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La Somma Teologica. La giustizia PDF

409 Pages·1966·9.99 MB·Italian
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S. TOMMASO D'AQUINO LA SOMMA TEOLOGICA TRADUZIONE E COMMENTO A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI TESTO LATINO DELL'EDIZIONE LEONINA XVII LA GIUSTIZIA (11-11, qq. 57 -79) CASA EDITHICE ADRIANO SALANI Nihil obstat Fr. Victorius Scoccimarro O. P. Doc1or S. Theologiae Pr. Albertua Boccanegra O. P. Lector et Doctor Philosophiae Imprimi potesi Fr. Leonardus Magrini O. P. Prior Proviocialis S. Marci et Sardiniae Florentiae die V Octobris MCMLXVI IMPRIMATUR Faesulis dio Xli Octobris MCMLXVI t A ntonius Episcopus Faesnlanus 1"Ul'tJ l DIRITTI SONO RISERVATI \Cl MUML.fO .- Casa Editrice À.driann Balani - 8.p.À. Officino Grafiche Stianti. Sanca1dano - MCMLXVI • Printed in ltalv LA GIUSTIZIA (li-TI qq. 57 -79) LA GIUSTIZIA (li-li qq. 57-79) TRADUZIONE, INTRODUZIONE E NOTE del P. Tito S. Centi O. P. INTRODUZIONE 1 - La prima disgrazia di questo trattato è stata quella di c~ssere caduto nelle mani dei giuristi, ai quali non vengono ri conosciute particolari attitudini alla sintesi e all'approfondi mento filosofico. Gli stessi grandi commentatori di S. Tommaso hanno subito l'influsso della loro mentalità casuistica, più preoccupata di risolvere le beghe e i cavilli dei litigiosi con temporanei, che di approfondire la dottrina teologica. S. Tom maso invece anche in questo trattato non smentisce il suo com pito di teologo cristiano, senza nulla trascurare del patrimonio culturale ereditato dagli antichi filosofi e dagli antichi giuristi. Siamo nella morale particolare ; ma non va dimenticato che questa dipende dalla morale generale, trattata ampiamente nel la Prima Secundae. In essa S. Tommaso non aveva parlato solo degli atti umani e degli abiti operativi (virtù e vizi), ma anche dci loro principii, cioè della legge e della grazia. Se si volesse ordinare la morale speciale, cioè l'analisi delle varie virtù teo logali e cardinali, in riferimento a questi due principii, si do Hebbe dire che le virtù teologali si ricollegano direttamente alla grazia, perchè ordinate in maniera immediata all'unione ron Dio, mentre le virtù cardinali, e soprattutto la giustizia, sono connesse intimamente con la legge. Quest'ultima infatti ha un compito prevalentemente negativo : tende cioè a rimuo vere gli ostacoli, ossia l'attaccamento disordinato dell'anima alle cose create. In questa prospettiva appare evidente che, se non ci fosse la rivelazione divina, e quindi l'ordine teologale della grazia, la giustizia sarebbe - dopo la prudenza - la virtù principale dell'uomo. Essa infatti è il fine cui sono subordinate le altre virtù cardinali (cfr. II-II, q. 123, a. 12, ad 3). Inoltre la giusti zia attua le norme fondamentali della vita umana, cioè le leggi naturali espresse nel decalogo. Ciò è tanto vero che S. Tom maso identifica i precetti della giustizia con quelli del decalogo 8 LA GIUSTIZIA (cfr. II-II, q. 122, a. 1). A differenza poi della prudenza, della fortezza e della temperanza, la giustizia ha una complessa arti colazione di parti specifiche, dato che la vita umana è essenzial mente vita associata e quindi di relazione. Si deve finalmente notare che la giustizia abbraccia tra le sue parti potenziali la massima virtù naturale, cioè la religione. Per ragioni sistema tiche questa è inclusa tra le parti " imperfette» della giustizia, ma sul piano morale " est potissima pars iustitiae ,, (II-II. q. 122, a. 1), superiore alla stessa giustizia cardinale e legale. 2 - Noi, per motivi editoriali, siamo costretti a stampare in un volume a parte il trattato sulla religione (qq. 80-100) e in un terzo volume presenteremo le questioni successive, cioè dalla q. 101 alla q. 122. Però basta scorrere lindice di questo primo moncone del trattato, per rendersi conto della gravità dei problemi presi in esame. Importantissima la questione ini ziale (q. 57) sulla nozione di diritto oggettivo, su cui si fonda tutta l'originalità della concezione tomistica, specialmente di fronte al soggettivismo giuridico del pensiero moderno. Il diritto alla vita e all'integrità personale {qq. 64-65), il diritto di proprietà (q. 66), il diritto alla onorabilità personale, sia in sede giuridica che in sede estragiudiziale (qq. 67-76). Qualcuno forse troverà difficile riscontrare nei titoli degli articoli e delle questioni tali diritti: S. Tommaso infatti ne parla in maniera indiretta, trattando cioè degli atti contrari alla giustizia commutativa: omicidio, mutilazione, furto, ra pina, ingiustizie in foro giudiziario e offese contro la fama, l'amicizia e l'onore. Questo procedimento è conforme al cri terio generale, dettato dalla formulazione ordinaria della legge che è piuttosto negativa. Poichè mentre le leggi positive non obbligano pro semper, quelle negative obbligano semper et pro semper (q. 79, a. 3, ad 3); cosicchè l'infrazione delle prime provoca l'omissione, mentre quella delle seconde provoca la trasgressione, che riveste (a parità di condizioni) maggiore gra vità (ibid., a. 4, ad 2). I Divisione e fonti del trattato. 3 - Non si richiede nessuno sforzo per indicare lp. divisione g-enerale del trattato. L'Autore in questo ha risparmiato la fatica a tutti i suoi commentatori, dando esemplarmente lo schema all'inizio della q. 57. La tabella che presentiamo a pag. 26 è desunta dal testo ..: E; facile notare la sproporzione ap parente tra le quattro parti fondamentali della divisione. La seconda abbraccia quasi per intero il trattato, mentre la terza INTRODUZIONE 9 e la quarta si riducono a due questioni. È evidente che co desta sproporzione è intenzionale; poichè il dono e i precetti da un punto di vista formale hanno funzioni ben distinte, anche se il teologo non trova molte cose da elaborare E) di scutere in proposito. S. Tommaso in tutte le virtù, non escluse [f' cardinali, trova sempre il dono corrispondente; che forse non persuade i teologi moderni, ma che per lui ha la funzione rii porre in evidenza l'aspetto passivo o mistico nell'esercizio della virtù. E d'altra parte con tale schema ci offre la chiara prospettiva della virtù soprannaturale, infusa, che non si esau risce nell'ordine della moralità naturale . .1 - Vedremo in seguito perchè l'Autore inizia il trattato dal diritto anzichè dalla giustizia; fermiamoci intanto a esaminare la divisione. Per tutte e quattt-o le virtù cardinali egli ri l'Orre ai tre tipi di parti di cui abbiamo già parlato nel Dc Prudcntia (q. 48) ; ma in nessun trattato le parti soggettive, cioè le specie, e le parti potenziali hanno uno sviluppo così imponente. Per fermarci alle parti soggettive, che costitui srono il presente volume, è doveroso ricordare la principale fonte filosofica del Dc lustitia nel 5 Libro dell'Etica Nico machca. Aristotele non sviluppa i vari tipi di giustizia, come fa S. Tommaso, però ne offre la tripartizione fondamentale. Anzi tutto distingue la giustizia in legale e particolare (cfr. Com ment. D. Th. in 5 Ethic., Iectt. i-3); suddivide quindi que st'ultima in distributiva e commutativa. Non solo, ma pur non sviluppando i vari tipi di commutazione, offre il criterio per distinguerli mediante la volontarietà: commutazioni vo- 1o ntarie e involontarie (cfr. 5 Ethic., c. 5, B 1131 a). Dopo que sta divisione, che l'Aquinate utilizza nella prima parte del suo trattato, il Filosofo prende in esame il giusto mezzo della 1riustizia commutativa, e distributiva, per poi insistere lunga mente sul contrappasso. S. Tommaso parlerà di questi ultimi elementi aristotelici alla q. 61, aa. 2, 4. Aristotele conclude il suo trattato sulla g-iustizia parlando dell'epicheia e della giustizia metaforica (verso se stessi). Anche in questo (a prescindere dalla giustizia metaforica) l'Aquinate approssimativamente segue l'ordine ari stotelico, in quanto pone l'epicheia - che è la parte sogget tiva principale - dopo tutte le parti potenziali. C'è però in questa dislocazione tomistica anche un motivo teologico. Essendo l'epicheia la parte più nobile della giusti zia legale, prepara il passaggio al dono soprannaturale e in fuso, che perfeziona la virtù. È .superfluo dire che Aristotele non parla nè del dono, nè dei precetti. Ma egli non parla nep pure delle parti potenziali, se si eccettua la liberalità (cfr. 4 Ethic. cc. 1-3, B 11Hl b-1122 aJ. 10 LA GIUSTIZIA 5 - S. Tommaso, pur seguendo nello sviluppo del trattato quest'ordine aristotelico, ne introduce un secondo basato sul- 1' importanza dell'oggetto e quindi sulla gravità dei peccati corrispondenti. Ma, data la complessità dell'agire umano, nella q. 73, a. 3, confrontando la gravità della maldicenza con quella di altri peccati contro il prossimo, fa notare che di suo la lesione della fama è un peccato più grave di quelli che si com mettono contro il patrimonio : cc tuttavia la gravità del peccato dipende accidentalmente anche dal soggetto; il quale pecca più gravemente se compie l'atto con premeditazione, che se lo com pie per fragilità e per sbadataggine. E sotto quest'aspetto i peccati di lingua hanno maggiori attenuanti : poichè proven gono facilmente da un'intemperanza di linguaggio, senza grande premeditazione». Ciò basta a spiegarci perchè S. Tom maso esamina i peccati di lingua dopo il furto e la rapina, sebbene la reputazione sia superiore agli averi ; e insieme ci fa comprendere fino a che punto egli si adegua alla realtà an che nell'orditura dei trattati. Per coloro che hanno meno dimestichezza col pensiero del l'Aquinate, e forse solo per questo hanno l'abitudine di giu dicarlo in maniera poco benevola, facciamo notare anche la sua maniera di utilizzare i testi aristotelici. Indubbiamente egli se ne serve indicandone la fonte col massimo rispetto; ma servirsene non significa per lui subirli, accettandoli come criterio ultimo e definitivo. Egli è preoccupato di adeguarsi alla realtà, come abbiamo visto, e non a un modello letterario o scientifico ; e poichè questa è più complessa di quanto ri sulti dai testi aristotelici - sia per le dimensioni teologiche ignorate dal paganesimo, sia per l' intrico delle risonanze psi cologiche non sempre attualmente considerate nell'Etica Ni comachea - non sono pochi nè secondari i punti di divergenza. Risulta così che la giustizia è concepita da Aristotele come una virtù univoca al pari della fortezza e della temperanza. Invece per S. Tommaso si tratta di un concetto analogico ; cosicchè più che parlare di giustizia al singolare, bisognerebbe parlare di giustizie al plurale. La giustizia verso Dio, per es., cioè la virtù di religione, non può definirsi esattamente come la giustizia commutativa o quella distributiva, in cui si ri scontra con esattezza il giusto mezzo reale che soddisfa pie namente il cc debito ,, verso una data persona. 6 - Del resto anche l'analisi materiale del trattato tomistico basta a farci comprendere, o per lo meno a farci sospettare, questa maggiore vastità di prospettive nei confronti di Aristo tele. Anche numericamente le citazioni della sacra Scrittura sono nel testo molto più numerose di quelle aristoteliche. E accanto alla Scrittura gli esegeti più autorevoli: i SS. Padri. In quest'ultima categoria i nomi che ricorrono con maggiore INTRODUZIONE 11 fl'equcnza sono quelli di S. Agostino, S. Ambrogio, S. Grego rio Magno, S. Giovanni Crisostomo e S. Isidoro. A coloro che son pronti a stracciarsi le vesti nel constatare che il Dottore Angelico in tutti i casi innegabilmente dipende almeno in parte da un filosofo pagano nell'elaborazione di un trattato teologico com'è quello della giustizia, ricorderemo con franchezza, sia pure col timore di scandalizzarli più che rnai, che da codeste medesime fonti, dipendono anche i SS. Pa dri. Anzi ne dipende persino la sacra Scrittura; perchè l'elenco delle quattro virtù cardinali che riscontriamo in Sapienza 8, 7 di pende certamente dalla cultura ellenistica. Per non scandalizzarsi basterà non confondere l'ispirazione con la rivelazione, e in tutti i casi tener presente quella mas sima dell'Ambrosiaste, così cara a S. Tommaso: "Veritas a quocumque dicatur a Spiritu Sancto est"· Per completare l'elenco delle fonti dobbiamo ricordare che di Aristotele viene utilizzata, oltre all'Etica, anche la Politica. Non ultima per importanza, in un trattato come quello della giustizia, è la legislazione romana nella sua espressione de finitiva del Corpus Juris Civilis. Per quanto non sia un giu rista, il Dottore Angelico mostra una vera padronanza del Codice giustinianeo. La legislazione ecclesiastica fa sentire anch'essa il suo in flusso, con il famoso Decreto di Graziano composto intorno al 1140. II Limiti del trattato tomistico. 7 - A confronto con i trattati moderni sulla giustizia, per quanto ampio esso sia, quello di S. Tommaso appare del tutto incompleto. :E: vero infatti che i manualisti moderni, per la loro mentalità giuridica, trascurano molti problemi svolti da lui accuratamente (p. es., i peccati di lingua extragiudiziali), però sono accuratissimi nell'esaminare i vari tipi di contratti. E così si fermano a distinguerne e ad analizzarne le varie spe cie: contratti gratuiti e onerosi; distinguendo i primi in uni laterali (promessa, donazione tra vivi, donazione testamenta ria) e bilaterali (prestito, deposito, delega, ecc.) ; i secondi in commutatorii (compravendita, locazione, contratto di lavoro, ecc.) e aleatorii (assicurazioni, scommesse, giuochi, lotterie, speculazioni di borsa, ecc.). A parte il fatto che l'Aquinate non poteva prevedere tutta la complessità delle strutture economiche moderne, di pro P?sito egli ha voluto limitare per quanto possibile l'analisi di questi contratti ; perchè, pur essendo essi giuridicamente

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