in età classica. ................................................................... 212 5 - Mandato e praepositio. ............................................................................................... 214 6- Mandato generale: profili di classicità. Il procurator ominum bonorum ed il mandato generale. ..................................................................................................................................... 217 CAP. VIII ................................................................................................................................. 224 L’ACTIO «AD EXEMPLUM INSTITORIAE». ................................................................................. 224 1-Quadro riassuntivo della pluralità dei presupposti tecnico-giuridici necessari per la creazione dell’actio ad exemplum institoriae. ............................................................................ 224 2. - D. 14.3.19pr: l’ actio ad exemplum institoriae e la praepositio procuratoria. Azione dei terzi contro il preponente per i negozi conclusi dal procurator praepositus. ...................... 227 8.3. - D. 3.5.30(31); D. 17.1.5.10: mandato conferito al procurator, al libertus o all’amicus, come situazione idonea ad ingenerare l’affidamento dei terzi, e pertanto, meritevole di tutela a prescindere dall’esistenza di una praepositio in senso tecnico. ................................ 232 4. - D. 19.1.13.25: procurator, actio ad exemplum institoriae e azione diretta del dominus contro i terzi per gli atti negoziali conclusi dallo stesso procurator. ......................................... 238 CAPITOLO IX ........................................................................................................................ 244 L’ACTIO INSTITORIA E L’AZIONE CONCESSA AL PREPONENTE CONTRO I TERZI. ......................................................................................................................................................... 244 1. - D.14.3.1: Marcello e la concessione di un’azione diretta al preponente contro i terzi che hanno negoziato con l’institor. ............................................................................................ 244 2. - D.14.1.1.18: riconoscimento dell’azione diretta al dominus negotii contro i terzi contraenti nella prassi dei praesides provinciarum e dei praefecti annonae. ............................ 248 3.- D.19.1.13.25: l’actio ad exemplum institoriae e la concessione di un’azione diretta al dominus negotii contro i terzi che hanno negoziato col procurator. ......................................... 251 4 - Valutazioni conclusive sulla classicità dell’azione concessa al preponente contro i terzi che hanno stipulato negozi con il preposto. ............................................................................... 255 5 6 CAP. X ...................................................................................................................................... 263 L’APPROCCIO ROMANO AI PROBLEMI CONNESSI ALL’AGIRE IN NOME ALTRUI. ............................................................................................................................................. 263 1. - Assenza di una disciplina unitaria dei fenomeni di sostituzione negoziale. Tipicità sociale e giuridica delle figure dei sostituti negoziali. Tipicità come strumento di certezza del diritto. ......................................................................................................................................... 263 2- Considerazioni finali sull’originaria caratterizzazione sociale e giuridica del procurator, dell’institor e del mandatario, e dei relativi settori d’attività. Constatazione dell’iniziale inscindibilità esistente tra la titolarità di un diritto e la legittimazione a disporre. Prevalenza della matrice potestativa nei rapporti di sostituzione negoziale. ............................. 267 3- Le figure dell’institor, del procurator e del mandatario in età classica: inesistenza di una configurazione unitaria e di una disciplina generale del fenomeno rappresentativo. Obliterazione progressiva della matrice potestativa e prevalenza della prospettiva dell’officium, e dunque, dell’agere alieno nomine. ............................................................................................. 272 4- Disciplina della rappresentanza romana per ‘nuclei problematici’. Sistema casistico ed elaborazione di soluzioni giurisprudenziali di elevato spessore tecnico-giuridico. La tradizione romanistica e la rappresentanza: prospettive di ulteriore sviluppo dell’indagine. Contributo del diritto romano alla costruzione del «modernes Rechts der Stellvertretung». ............................ 274 6 7 CAPITOLO I PREMESSA METODOLOGICA ED OBIETTIVI DELL’INDAGINE. 1. Premessa metodologica ed identificazione dell’ambito della ricerca In lavori precedenti ci siamo occupati della struttura formulare delle actiones adiecticiae qualitatis1, e della rilettura di alcuni interessanti responsi che pongono in relazione le figure del procurator e dell’institor - ora per distinguerle nettamente2, ora per assimilarne il relativo regime giuridico3 - nella convinzione, già precedentemente espressa4, che la ricostruzione delle formule e la corretta interpretazione di tali responsi, potesse avere importanti riflessi su questioni di carattere più generale relative alla rappresentanza nel mondo romano, ed estendersi poi a tematiche e riflessioni attinenti alla rappresentanza nell’esperienza giuridica attuale. Ora, vorremmo completare il percorso questi studi, valutando un ulteriore aspetto che ha animato e continua ad animare la riflessione romanistica sul tema: l’effettiva configurabilità nell’esperienza romana di fenomeni di «rappresentanza», riconducibili proprio al caso delle actiones adiecticiae qualitatis, del procurator, del mandato. In realtà siamo consapevoli del fatto che quella posta è una domanda tipica di un giurista moderno, che ben conosce l’istituto giuridico della rappresentanza nella sua configurazione attuale, e non di un giurista romano. 1 MICELI, ‘Fictio libertatis’: rilevanza dei ‘debita servorum’ all’interno della struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualitatis’, in AUPA 45.2 (1998) 323-361; ID., Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae qualitatis’ , Torino, 2001, 1-364. 2 D. 14.3.5.10 (Ulp. 28 ad ed.). 3 D. 3.5.30(31)pr. (Pap. 2 resp.); D. 14.3.19pr.(Pap 3 resp.); D. 19.1.13.25 (Ulp. 32 ad ed.); D. 17.1.5.10 (Ulp. 31 ad ed.); D. 46.5.5 ( Paul 48 ad ed.). 4 MICELI, Institor e procurator nelle fonti romane dell’atà preclassica, in IVRA 53 (2002) [Pubbl. 2005] 57-176; ID., L’interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita conclusa tramite intermediario libero (‘institor’ o ‘procurator’), in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, 2, Padova, 2007, 109-170; ID., L’actio institoria e l’azione concessa al proponente contro i terzi che hanno negoziato con un preposto libero, in Studi per G. Nicosia, 5, 369-403. 7 8 Vi sono, tuttavia, diverse ragioni che ci spingono a dare una risposta all’interrogativo in questione, proprio allo scopo di acquisire maggiore consapevolezza di alcuni percorsi metodologici e epistemologici che guidano i nostri studi5 . Ed, in effetti, non vi è ricerca romanistica che riguardi le a.a.q., il procurator o il mandato in cui non si faccia riferimento alla dogmatica e alla concettualizzazione moderna della rappresentanza6. Da ultimo Wacke7, il quale tende a riconoscere un pieno riconoscimento della rappresentanza già nel diritto romano, ipotizzando una prospettiva evolutiva che prevede il passaggio progressivo dalla rappresentanza indiretta a quella diretta8. In realtà le posizioni dottrinali espresse sul tema sono estremamente varie. Vi è chi sostiene, e forse a ragione, che in ordine all’istituto della rappresentanza si verificherebbe una sorta di ‘discontinuità’ più evidente dal diritto romano9, per cause dipendenti da diversi fattori, derivanti principalmente dalla particolare struttura della familia romana, o dal divieto generalizzante di acquistare alieno nomine10. Altra parte della dottrina11, riconosce, invece, che nell’evoluzione del diritto romano si sia adddirittura realizzata un’inversione della regola-eccezione. Così mentre 5 Avevamo già considerato la questione nell’intervento dal titolo Brevi riflessioni su mandato e rappresentanza alla luce del pensiero di G. La Pira - destinato al Convegno di Roma del novembre del 2004 che si è tenuto presso l’ Università “La Sapienza” per la celebrazione del centenario dalla nascita di Giorgio La Pira, dal titolo “La cattedra “strumento sacro”. Incontro dei romanisti - ora pubblicato in Index, 34 (2006) 209-218. 6 BONFANTE, Facoltà e decadenza del procuratore romano, in Studi dedicati a F. Schupfer, Torino, 1898, 3 ss; ID., Corso di diritto romano. 3, Diritti reali, Roma, 1933 (rist. Milano 1972) 287 ss.; ID., Corso di diritto romano. 4. Le obbligazioni, Milano, 1979, 373 ss; RICCOBONO, Lineamenti della dottrina della rappresentanza diretta in diritto romano, in AUPA 14 (1930) 389 ss; ID., La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione del diritto romano, in Scritti Ferrini, Pavia 1946, 41 ss; ARANGIO RUIZ, Il mandato in diritto romano, Napoli, 1949; BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, 546- 552; ID., Diritto Romano. I. Parte generale, Padova, 1955, 405; SCIALOJA, Studi giuridici, Roma, 1950, 101ss.; SOLAZZI, Errore e rappresentanza, in Scritti di diritto romano I, Napoli, 1955, 277 s.; ID., La definizione del procuratore, in Scritti di diritto romano II, Napoli, 1957, 557; ID., Procuratori senza mandato, in Scritti di diritto romano II, Napoli, 1957, 569ss.; ID., Il procurator ad litem e la guerra al mandato, in Atti Napoli 58, 1937, ora in Scritti di diritto romano 3, Napoli, 1960, 601 ss; COPPOLA BISAZZA, Aspetti della sostituzione negoziale nell’esperienza giuridica romana, in Rivista di diritto romano 3 (2003), 1-15. 7 WACKE, Die adjekticischen Klagen im Überblick. Erster teil: Von der Reeder und der Betriebsleiterklage zur direkten Stellvertretung, ZSS 111 (1994) 280ss; ID., Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie, in Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F. Gallo. II, Napoli, 1997, 583ss; ed anche marginalmente in «Fideiussio» = «iussum» ? Bürgschaften für den eigenen Gewaltunterworfenen oder Gewalthaber, in INDEX 27 (1999) 523ss. 8 WACKE, Alle origini della rappresentanza diretta, cit., 606; 614. 9 CAPPELLINI, voce “Rappresentanza” (Diritto intermedio), in Enciclopedia del dir., 38, Milano, 1987, 440 e bibliografia ivi citata. 10 Il principio è chiaramente attestato nelle fonti: Gai. 2.95; D.45.1.38.17; D. 50.17.73.4; I. 2.9.5; I. 3.19.19; v. QUADRATO, voce “Rappresentanza” (Diritto romano), in Enciclopedia del dir., 38, Milano, 1987, 418; 426, a cui si rinvia per un’ampia e completa rassegna bibliografica sul tema. 11 BONFANTE, Corso di diritto romano, 4, cit., 373 ss.; RICCOBONO, Lineamenti della dottrina, cit., 411ss; ID., Scritti di diritto Romano, 2. Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10.3.14 (Paul. 3 ad Plautium), Palermo, 1964, 395; ORESTANO, voce “Rappresentanza” (Diritto romano) in Nss.D.I. 14 (1967) 795ss e bibliografia ivi citata. 8 9 originariamente il riconoscimento della rappresentanza si sarebbe posto unicamente come eccezione ad una regola contraria, successivamente sarebbe divenuto esso stesso la regola. In ogni caso, pur nella diversità delle posizioni concettuali, vi è precisa consapevolezza che i principi del diritto romano rappresentino comunque il fondamento dei principi moderni della rappresentanza. Infatti, anche se il diritto romano non elaborò mai un concetto tecnico ed unitario di rappresentanza - anche dal punto di vista terminologico - tuttavia nelle sue fonti vi sono soluzioni che riguardano certamente casi di sostituzione negoziale, che sono stati oggetto di studio nelle epoche successive, e che hanno sicuramente condizionato la formazione del moderno istituto della rappresentanza. Scrive, infatti, Cappellini12 che “..è evidente l’importanza - per la successiva, difficile sistematizzazione in un «modernes Recht der Stelllvertretung” - della regolazione normativa romana, pur così settorializzata in una serie di campi problematici, e del suo sottofondo sociale, dato che la scienza del diritto comune si concepirà, almeno formalmente, come interpretatio di (quei) testi preesistenti, sottoponendosi già solo per questo ad un lento, assai poco lineare e soprattutto non unitario processo di emancipazione”. Anche gli studiosi del diritto intermedio sono pronti a riconoscere, dunque, che il diritto romano si è distinto per la rilevante quantità dei problemi sollevati sotto il profilo tecnico-giuridico in tema di rappresentanza. La caratteristica dello stesso diritto, tuttavia, sarebbe stata quella di proporre una trattazione parcellizzata per «nuclei problematici»13 della tematica in questione, ancora mantenuta e tramandata dal diritto giustinianeo, che costituirebbe solo la piattaforma iniziale sulla base sulla quale, solo nelle epoche successive, si sarebbe pervenuti alla vera scoperta del problema della rappresentanza come tale. Ebbene - premesso che non possiamo occuparci tout court della rappresentanza nei suoi molteplici aspetti e dimensioni problematiche - vorremmo tuttavia incentrare la nostra attenzione su alcuni aspetti peculiari della stessa, cercando quanto meno di impostare la ricerca su criteri metodologicamente corretti. In realtà, a noi sembra che la materia sia caratterizzata da alcune petizioni di principio e da alcuni equivoci che vanno chiariti. Infatti, come giuristi moderni sappiamo di non poter prescindere dall’utilizzazione, anche inconsapevole, del bagaglio concettuale che fa parte del nostro stesso modo di pensare il diritto. Tuttavia, dobbiamo averne coscienza al fine di impostare ricerche metodologicamente corrette. Spesso, infatti, è accaduto che l’interpretazione esegetica delle fonti romane è stata condizionata da impostazioni dogmatiche di stampo moderno - anche inconsapevolmente adottate - che hanno condotto, ad esempio, a ritenere che il fenomeno rappresentativo 12 CAPPELLINI, voce “Rappresentanza” (Diritto intermedio), cit., 441. 13 Si veda, in particolare, CAPPELLINI, voce “Rappresentanza” (Diritto intermedio), cit., 442. 9 10 non si realizzasse compiutamente nell’esperienza romana, o che si realizzassero prevalentemente casi di rappresentanza ‘indiretta’14. E ciò vale sia in riferimento a prospettive di carattere generale, sia in ordine a problemi di carattere specifico15. Così come viceversa nella formazione e nell’articolazione dell’odierno concetto di rappresentanza si è stati, e si è, per certi versi, ancora fortemente influenzati dall’esperienza e dalla tradizione romanistica, anche se spesso non vi è precisa consapevolezza di tali influenze e condizionamenti. 2. - Valutazione critica degli strumenti dogmatici utilizzati: identificazione del fenomeno rappresentativo come criterio di «imputazione» degli effetti giuridici del negozio, contro ogni indebito ed eccessivo processo di «astrazione» dello stesso. In realtà, va riconosciuto che lo stesso concetto di rappresentanza, e soprattutto quello di rappresentanza indiretta, sono oggi fortemente discussi. Una breve pausa di riflessione in tal senso è doverosa anche in un’indagine di tipo romanistico. Infatti, dal punto di vista metodologico, può rilevarsi recentemente una tendenza che, pur muovendo da una giustificata critica al dogmatismo, sta conducendo all’eccesso opposto, e forse ancor più pericoloso, di un abbandono dello studio e dell’approfondimento dei concetti e delle categorie giuridiche, che restano pur sempre strumenti indispensabili e necessari nello studio e nel pratico svolgimento del diritto. Ci sembra, allora, necessario, al fine di effettuare un indagine di tipo induttivo volta a verificare il concreto atteggiarsi delle forme rappresentative nell’esperienza romana, soffermarci a valutare brevemente il concetto stesso di rappresentanza, così come noi oggi lo intendiamo16, perchè, più o meno consapevolmente, costituisce pur sempre il punto di partenza, il presupposto di ogni nostra ricerca e ne costituisce, o almeno ne dovrebbe costituire, il punto d’arrivo. L’approfondimento dei concetti giuridici, e dei fenomeni 14 L’impostazione tradizionale della scienza romanistica tende, infatti, a prospettare i fenomeni di sostituzione negoziale realizzati tramite intermediari non soggetti a potestas come ‘eccezioni’ ad una regola contraria. Pochi hanno tentato un esame più dettagliato ed approfondito della questione, meno legato a condizionamenti teorici di stampo moderno; v. supra, nt. 11. 15 Basti pensare, infatti, a titolo esemplificativo, al rapporto intercorrente tra la figura generale della rappresentanza e quella del mandato, oppure a quello esistente tra le diverse figure di rappresentanza, o meglio di cooperazione rappresentativa, che involge anche la complessa relazione esistente a tal proposito fra diritto civile e commerciale; v. infra, § 1.2 nt.17; § 1.4, nt.53. 16 In questa sede non possiamo neanche tentare una completa rassegna bibliografica sul tema della rappresentanza che – in relazione agli scopi e all’oggetto dell’indagine – risulterebbe in ogni caso riduttiva e di carattere meramente ricognitivo. Una ragionata ricognizione bibliografica sarà, invece, proposta nel secondo volume dei nostri studi sulla rappresentanza nel mondo romano, che sarà dedicato anche ad una trattazione del concetto di rappresentanza nell’esperienza moderna e contemporanea. 10
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