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La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002-2010 PDF

353 Pages·2010·2.74 MB·Italian
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi XXII Ciclo La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002-2010 Tesi di dottorato presentata dalla Dott.ssa Donatella Pianezzi Direttore della Scuola: Relatore: Chiar.mo Prof. Chiar.mo Prof. Michele Comenale Pinto Gian Paolo Demuro 2 INDICE Parte I Osservazioni introduttive in tema di nesso causale CAPITOLO I Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di nesso causale prima della sentenza delle Sezioni Unite 1. La prova del nesso causale tra probabilità e certezza : “la coscienza del dito di Dio spesso scompare dal cuore dell’uomo” pag. 8 2. La colpa professionale del medico: dall’atteggiamento di indulgenza a quello di rigore pag. 10 3. L’accertamento causale: la vaporizzazione del nesso nei reati omissivi impropri pag. 12 4. L’art. 40 c.p. e la sussunzione sotto leggi scientifiche pag. 15 5. La causalità omissiva come causalità normativo – ipotetica e il criterio delle “serie ed apprezzabili probabilità di successo” pag. 18 6. L’introduzione del paradigma dell’aumento del rischio pag. 28 7. Le critiche all’orientamento delle “serie ed apprezzabili probabilità di successo” pag. 31 8. L’orientamento della “certezza”: decisioni precedenti il 2000 pag. 34 9. Le tre sentenze Battisti del 2000 pag. 38 10. L’applicazione del criterio della “certezza” nella giurisprudenza di legittimità e di merito post 2000 pag. 45 Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 3 Parte II L’intervento delle Sezioni Unite CAPITOLO I Analisi della sentenza Franzese 1. La frattura giurisprudenziale in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri pag. 50 2. Gli argomenti a sostegno dell’orientamento giurisprudenziale della “certezza” pag. 52 3. Segue: i profili problematici di tale orientamento pag. 54 4. Un’anticipazione della sentenza Franzese: la sentenza Orlando pag. 59 5. La sentenza Franzese: ruolo storico pag. 66 6. Segue: il fatto storico oggetto della sentenza pag. 67 7. La “pars destruens” della sentenza Franzese pag. 69 8. L’accoglimento della teoria condizionalistica e il ripudio del criterio dell’aumento del rischio pag. 72 9. L’accertamento processuale del nesso causale: alto grado di credibilità razionale e certezza processuale pag. 76 10. L’esclusione di fattori causali alternativi e il problema della frequenza delle leggi scientifiche di copertura pag. 80 11. L’assenza di leggi scientifiche e il ruolo delle massime d’esperienza pag. 85 12. L’evento hic, nunc et quomodo pag. 88 13. La regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” pag. 90 Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 4 CAPITOLO II Valutazioni della dottrina sulla pronuncia delle Sezioni Unite 1. Cenni introduttivi pag. 94 2. Le critiche all’analisi del fatto storico della Franzese pag. 95 3. Le critiche ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite: il ricorso al paradigma condizionalistico pag. 101 4. Segue: i criteri di frequenza medio – bassi pag. 103 5. Segue: l’impossibilità di escludere i fattori causali alternativi nelle fattispecie omissive pag. 108 6. Segue: il ricorso alle massime d’esperienza pag. 113 7. I pregi della sentenza Franzese pag. 114 Parte III La giurisprudenza di legittimità e di merito successiva alla Franzese CAPITOLO I Osservazioni generali 1. Introduzione alla problematica pag. 117 2. Brevi osservazioni in ordine alle sentenze sull’amianto successive alla Franzese pag. 118 CAPITOLO II Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 5 Le sentenze che si uniformano ai principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite 1. I primi esempi di conformità alle Sezioni Unite pag. 123 2. Le sentenze del 2004 in linea con la Franzese pag. 127 3. Le sentenze conformi datate 2005 pag. 135 4. La conformità alla Franzese nel 2006 pag. 141 5. Un’interessante pronuncia di merito: il caso Soro pag. 150 6. Ancora sentenze in linea con le statuizioni delle S.U. pag. 152 7. Evoluzione nell’approfondimento della Franzese pag. 159 8. I casi più interessanti del 2009 pag. 168 9. Le sentenze più recenti pag. 174 CAPITOLO III Le sentenze di merito annullate dalla Cassazione per violazione della Franzese 1. I primi interventi della Cassazione per sanzionare il mancato rispetto della Franzese pag. 178 2. Altre pronunce di annullamento datate 2005 pag.184 3. Le sentenze annullate nel corso del 2006 pag. 191 4. Le pronunce di annullamento del 2007 pag. 198 5. Le più interessanti sentenze del 2008 pag. 205 6. Ancora interventi di annullamento da parte dei giudici di legittimità pag. 209 7. Le sentenze più recenti pag. 214 CAPITOLO IV Le sentenze che si discostano dai parametri delle Sezioni Unite Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 6 1. Le sentenze Amato e Albissini: causalità ex ante e causalità ex post pag. 219 2. La sentenza Marinari e il caso Loi: il ricorso alle massime d’esperienza pag. 225 3. Altre pronunce discutibile datate 2003 pag. 228 4. La sentenza Guida e la sentenza Ferrari: l’ossequio meramente formale alle Sezioni Unite pag. 232 5. L’impossibilità di valutare la conformità alla Franzese: la sentenza Verri e il caso Tranquilli pag. 238 6. Sentenze che si allontanano da alcuni parametri della Franzese pag. 241 7. Ancora due esempi di violazione sostanziale della Franzese: le sentenze Petramala e Ciardini pag. 250 8. Le sentenze del 2007 difformi o poco motivate pag. 254 9. La sentenza Izzo pag. 261 10. Le sentenze più recenti che violano lo spirito della Franzese pag. 263 CONCLUSIONI pag. 268 Glossario medico pag. 270 Abbreviazioni principali pag. 305 Bibliografia pag. 306 Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 7 “Nessuno, per principio assoluto di diritto penale, nessuno può essere punito per un evento del quale non sia stato cagione… La essenza del delitto sta nella causa della morte, non nella morte, né nella colpa.” Francesco Carrara “Non ci sono discipline né rami del sapere o piuttosto di indagine: ci sono soltanto problemi e l’esigenza di risolverli”. Karl Popper Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 8 PARTE I Osservazioni introduttive in tema di nesso causale CAPITOLO I Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di nesso causale prima della sentenza delle Sezioni Unite 1. La prova del nesso causale tra probabilità e certezza :“la coscienza del dito di Dio spesso scompare dal cuore dell’uomo” Il grande maestro Francesco Carrara sosteneva che la massima <in dubio pro reo>, sancita in tutti i codici e venerata dai giuristi di ogni epoca, fosse espressione di una di quelle verità scolpite nel cuore dell’uomo direttamente dal dito di Dio1. Nonostante ciò, spesso tale coscienza divina scompare e, seppur in modo esplicito nessuno abbia mai messo in dubbio la portata di tale principio, nella pratica ci sono dei casi in cui ciò è avvenuto. A titolo di esempio Carrara richiama il celebre episodio di una levatrice accusata e condannata per omicidio colposo2. Nella sentenza di merito si sosteneva che l’imputata fosse in colpa per non aver avvertito immediatamente il chirurgo pur trovandosi di fronte ad un parto complicato, assumendosi così delle funzioni a lei vietate. Inoltre si sosteneva che “se un esperto fosse stato tempestivamente chiamato”, la vita della partoriente sarebbe, “con molta probabilità, stata salvata”. La sentenza di condanna, poi annullata senza rinvio dalla Cassazione, si basava dunque sul fatto che la levatrice era stata causa probabile di quella morte, pur non essendovi alcuna certezza in proposito. 1 F. Carrara, “Opuscoli di diritto criminale”, 6° ed., III, Firenze, 1910, pag. 53 ss. 2 F. D’Alessandro, “La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione moderna della Corte di Cassazione sull’oltre ogni ragionevole dubbio. Nota a Cass. Pen., IV, 25 settembre 2001 (16 gennaio 2002), n. 1585, imp. Sgarbi e a Cass. Pen., IV, 25 settembre 2001 (13 febbraio 2002), n. 1652, imp. Covili”, in Riv. It. dir. e proc. pen., 2002, pag. 737 – 757. Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 9 E’ passato tanto tempo da quella sentenza, fiumi di inchiostro sono stati scritti da giuristi appassionati e colti giudici, ma ancora oggi il tema della prova del nesso causale suscita interesse e vivi dibattiti. Ancora oggi si continua a disquisire di probabilità e certezza, di tutela delle vittime e garanzie per l’imputato, degli scopi preventivo – repressivi del diritto penale e del diritto penale come extrema ratio. Un punto importante in questo eterno dibattito è stato segnato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione Penale del 20023, ormai conosciuta dagli operatori del diritto come “sentenza Franzese”, riguardante un caso di responsabilità penale medica. Come emergeva già nel caso riportato dal Carrara, è proprio questo il settore in cui sono emersi i contrasti dottrinali e giurisprudenziali più evidenti, in cui dunque il contrasto tra probabilità e certezza nell’accertamento del nesso causale nei reati omissivi ha dato luogo a quelle divisioni all’interno della Sezione IV della Corte di Cassazione che hanno poi portato all’intervento delle Sezioni Unite. E’ bene peraltro sottolineare fin d’ora che la sentenza Franzese non ha comunque chiuso il capitolo “nesso causale”, non ha cioè posto un punto definitivo sulla questione. Negli ultimi anni, per esempio, non sono mancati contributi dottrinali particolarmente critici rispetto ad alcuni specifici punti della pronuncia. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha invece mostrato di adeguarsi in modo quasi uniforme e pedissequo alla Franzese: scorrendo i testi delle sentenze degli ultimi anni si può notare che i giudici, trovandosi di fronte alla questione causale, operano sempre un richiamo a quanto sancito dalle Sezioni Unite. Tuttavia tale richiamo si traduce spesso in un rispetto puramente formale, poiché tali principi vengono sistematicamente violati nella loro applicazione pratica. E’ proprio questo l’aspetto più interessante ed attuale della questione, quello su cui mi soffermerò quindi con particolare attenzione in questo studio. 3 Cass. Pen., S.U., ud. 10.7.2002, dep. 11.9.2002, n. 30328, Franzese, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, pag. 1133- 1144. Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari 10 2. La colpa professionale del medico: dall’atteggiamento di indulgenza a quello di rigore. Per inquadrare al meglio il problema dell’accertamento causale nella responsabilità medica non si può prescindere da una valutazione dell’evoluzione subita da tale disciplina nel corso degli anni. Si può partire dalla constatazione che, all’indomani dell’entrata in vigore del Codice Rocco, si era sviluppato e consolidato un orientamento dottrinario e giurisprudenziale alquanto indulgente nella valutazione della responsabilità del medico4. Si riteneva infatti che, in tema di colpa professionale del sanitario, i concetti di imperizia, negligenza ed imprudenza, andassero valutati secondo criteri del tutto particolari5, per il frequente insorgere del rischio e del fortuito. Si adottava dunque un metro di giudizio improntato a larghezza di vedute e comprensione, e ciò sul presupposto che la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un criterio tassativo di cura e considerato che, nell’arte medica, l’esame di apprezzamento è sempre possibile6. Tali peculiarità portavano la giurisprudenza a ritenere rilevante, ai fini della responsabilità penale, solo la colpa grossolana, individuabile in quelle condotte totalmente incompatibili col minimo di cultura ed esperienza che deve legittimamente attendersi da chi sia abilitato alla professione medica7. Nei primi anni Settanta, per supportare giuridicamente il peso di tali tesi si optò per il ricorso all’art. 2236 del Codice Civile: in base a tale norma, in caso di prestazioni che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave. D’altro canto la colpa grave veniva riscontrata solo in caso di errore inescusabile, che trovava origine o nella mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell’uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter adoperare 4 A. Crespi, “Medico – chirurgo”, in Dig. Disc. Pen., VII, 1993, pag. 591 e ss. 5 Cass. Pen., IV, 4 maggio 1965, Nani, in Giust. Pen., II, 1966, pag. 498 – 499; Cass. Pen., II, 17 ottobre 1952, Bussola, in Riv. pen., II, pag. 189-190 e in Giust. Pen., 1953, II, pag. 503 e ss, con nota di E. Battaglini, “La colpa professionale dei sanitari”. 6 Cass. Pen., IV, 6 marzo 1967, Izzo, in Giust. Pen., 1967, II, pag. 1158 – 1159. 7 Cass. Pen., IV, 4 febbraio 1972, Del Vecchio, in Cass. Pen., 1973, pag. 538 - 546. Donatella Pianezzi – La sentenza Franzese e la sua applicazione giurisprudenziale negli anni 2002 – 2010 – Tesi di dottorato in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari

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parlato di un “naturale ribellismo” della biologia rispetto ad ogni disciplina matematizzante131. grado, ritenevano esente da alcun rimprovero la condotta del primario, dott. Lagi, che pertanto causale precedente di cui costituisce uno sviluppo evolutivo normale anche se non immancabile”401
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