Indice generale Parte Prima IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO E L'ISPEZIONE DEL CADAVERE (F.M. Morreale, S. D'Errico, C. Pomara) Il sopralluogo giudiziario: profili giuridici 4.5 Rilievo, valutazione epicritica, prelievo e e medico-legali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 repertazione delle tracce . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Il sopralluogo giudiziario: definizione e riferimenti 4.6 Sopralluogo giudiziario e progresso normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 tecnologico e scientifico: le nuove frontiere 2.1 Definizione e scopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 delle tecniche digitali . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 2.2 Riferimenti normativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 La ricognizione cadaverica: profili L'inquadramento normativo del sopralluogo metodologico-operativi .................... 125 giudiziario nel vigente Codice di Procedura 5 .1 L'accertamento della realtà della morte . . . . 125 Penale (cpp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.2 Conduzione della ricognizione cadaverica: 3 .1 Indagini preliminari ed attività di sopralluogo metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 nel nuovo cpp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.3 Conduzione della ricognizione cadaverica: 3.2 I soggetti del nuovo procedimento penale . . 17 obiettivi e modalità operative . . . . . . . . . . . . 140 3.3 Il sopralluogo quale "accertamento urgente" 24 6 Dalla ricognizione cadaverica all'esame esterno 3 .4 Accertamenti urgenti, accertamenti tecnici sistematico: profili metodologico-operativi . . . . 159 irripetibili con titolarità del PM e 6.1 Il cartellino identificativo e l'ispezione accertamenti tecnici delegabili alla PG . . . . 28 della sacca da trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . 161 La scansione metodologica del sopralluogo 6.2 Esame delle vesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 medico-legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.3 Svestizione del cadavere: tecnica ed esame 4.1 Basi metodologiche "informative" del sistematico di ciascun indumento . . . . . . . . 167 sopralluogo medico-legale . . . . . . . . . . . . . . 29 6.4 L'esame esterno sistematico loco-regionale 4.2 Il c.d. portrait parlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 del cadavere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4.3 Il medico legale in sopralluogo, anatomia 7 I paradigmi metodologico-operativi del di un intervento: i paradigmi di sopralluogo medico-legale nelle più ricorrenti un'articolazione operativa . . . . . . . . . . . . . . 32 fattispecie delittuose, suicidiarie ed omicidiarie 180 4.4 L'approccio metodologico al sopralluogo 7 .1 Il sopralluogo nelle fattispecie "suicidiarie" 180 medico-legale: i quattro tempi di 7 .2 Il sopralluogo nelle fattispecie "omicidiarie" 187 un'articolazione operativa . . . . . . . . . . . . . . 38 7 .3 Decessi droga-correlati . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Parte Seconda L'AUTOPSIA GIUDIZIARIA (C. Pomara, V. Fineschi) Una panoramica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 2.3 Accesso in cavità toracica . . . . . . . . . . . . . . 232 1.1 Tecnica di Virchow ( one by one) . . . . . . . . . 200 2.4 Eviscerazione secondo la tecnica di Virchow 253 1.2 Tecnica di Rokitansky . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 2.5 Accesso alla regione del collo ........... 257 1.3 Tecnica di Ghon ( en bloc) .... ~-._ _ . . . . . . . 200 2.6 Eviscerazione secondo Ghon (en bloc) .... 264 1.4 Tecnica di Letulle ( en masse) ...... :·. . . . 200 2.7 L'accesso al volto ..................... 273 L'autopsia .............................. 203 2.8 L'accesso alla cavità addominale ......... 275 2.1 Autopsia nell'adulto ................ : .. 203 2.9 Tecnica-di Letulle: la rimozione in massa .. 280 2.2 Incisione primaria dei tessuti molli della 2.10 Rimozione secondo Virchow .. .. ....... 285 parete toraco-addominale . . . . . . . . . . . . . . . 207 2.11 Sezione della testa ................... 314 xiii Indice generale 2.12 Eviscerazione dell'encefalo ..... ....... 331 4 Esame macroscopico e dissezione degli organi 2.13 Sezione del rachide e rimozione del midollo escissi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 84 spinale . . . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8 4.1 Encefalo ........ ................. ... 384 2.14 Sezione degli arti superiori ............ 350 4.2 Cuore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 2.15 Sezione degli arti inferiori .. ........... 353 4.3 Tratto respiratorio superiore e sezione della 3 Autopsie pediatriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 laringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 O 3.1 L'esame esterno ....... ., .............. 356 4.4 Sezione della trachea e dei bronchi principali 411 3 .2 La rimozione dell'encefalo . . . . . . . . . . . . . 3 60 4.5 Sezione dei polmoni ............. .... .. 415 3.3 L'accesso in cavità toracica ... .......... 363 4.6 Fegato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 3 .4 Metodi di eviscerazione . . . . . . . . . . . . . . . . 3 71 4.7 Milza .. ........................... .. 424 4.8 Reni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Parte Terza CENNI DI CAMPIONAMENTO E PROCESSAZIONE DEL REPERTO ISTOLOGICO (N.M. Ardizzone, F. Rappa, F. Cappello) 1 Introduzione ............................ 430 8.1 Tessuti epiteliali 437 2 Il prelievo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 8.2 Tessuto nervoso 438 3 Raccolta del materiale e fissazione . . . . . . . . . . 430 8.3 Tessuto connettivo ................... . 439 4 Fissativi primari coagulanti ... ...... .. .... . 431 8.4 Tessuto muscolare ......... .......... . 447 5 Fissativi primari non coagulanti ... .. ........ 431 9 Colorazioni istochimiche ... .. ............ . 447 6 Inclusione e taglio dei pezzi fissati .......... 433 9 .1 Reazione Acido Periodico-Schiff (P AS) .. . 448 6.1 Affettatura per mezzo del congelamento ... 433 9 .2 Metodi specifici per l'acido sialico ...... . 449 6.2 Affettatura per mezzo dell'inclusione in 9 .3 Metodi per rilevare il glicogeno ....... .. . 449 paraffina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 9.4 Metodi per rivelare l'amiloide ....... ... . 450 6.3 Sezioni mediante inclusione in altri mezzi . 435 9.5 Metodi per rilevare i componenti inorganici 7 Adesione delle sezioni ai vetrini e trattamenti dei tessuti .......................... . 450 preliminari alla colorazione ........ ........ 435 9.6 Metodi per rilevare i mucopolisaccaridi acidi 451 8 Metodi di colorazione tradizionali ........... 436 1O Montaggio dei vetrini ... ................. . 452 11 Immunoistochimica ........ ... ......... . . 453 Parte Quarta IMAGING DIGITALE E MEDICINA LEGALE (A Marrone, F.M. Morreale, C. Pomara) 1 Introduzione ... .................... ..... 458 6 Tomografia Computerizzata: TC . . . . . . . . . . . . 4 71 2 Autopsia virtuale: contributo diagnostico . . . . . 460 7 Radiografia digitale: l 'RX di nuova 3 Aspetti tecnici: generalità .................. 467 generazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 72 4 Aspetti tecnici: post-processing e trasmissione . 467 8 La risonanza magnetica: RM . . . . . . . . . . . . . . . 4 72 5 L'utilizzo dell'imaging digitale in Medicina 9 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 72 Legale ............ ............ ... ...... 471 APPENDICI 1 Internet e medicina legale: 2.4 Crime scene investigations . . . . . . . . . . . . . . 482 il web-world-site (S. _D'Errico} ....... 475 2.5 Genetica forense (analisi del DNA) ..... .. 482 1 Internet e medicina legale ..... ... .... ... -~ 4 7 6 2.6 Entomologia forense ............. ..... 482 2 La medicina legale nella "rete" ............. · 4 77 2.7 Armi da 'fuoco, lesività e balistica ... ..... 482 2.1 Forensic Pathology ............. ...... 478 2.8 Odontoiatria forense ...... ........ ..... 483 2.2 Antropologia forense .............. .. .. 480 2.9 Altri siti ..... : ...................... 483 2.3 Tossicologia forense ................., .. 481 -2 . 10 I si.ti. " naz1. 0na 11· " ... ·:-._ .. ............. . 485 iv Indice generale Medicina necroscopica (1. Riezzo) ... 489 1O Prodotti abortivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Visita necroscopica, accertamento della realtà 10.1 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, Art. 7 .. 506 della morte, certificato necroscopico . . . . . . . . . 491 11 In materia di trapianti ..................... 507 1.1 Decreto Ministeriale 9 Gennaio 1970 . . . . . 491 11.1 Legge 12 Agosto 1993 n. 301 1.2 Regolamento di polizia mortuaria, Art. 4 . . 491 (G.U. del 17-8 1993, n. 192), Norme 1.3 Regolamento di polizia mortuaria, Art. 10 492 in materia di prelievi ed innesti di cornea . 507 1.4 Legge 29 Dicembre 1993 n. 578 11.2 Legge 1° Aprile 1999 n. 91, Disposizioni (G.U. del 8-1-1994, n. 5), Norme per in materia di prelievi e di trapianti di l'accertamento e la certificazione di morte 492 organi e di tessuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 1.5 Decreto 22 Agosto 1994 n. 582 Ministero 11.3 Decreto 8 Aprile 2000 Ministero della della Sanità (G.U. del 19-10-1994, n. 245), Sanità (G.U. del 15-4-2000, n. 89), Regolamento recante le modalità per Disposizioni in materia di prelievi e di l'accertamento e la certificazione di morte . 493 trapianti di organi e di tessuti, attuativo Modalità di accertamento della morte ........ 496 delle prescrizioni relative alla dichiarazione 2.1 Regolamento di polizia mortuaria, Art. 8 496 di volontà dei cittadini sulla donazione 2.2 Regolamento di polizia mortuaria, Art. 9 . . 496 di organi a scopo di trapianto . . . . . . . . . . 512 Obblighi di informativa "ulteriori" connessi 12 Regolamento italiano per le autopsie giudiziarie, alla visita necrocopica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 Circolare 30 giugno 191 O n. 1665 del Ministro 3.1 Regolamento di polizia mortuaria, Art. 4, (Fani) di Grazia e Giustizia e dei Culti ....... 513 comma 3 ............................ 497 12.1 Istruzioni sulla tecnica medico-legale delle La visita del cadavere finalizzata alla denuncia autopsie giudiziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 di causa di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 13 Raccomandazione n. R(99)3 del Consiglio 4.1 Regolamento di polizia mortuaria, Art. 1 .. 500 d'Europa relativa alla armonizzazione delle 4.2 Ministero della Sanità, Circolare regole in materia d'autopsia medico-legale .... 527 24 Giugno 1993, n. 24 - D.P.R. 10 Settembre 13 .1 Principi e regole relative alle procedure 1990 n. 285: circolare esplicativa 2.3 ..... 501 d'autopsia medico-legale .............. 528 La visita per la constatazione di morte ed 14 Allegato alla Raccomandazione n. R(99)3 ..... 535 il connesso certificato (di constatazione di morte) 502 15 Commento alla Raccomandazione ........... 538 5.1 R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238 Ordinamento dello 15 .1 Verso un verbale "europeo" di autopsia stato civile, Art. 138 ................... 502 medico-legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 , Cremazione ............................. 502 16 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, Approvazione 6.1 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, Art. 79 .. 502 del regolamento di polizia mortuaria ......... 541 6.2 Legge 30 Aprile 2001 n. 130, Disposizioni 17 Circolare del Ministero della Sanità 24-06-1993 in materia di cremazione e di dispersione n. 24, Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato delle ceneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 con D.P.R. n. 285/90: Circolare esplicativa .... 562 ' Imbalsamazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 18 Legge del 30 Marzo 2001 n. 130, Disposizioni 7.1 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, Art. 46 .. 504 in materia di cremazione e dispersione delle Riscontro diagnostico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 ceneri, pubblicata nella G.U. n. 91 del 19 Aprile 8.1 Legge 15 Febbraio 1961 n. 83, Norme per il 2001 .................................. 579 riscontro diagnostico sui cadaveri . . . . . . . . 505 8.2 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, Art. 37 .. 505 I Autopsia giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Bibliografia ........................... 583 9.1 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, Art. 45 .. 506 9.2 Norme di Attuazione Codice di Procedura Penale, D.Lgs. 28 Luglio 1989 n. 271, Indice analitico ...................... 589 Capo VIII ........................... 506 Parte Prima IL SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO E L'ISPEZIONE DEL CADAVERE Il sopralluogo giudiziario: 5 La ricognizione cadaverica: profili giuridici e medico profili metodologico-opera legali tivi Il sopralluogo giudiziario: 6 Dalla ricognizione cadave definizione e riferimenti rica all'esame esterno siste normativi matico: profili metodologi l'inquadramento normativo co-operativi del sopralluogo giudiziario 7 I paradigmi metodologico nel vigente Codice di Proce operativi del sopralluogo dura Penale (cpp) medico-legale nelle più 4 La scansione metodologica ricorrenti fattispecie delit del sopralluogo medico tuose, suicidiarie ed omici legale diarie Parte prima - Il sopralluogo giudiziario e l'ispezione del cadavere Il sopralluogo giudiziario: profili giuridici e medico-legali Della prassi operativa di molti Istituti universitari così come di molte Unità lperative territoriali di medicina legale, l'attività di supporto all'indagine investiga va, svolta su incarico dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morti violente o sospet ! tali, costituisce buona parte, sostanziandolo di significato, del lavoro medico !gale sul territorio. Fra tali attività, quella di sopralluogo medico-legale, contestua zzata in ambito giudiziario, prevista e disciplinata da precise disposizioni normati e, implica giusta armonizzazione ed integrazione, appunto, di norme giuridiche e specifica perizia" medico-legale. Si commetterebbe un errore, quantomeno una ottovalutazione, allorquando si pensasse che tutto ad oggi sia stato scritto sul opralluogo giudiziario; ancor più si ingannerebbe chi, in ambito medico-legale ed ncor più in ambito giudiziario pensasse, magari a ciò indotto sull'onda della mas iccia spinta mass-mediatica, che vicariabile sia, nell'attività di sopralluogo giudi iario, il ruolo del medico legale (fig. 1) . La medicina legale, aggettivata espressione dell'arte medica, al pari di tutte le ,ranche scientifiche è tributaria anch'essa, dell'evoluzione culturale e tecnologi a dei suoi tempi; quindi, anche un'attività come quella del sopralluogo medico egale, afferente al più ampio quanto unitario sapere medico-legale, al passo con i empi della modernità, abbisogna di una seria, puntuale riflessione; che fondi il Fig. 1. Sopralluogo nell'occorrenza di sinistro della strada con coinvolgimento di più mezzi e rinvenimento di più cadaveri; alcuni dei mezzi coinvolti venivano rapidamente avvolti dalle fiamme con pressoché totale distruzione degli stessi e carbonizzazione degli occupanti. Ai fini di liberare questi ultimi dal groviglio di lamiere, si rendeva necessa-· rio l'intervento coordinato degli uomini del corpo dei VVFF e l'impiego da parte degli stessi di apposito strumentario. 3 Il sopralluogo giudiziario: profili giuridici e medico-legali · . 2. Sopralluogo effettuato nell'occorrenza di un evento omicidiario perpetrato a mezzo di plurimi colpi d'arma da fuoco a canna corta: rilievo, documentazione e repertazione di tracce balistiche sulla scena del crimine. A poca distanza dal piede sinistro del cadavere, rinvenimento di proiettile appartenuto a munizionamento d'arma da fuoco a canna corta, calibro 9 x 21. suo presupposto sopra un archetipo metodologico, sintesi di moderne acquisizio ni scientifiche, volte, semmai, al riconoscimento dell'imprescindibile esigenza di un'opportuna armonizzazione delle risultanze, che sia frutto di un lavoro integra to e coordinato dalle diverse professionalità coinvolte nella gestione della scena del crimine, della quale il medico legale resta, per peculiarità sue proprie, "inter prete insostituibile". Da qui l'esigenza di riaffermare la centralità di ruolo attra verso l'esaustivo inquadramento e la puntuale scansione metodologica del sopral luogo giudiziario rispettosa dei più aggiornati canoni tecnico-scientifici e norma tivo-disciplinari. Fatto specifico riferimento al panorama normativo penale italiano, il sopralluo go si configura come indagine diretta, prevista nell'ambito dei c.d. "Accertamenti urgenti", regolati dall'Art. 354 cpp, compiuti dalla Polizia Giudiziaria (PG) sul luogo e nell'immediatezza del reato. Sostanzialmente il Legislatore impone alla PG non solo di "ricercare" e di "raccogliere" le tracce sul luogo del delitto, ma di "con servarle" al fine di "assicurarle quali fonti di prova" così da mantenere inalterato il valore probatorio delle stesse anche se sono state prelevate (fig. 2). Risultato questo che può essere compiutamente conseguito armonizzando in modo opportuno, cono scenza della normativa, che regolamenta la,materia e padronanza delle specifiche tecniche di rilievo, di repertamento, di prelievò e di conservazione delle tracce, la cui puntuale applicazione è fonte di certezza e garanzia della migliore esecuzione degli accertamenti tecnico-scientifici, che in , s-uccessione logico-cronologica, Parte prima - Il sopralluogo giudiziario e l'ispezione del cadavere otranno essere svolti in sala settoria, in corso di attività autoptica, nonché presso i 1boratori specialistici, di tossicologia forense, di istopatologia forense, di antropo )gia e di genetica forense, di balistica, etc. Le operazioni di sopralluogo implicano, dunque, ai fini di una buona riuscita, una fattiva collaborazione ed uno stretto interscambio di competenze tecniche" fra lutorità Giudiziaria (AG), Polizia Giudiziaria (PG), Polizia Scientifica e col ,/edico Legale. In corso di sopralluogo, dunque, la principale difficoltà, per il medi o chiamato ad operare sul luogo (scena) del delitto, ( ovvero sul luogo di rinveni aento di cadavere), consiste nel coniugare conoscenze normative e capacità tecni ·a intesa quale padronanza delle specifiche tecniche e delle metodiche di rilievo, di epertamento e di conservazione delle evidenze di sopralluogo, così da definire esat amente la sequenza operativa, ponderando a priori la portata e le ricadute di ciascu ta scelta effettuata. Non esistono infatti sopralluoghi semplici e sopralluoghi com ilessi, ma semplicemente nuovi sopralluoghi con la ricorrenza dei correlati, quanto :lassici, quesiti, relativi ad epoca e causa della morte, mezzi che l'hanno determina a, la cui soluzione richiede ed impone sempre grande professionalità, rinnovata ,adronanza metodologico-operativa, integrata da sensibilità ed imprescindibile ,agaglio culturale, ancor più se ricco di pregresse e condivise esperienze operative ul campo. Volendo parafrasare l'Ottolenghi, base metodologica sostanziale ed imprescindi >ile del sopralluogo, e primo ed essenziale compito di chi interviene in sopralluogo, ton è tanto cimentarsi nella risoluzione di problemi di ordine giudiziario-investiga ivo, ma più semplicemente delimitare ed ispezionare in modo accurato e minuzio :o la scena, rilevare in maniera analitica e puntuale, raccogliere e repertare, meto licamente e con completezza, ogni più piccolo dettaglio. Compito fondamentale del medico legale, in corso di sopralluogo è quello di attuare con metodo, procedimenti d'indagine diretta logici, sistematici e scevri da preconcetti, che conducano a constatazioni di dati di fatto, capaci di costituire soli da base ai fini della risoluzione di problemi giudiziari via via emergenti. Ne discende il superamento del concetto, appartenuto alla vecchia medicina lega e, "di una indagine medico-legale in corso di sopralluogo giudiziario", che sia !spressione di un rigido esercizio interpretativo, affidato a genialità ed intuizione, ~arantite dalla eccellenza dell'interprete e, come tali, vincolate, giocoforza, ad una imitante soggettività d'autore: un superamento "in favore di una nuova quanto ;evera mentalità tecnico-scientifica e medico-legale", votata all'inquadramento !ella oggettività, forte di un approccio metodologicamente condiviso e metodica nente attuato sulla base di una evidente criterio logia specialistica ( da cui una evi ience-based forensic medicine). In perfetta sintonia con lo spirito della Raccomandazione R (99)3 del Consiglio i'Europa, di " ... fame immediato rapporto all'Autorità Competente (in Italia, all 'AG Jer tramite o meno della PG), la quale incarica un medico legale qualificato, a pro :;edere al sopralluogo ed ai rilievi complementari mentre la successiva autopsia iovrà essere praticata, ove ritenuta opportuna, preferibilmente da due medici, dei ~uali almeno uno specialista in medicina legale, seguendo le linee-guida esposte tiella Raccomandazione", è emersa l'esigenza di rimarcare la necessità, sempre più ~entita in ambito medico-legale, di orientare le modalità operative in corso di sopral luogo verso indirizzi metodologici ed operativi standardizzati e "condivisi", che non offrano spazio alle improvvisazioni e, per converso, tendano a garantire in Italia, ~ome in ogni nazione della Unione Europea, una professionalità medico-legale di duplice valenza: - eccellenza tecnica ed esecutiva - operatività utilmente accessibile Il sopralluogo giudiziario: profili giuridici e medico-legali 5 quale imprescindibile base per la compiuta attuazione di una buona attività autopti ca, che risulti risolutrice dei classici quesiti inerenti a epoca, causa e mezzi del decesso. Dal sopralluogo giudiziario all'autopsia giudiziaria - La morte del ....... , di anni 39, tenuto conto del grado raggiunto dai fenomeni abiotici consecutivi e dell'assenza di processi trasformativi, può farsi risalire a circa 4 ore avanti l'inizio delle operazioni di ricognizione cadaverica avvenuto alle ore 17.30 del 3 gennaio 2006. - Ai fini dell'accertamento della causa di morte, della necessaria verifica delle caratteristiche dei fori d'ingresso e dei tramiti dei proiettili all'interno della cavità addominale, nonché ai fini di meglio chiarire le dinamiche lesive poste in essere, si rende necessario procedere ad esame autoptico. Foggia, 03 maggio 2006 LCS Il Consulente È per tali ragioni che l'esatta conoscenza delle norme giuridiche che disciplina no tale attività, integrata al sapere medico-legale a sua volta informato da specifico rigore metodologico, costituiscono, a nostro modo di vedere, le due facce di una medesima medaglia. 2 Il sopralluogo giudiziario: definizione e riferimenti normativi 2.1 DEFINIZIONE E SCOPI Il sopralluogo giudiziario (letteralmente "recarsi ad operare sul luogo") è atto complesso avente come finalità ultima la ricostruzione delle modalità con cui si è venuto a determinare un certo fatto presunto come delittuoso, nonché delle circo stanze in cui lo stesso ha avuto realizzazione, nell'intento di stabilire la natura del- 1' eventuale reato, ricercare eventuali tracce della vittima come del reo, ricostruire la dinamica dell'evento e le circostanze in cui lo stesso è venuto a realizzarsi, fatto rife rimento anche alle modalità operative del presunto o dei presunti autori del reato (fig. 3). Come tale il sopralluogo si configura come un complesso di operazioni, svolte sul luogo ove si suppone sia stato commesso un certo fatto delittuoso o presunto tale, consistenti in attività di ricerca, individuazione, raccolta, repertazione, conservazio ne, aventi carattere di metodicità investigativa ed imprescindibili basi tecnico-scien tifiche, finalizzate alla acquisizione di tutti gli elementi utili alla ricostruzione delle modalità di produzione dell'evento delittuoso, alla definizione del ruolo di tutti i protagonisti coinvolti, all'eventuale contributo tecnico nell'individuazione del responsabile (fig. 4). Ne discende che il sopralluogo e ogni attività in cui lo stesso si articola, consen tono l'acquisizione di elementi probatori, circa l'esistenza o meno di un reato, circa l'eventuale coinvolgimento di taluno nella vicenda (Art. 55 cpp), come tali impie gabili~ nell'ottica del modello di processo penale anche ai fini rispettivamente di accusa o di difesa del~ c.d. "parti". Parte prima - Il sopralluogo giudiziario e l'ispezione del cadavere ?ig. 3. Sopralluogo effettuato nell'occorrenza di un omicidio perpetrato a mezzo di plurimi colpi d'arma da fuoco a :arma lunga, armata con munizionamento spezzato, costituito da pallettoni, calibro 11/0 secondo la numerazione ita iana. La vittima, un uomo di razza bianca, dell'apparente età di anni 55, veniva attinto dal lato sinistro, mentre si tro rava alla guida della propria autovettura. Fig. 4. Sopralluogo effettuato in un caso di violenza sessuale e successivo omicidio della vittima, una giovane donna di razza bianca, perpetrati in luogo aperto ed appartato; dopo la violenza sessuale la vittima veniva uccisa a mezzo di plurimi colpi contundenti al capo (il mezzo contundente: un sasso, ritrovato poco lontano, imbrattato di materiale ematico). 7 Il sopralluogo giudiziario: definizione e riferimenti normativi 2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI Numerose sono le norme che disciplinano le attività di sopralluogo e l'effettua zione dello stesso. Oltre al Codice di Procedura Penale ( cpp ), che stabilisce precise direttive di comportamento in corso di sopralluogo, si ricorda il Codice di Procedura Civile ( cpc) , così come diversi provvedimenti di legge. A titolo di esempio, in mate ria di infortuni mortali sul lavoro, nel settore agricolo (Art. 239 TU Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria sugli Infortuni e le Malattie Professionali, DPR 1124/65), oltre che nel settore industriale (Art 56) è esplicitamente previsto che il Magistrato espleti inchiesta ai fini della definizione delle cause che hanno determi nato l'evento, avvalendosi dell'opera di periti (Art. 57), qualora ritenuta necessaria; altrettanto in materia di controversie di lavoro, allorquando ricorra la necessità di accertare il nesso causale intercorrente· fra un certo evento cui abbia fatto seguito la morte, o tra una certa malattia acquisita in vita e l'espletamento di un'attività lavo rativa in un determinato ambito lavorativo. Per quanto attiene al Codice di Procedura Penale ( cpp) , la parte maggiore delle norme relative al sopralluogo sono ricomprese nel libro III ( che inerisce a "le prove"; Titolo III: mezzi di ricerca delle prove) e nel libro V (che inerisce alle "Indagini preliminari e Udienza preliminare"; Titoli IV, attività ad iniziativa della Polizia Giudiziaria; V, attività del PM; VII, incidente probatorio; VIII, chiusura delle indagini preliminari). Il sopralluogo giudiziario si configura quindi come una delle indagini penali di maggiore rilevanza ( a norma dell'Art. 244 cpp ), e quale mezzo di ricerca della prova, fra gli "accertamenti urgenti". Sotto il profilo operativo, fatto riferimento alle norme disciplinanti, si può defi nire l'attività di sopralluogo come "ispezione di luoghi e cose con il fine precipuo di fissare lo stato dei luoghi, delle cose e delle persone riferibili al reato, (fase c.d. di tipo statico o con finalità conservativa), oltre che di ricercare e repertare (provve dendo alla loro conservazione), tracce così o altri eventuali effetti materiali (fase c.d. dinamica o con finalità repertativa) correlabili con lo svolgersi del fatto delittuoso o reato".1 Il sopralluogo fa parte degli atti di P.G. e ad esso non è estraneo l'intervento, qua lora richiesto, e quale persona "idonea e dotata di specifiche competenze tecniche", del medico legale, ai fini delle osservazioni di propria competenza. Le operazioni di sopralluogo implicano, nell'ottica di una buona riuscita, una fat tiva collaborazione ed uno stretto interscambio di competenze tecniche fra AG, PG, Polizia Scientifica, e, ove il caso lo richieda, con il il medico legale. Raccomandazione N. R(99)3 e Consensus Conference Melfi-Foggia aprile 2005 Il coinvolgimento del medico legale è una necessità oggettiva e non vicariabile in tutti i casi di morte non naturale, violenta o semplicemente sospetta di esserlo, ripresa e rimarcata dalla Raccomandazione N. R(99)3 del Consiglio d'Europa, rela tiva alla "armonizzazione delle regole in materia di autopsia medico-legale" (aven te il significato di linea-guida, ripresa nell'ottica di un auspicato recepimento nella 1Reato, inteso come qualsivoglia avvenimento che la norma ( disposizioni di legge) consid era vietato e cui l' ordin~!Ilento giuridico ricollega conseguenze, ossia sanzioni, per cui com mina pene, previste per Ie singole ipotesi di reatd.c onsentendo, al contempo, di qualificare i reati come "delitti" o come "contravvenzioni'' (nello specifico: per i Delitti: l'ergastolo (Art. 22 CP); reclusione (Art. 23 CP); multa; ed ancora per le ,Contravvenzioni: l'arresto (Art. 25 CP); l'ammenda (Art. ,26 CP). .