Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO News Luglio/Agosto 2017 G. Giappichelli Editore – Torino Luglio/Agosto 2017 Comitato di Direzione Luciano M. Quattrocchio (Direttore) – Monica Cugno (Vice-Direttore) - Maurizio Cavanna (Segretario) – Diana Fahey (Consulente linguistico) Comitato Scientifico Guido Bonfante (Presidente) – Giacomo Büchi (Vice-Presidente) – Giuseppe Vanz (Segretario) – Daniele Ciravegna – Sergio Foà – Aldo Frigani – Patrizia Grosso – Bruno Inzitari – Fiorella Lunardon – Giovanni Ossola – Alessandra Rossi Comitato di Redazione Carlo Majorino (Presidente) – Francesco Cappello (Vice-Presidente) – Maria Maccarrone (Segretario) – Fabrizio Bava– Cecilia Casalegno – Margherita Corrado – Anna Cugno – Alain Devalle – Elena Gentile – Francesco Gerino – Guido Giovando – Mario Grandinetti – Valeria Miraglia – Bianca Maria Omegna – Elena Piccatti – Anna Maria Porporato – Michele Ricciardo Calderaro – Maurizio Riverditi – Fabrizia Santini – Alessandro Terzuolo – Andrea Trucano – Gabriele Varrasi – Barbara Vero- nese – Alessandro Vicini Ronchetti Collaboratori di Redazione Annalisa Avagnina – Alessandro Avataneo – Marco Bargagli – Fabrizio Bava – Valentina Bellando – Giulia Brunelli – Francesco Cappello – Cecilia Casalegno – Variazioni sui temi di Diritto del lavoro 1 Fasciolo 1|2016 Giovanni Castellani – Maurizio Cavanna – Margherita Corrado – Chiara Crovini – Anna Cugno – Monica Cugno – Alain Devalle – Alberto Franco – Francesca Gastaldi – Elena Gentile – Francesco Gerino – Guido Giovando – Mario Grandinetti – Mel- chior E. Gromis Di Trana – Cecilia Limone – Aldo Lipani – Maria Maccarrone – Car- lo Majorino – Cinzia Manassero – Valeria Miraglia – Roberta Monchiero – Antonio Morone – Luisa Nadile – Davide Nizza – Bianca Maria Omegna – Davide Papuzzi – Alessandro Pastore – Elena Piccatti – Anna Maria Porporato – G. Quaranta – Michele Ricciardo Calderaro – Maurizio Riverditi – Ferdinando Rombolà – Fabrizia Santini – Alessandro Terzuolo – B. Tessa – Andrea Trucano – Gabriele Varrasi – Barbara Ve- ronese – Alessandro Vicini Tronchetti – Emanuele Zanalda – Daniele Zaniolo 2 Diritto ed economia dell’impresa News Luglio/Agosto | 2017 News Luglio/Agosto 2017 1. News di diritto civile e commerciale (A. Avataneo – M. Cavanna – C. Manassero) 2. News di diritto delle procedure concorsuali (L. Nadile – B.M. Omegna – A. Pastore) 3. News di diritto degli intermediari finanziari (V. Bellando – R. Monchiero – G. Quaranta – L.M. Quattrocchio) 4. News di diritto del lavoro (G. Castellani – F. Gerino – V. Miraglia – F. Santini) 5. News di diritto amministrativo (E. Gentile – A.M. Porporato – M. Ricciardo Calderaro) 6. News di diritto tributario (M. Bargagli – A. Franco – M. Grandinetti – A. Lipani A. Terzuolo – B. Tessa – A. Vicini Ronchetti) 7. News di diritto penale (G. Brunelli – C. Limone – A. Morone – E. Piccatti M. Riverditi – F. Rombolà – A. Trucano – E. Zanalda) 8. News di diritto internazionale e comunitario (G. Varrasi – B. Veronese) 9. News di economia aziendale (F. Bava – C. Crovini – A. Devalle – G. Giovando – M. Gromis di Trana) Diritto ed economia dell’impresa 3 News Luglio/AgostoI 2017 1. NEWS DI DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE (A. Avataneo – M. Cavanna – C. Manassero) Aggiornamento dei principi di revisione Il Ragioniere Generale dello Stato, con la Determina del 31 luglio 2017, n. 157387, ha adottato nuove versioni dei principi di revisione ISA Italia, al fine di ren- dere coerente il corpo dei principi nazionali con le modifiche intervenute a livello in- ternazionale. In particolare, i principi ISA Italia che hanno formato oggetto di aggior- namento sono i seguenti: ISA Italia 260 (Comunicazione con i responsabili delle atti- vità di governance), ISA Italia 570 (Continuità aziendale), ISA Italia 700 (Formazio- ne del giudizio e relazione del bilancio), ISA Italia 705 (Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente), ISA Italia 706 (Richiami di informativa e para- grafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente), ISA Italia 710 (Informazioni comparative – Dati corrispondenti e bilancio comparativo). È stato, inoltre, introdotto un nuovo principio ISA Italia 701 – che si affianca al principio ISA Italia 200 – afferente alla comunicazione degli elementi fondamentali nella relazione del revisore indipendente. La versione aggiornata dei principi di revisione e il nuovo principio devono essere applicati alle società che non fanno parte degli enti di interes- se pubblico a partire dalla revisione dei bilanci con esercizi che iniziano in data 6 agosto 2016 o successiva, mentre per gli enti di interesse pubblico a partire dalla data del 17 giugno 2016 o successiva. Per i soggetti che non costituiscono enti di interesse pubblico, tuttavia, è possibile l’applicazione anticipata dei principi di revisione ai bi- lanci relativi a periodi amministrativi che cominciano dal 17 giugno 2017. Prescrizione breve per il diritto alla liquidazione della quota del socio de- funto di titolarità degli eredi La Corte di Cassazione, con Sentenza del 31 luglio 2017, n. 18963, ha affermato che il termine di prescrizione del diritto alla liquidazione della quota del socio di società di persone deceduto ex art. 2284 c.c., deve essere quello indicato all’art. 2949 c.c., pari a 4 Diritto ed economia dell’impresa News Luglio/Agosto | 2017 cinque anni. Nel caso de quo, il liquidatore di una società in accomandita semplice im- pugnava la sentenza della Corte di Appello, la quale riteneva applicabile – quale termi- ne di prescrizione per il diritto alla liquidazione della quota del socio defunto – quello ordinario di dieci anni, come previsto dall’art. 2946 c.c. La Suprema Corte – andando di diverso avviso rispetto alla Corte d’Appello – sottolinea come, nonostante i titolari del diritto alla liquidazione siano individuati in base al fenomeno successorio mortis causa, il diritto in commento scaturisce dal rapporto societario di cui era parte il socio defunto. Tale fattispecie rientra quindi pienamente nell’art. 2949 c.c., che fissa il termine di pre- scrizione dei diritti derivanti da rapporti sociali in cinque anni. Il cedente dell’azienda non perde la qualificazione SOA Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con Sentenza del 3 luglio 2017, n. 3, ha fornito una risposta al quesito se – ai sensi dell’art. 76, comma 11, D.P.R. n. 207/2010 – la mancata nuova richiesta di attestazione SOA nell’ambito di una cessione di azienda o di ramo d’azienda, dia comunque luogo al venir meno della qualificazione in capo alla cedente. Il quesito vede da anni divise le sezioni del Consiglio in due orientamenti: un primo, detto “formalistico”, afferma che «il cedente perde automaticamente le qualifi- cazioni, ancorché resti “per avventura” in dotazione di requisiti sufficienti per una de- terminata qualificazione, poiché ciò non lo esonera dal chiedere a una Società Organi- smo di Attestazione l’attestazione di qualificazione, che a norma dell’art. 60, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Secondo questo orientamento non potrebbe darsi rilievo alla conferma ex post dei requisiti operati dalla SOA in sede di verifica triennale, poiché essa giam- mai potrebbe avere un effetto sanante, stante l’effetto traslativo della cessione». Il se- condo orientamento – detto “sostanzialistico” – afferma esattamente il contrario, ovvero la non automatica decadenza dei requisiti in seguito ad una cessione di azienda o di ra- mo di azienda; la cedente, infatti, potrebbe conservare i requisiti necessari all’attestazione. Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ha ritenuto di condividere la tesi “sostanzialistica”, asserendo che: i) il tenore letterale dell’art. 76, comma 9 D.P.R. 207/2010, non stabilisce una perdita automatica dei requisiti in capo alla ceden- te; ii) anche il comma 11 dell’articolo citato prevede che debbano essere gli Organismi di Attestazione SOA a decidere in merito all’acquisizione dei requisiti da parte del ces- sionario, non instituendo alcun automatismo, il quale risulta escluso anche per ciò che riguarda il cedente; iii) i requisiti previsti dall’art. 79 D.P.R. 207/2010 devono essere Diritto ed economia dell’impresa 5 News Luglio/AgostoI 2017 distinti dal complesso dei beni trasferiti, anche se dipendenti dai medesimi; iv) dalla tesi “formalistica” scaturisce una serie di restrizioni alla libertà dell’impresa cedente che non abbia perso realmente i requisiti e sia comunque esclusa dalla gara. Novità introdotte dalla recente riforma dell’impresa sociale L’art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, di riforma dell’impresa sociale, al fine di favorire forme di finanziamento di quest’ultima, ha introdotto le seguenti misure: i) una detrazione IRPEF per le persone fisiche, oppure una deduzione dal reddito per i soggetti passivi IRES, pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una società (anche cooperativa), che: a) abbia assunto la qualifica di “impresa sociale” successivamente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 112/2017; b) sia costi- tuita da non più di trentasei mesi dalla detta data; ii) la possibilità di accedere alla rac- colta di capitali mediante portali telematici (analogamente a quanto è previsto per le PMI innovative e per le Start Up innovative); iii) la non applicabilità alle imprese so- ciali delle norme in materia di società di comodo e di società in perdita sistematica, degli studi di settore, dei parametri e degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L’efficacia delle disposizioni fiscali in questione è subordinata all’autorizzazione del- la Commissione Europea, richiesta, a cura del Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 108 del T.F.U.E. (per il contrasto agli aiuti di Stato). Sanzioni amministrative per i sindaci di società quotate in caso di omes- so/inadeguato controllo La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19639/2017, ha affrontato il tema dei rischi per i sindaci delle società quotate, i quali, essendo, per un verso, muniti di inci- sivi poteri di controllo e di informazione (potendo, infatti, in qualsiasi momento, pro- cedere ad atti di ispezione e di controllo e chiedere agli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e sull’andamento delle operazione) e, per altro verso, soggetti a maggiori obblighi (rispetto ai sindaci delle società di capitali cc.dd. “chiu- se”, ossia non quotate; infatti, il collegio sindacale delle società quotate dovrà vigilare anche sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, nonché sul sistema di controllo interno e amministrativo-contabile), vengono resi destinatari di pesanti sanzioni amministrative in ipotesi di non corretto esercizio delle loro funzioni. Il caso de quo prende in considerazione l’ipotesi di omessa vigilanza, da parte dei sindaci, dell’adeguatezza della struttura organizzativa della società, nonché di omessa denun- 6 Diritto ed economia dell’impresa News Luglio/Agosto | 2017 cia di talune criticità sorte in relazione ad operazioni delle quali i sindaci erano a co- noscenza (dunque una condotta deliberatamente omissiva). La Suprema Corte ribadi- sce che, specie in ragione della complessa struttura (interna) delle società quotate, non può venir meno il potere-dovere di controllo proprio del collegio sindacale, sul quale incombe, da un lato, il citato obbligo di vigilanza e, dall’altro, un obbligo legale di denuncia immediata alla Consob. Coordinamento tra la nuova disciplina civilistica del bilancio e la disci- plina Ires e Irap Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato la Nota Informa- tiva dell’8 agosto 2017, fornendo un riepilogo delle novità introdotte relativamente alla determinazione della base imponibile Ires/Irap in seguito alla recente modifica delle disposizioni civilistiche per la redazione del bilancio. In particolare, gli schemi di bilancio previsti a seguito della riforma civilistica sono in forma ordinaria, abbre- viata e delle micro-imprese, mentre in ambito fiscale i soggetti possono essere suddi- visi in tre distinte categorie, ossia: soggetti IAS adopter, per i quali la fiscalità si basa su un principio di “derivazione rafforzata”, soggetti non IAS adopter – definiti anche OIC adopter – ossia soggetti diversi dalle micro-imprese la cui fiscalità si basa sul principio di “derivazione rafforzata”, infine, le micro-imprese con la fiscalità basata su un principio di “derivazione semplice”. Il documento contiene un’analisi dettaglia- ta – sulla base della classificazione di cui sopra – del coordinamento tra principi civi- listici e fiscali; inoltre analizza le conseguenze – ai fini fiscali – che derivano dall’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. L’iscrizione nel registro delle imprese deve rispettare il principio della continuità Il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Milano, con Decreto del 13 giugno 2017, ha affermato il principio di coerenza e di continuità delle iscrizioni nel registro delle imprese, che pure non è tipizzato da alcuna norma di legge. Nel caso de quo, il Giudice del Registro delle Imprese esclude la possibilità di iscrivere nel regi- stro delle imprese una deliberazione assembleare di una s.r.l. attuativa di una prece- dente deliberazione di esclusione di socio che risultava medio tempore sospesa in via cautelare, sul presupposto che l’iscrizione del provvedimento che aveva privato di ef- Diritto ed economia dell’impresa 7 News Luglio/AgostoI 2017 ficacia la prima delibera avrebbe di conseguenza condizionato la possibilità di iscri- vere nel registro delle imprese la seconda, difettando quest’ultima di coerenza e con- tinuità con le precedenti iscrizioni. Compenso degli amministratori per particolari cariche Il Tribunale di Milano, con la Sentenza del 28 giugno 2017, n. 7235, ha affermato che, laddove sia presente nello statuto di una società di capitali una clausola che con- ferisca all’Assemblea, sentito il parere del collegio sindacale, il potere-dovere di de- terminare l’importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori – ivi inclusi quelli a cui sono attribuite particolari cariche –, l’assenza della deliberazione assembleare e del parere del collegio sindacale legittima (soltanto) l’annullamento della delibera del consiglio di amministrazione che stabilisca i compensi degli ammi- nistratori cui siano attribuite particolari cariche, ma non anche la nullità della stessa. Inoltre, prosegue il Tribunale, allorquando decada, per effetto della clausola simul stabunt simul cadent, l’intero consiglio di amministrazione, ma uno degli amministra- tori, benché decaduto, continui, nondimeno, a svolgere la propria attività (di ordinaria amministrazione), questi, esperendo l’azione di cui all’art. 2041 c.c. (c.d. azione di arricchimento senza causa), potrà chiedere alla società i “compensi” maturati in ra- gione dell’arricchimento ottenuto dalla stessa in virtù dell’attività ordinaria svolta. Nel caso di specie il Tribunale di Milano ha accolto le richieste del presidente del consiglio di amministrazione di una società, il quale domandava, da un lato, il paga- mento del compenso che gli veniva riconosciuto per la particolare carica ricoperta, e dall’altro, un importo che lo ricompensasse – a norma dell’art. 2041 c.c., in tema di arricchimento senza una giusta causa – dell’attività che lo stesso aveva prestato in se- guito alla sua decadenza, da determinarsi sulla base dei compensi “fissi” in preceden- za deliberati dall’assemblea. Il socio che non aderisce all’aumento di capitale post perdita può far va- lere la nullità del bilancio che attesta la perdita stessa Il Tribunale di Torino, con la Sentenza del 13 luglio 2017, n. 3714, ha affrontato la questione della perdita integrale del capitale sociale (dunque rilevante ex art. 2447 c.c.) e della relativa ricostituzione ad opera soltanto di taluni dei soci. Nel caso de quo, in particolare, un socio non prendeva parte alla delibera di azzeramento e rico- struzione del capitale, ritenendo, a monte, invalida la delibera di approvazione del bi- lancio, sul presupposto che le voci di magazzino, se correttamente valutate, avrebbe- 8 Diritto ed economia dell’impresa News Luglio/Agosto | 2017 ro, in concreto, evitato l’emersione della perdita. Il medesimo socio impugnava quin- di la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale e la società contestava la ca- renza di legittimazione all’impugnativa di quest’ultimo, che non aveva partecipato all’operazione sul capitale. Il Tribunale di Torino, con la Sentenza de qua, ha in pri- mis affermato che, in caso di nullità, la legittimazione ad impugnare spetta a chiunque vi abbia interesse e una delibera di ricostituzione del capitale assunta sulla base di un bilancio d’esercizio falso, perché da esso risulta una perdita fittizia, va qualificata nul- la per “impossibilità dell’oggetto”; in secondo luogo, ha osservato che la perdita della qualità di socio discende, non già dalla circostanza di non aver preso parte alla delibe- ra di ripianamento delle perdite e di ricostituzione del capitale, bensì dal fatto che l’assemblea abbia preliminarmente azzerato il capitale, deliberando, però, sulla base di un bilancio d’esercizio falso, sicché il capitale non avrebbe dovuto considerarsi perso e, conseguentemente, la delibera di ricostituzione del capitale, dalla quale di- scenda la perdita della qualità di socio, non avrebbe dovuto essere adottata. Dichiarazione d’ufficio della cancellazione di una s.n.c. dal registro delle imprese Il Giudice del Registro delle Imprese del Tribunale di Milano, con Provvedimento del 5 giugno 2017, ha dichiarato d’ufficio la cancellazione dal Registro delle Imprese di una s.n.c., senza disporre che venisse espletata la procedura prevista dall’art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, in quanto aveva accertato il verificarsi dei presupposti di cui al medesimo art. 3 del D.P.R. sopra citato. Nello specifico, il Giudice ha ritenu- to che la notifica del ricorso introduttivo del procedimento giudiziale e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, sostituisca, risultando equipollente, il procedimen- to previsto dall’art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, nella parte in cui l’ufficio del registro contatta (o tenta di contattare) – come è avvenuto nel caso de quo – gli amministratori della società di persone “inattiva”. Nelle s.r.l. il diritto ex art. 2476, comma 2, c.c. non autorizza i soci non amministratori al controllo del magazzino Il Tribunale di Torino, con Provvedimento del 7 aprile 2017, ha fornito importati chiarimenti relativamente alla previsione dettata dall’art. 2476, comma 2, c.c., che at- tribuisce la facoltà ai soci non amministratori di avete notizie dagli amministratori re- lativamente allo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i do- cumenti contabili della società. Il Provvedimento in oggetto afferma che tale diritto Diritto ed economia dell’impresa 9 News Luglio/AgostoI 2017
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