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Introduzione alla Costituzione economica PDF

297 Pages·2014·2.69 MB·Italian
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Univer s it à degli S t udi di P a via Dipartimento di Scienze economiche e aziendali Quirino Camerlengo IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO SSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAA a.a. 2014-2015 2 PPPPrrrreeeesssseeeennnnttttaaaazzzziiiioooonnnneeee ddddeeeellllllllaaaa ddddiiiissssppppeeeennnnssssaaaa Il corso di “Costituzione economica” (6 CFU), affine-integrativo collocato al secondo anno della laurea triennale in Management, aspira a fornire gli strumenti necessari per interpretare il senso e la portata delle disposizioni della Cara fondamentale in tema di rapporti economici. Questi strumenti si rivelano necessari per affrontare il corso di “Diritto dell’economia” (6 CFU), caratterizzante collocato al terzo anno del medesimo corso di laurea triennale in Management. L’indice di questa dispensa chiarisce bene il percorso seguito. Da una introduzione di carattere generale sul senso della “costituzione economica”, passando attraverso l’analisi del sistema delle fonti del diritto, si approderà ad uno studio degli elementi qualificanti tale disciplina: i protagonisti della costituzione economica (pubblici e privati), i mezzi utilizzati nello svolgimento delle attività economiche, i poteri attribuiti dall’ordinamento a tali soggetti. L’epilogo sarà la descrizione di quella vocazione sociale del sistema costituzionale con la quale dovrà fare i conti la disciplina della libertà di iniziativa economica privata. L’eterogeneità dei contenuti ha imposto una trattazione spesso trasversale, tale cioè da attraversare molte branche dell’ordinamento giuridico: quindi, non solo il diritto costituzionale, ma anche il diritto privato, il diritto commerciale, il diritto amministrativo, il diritto del lavoro e il diritto sindacale. Non deve, perciò, destare sorpresa imbattersi in istituti e in categorie concettuali proprie di settori scientifico-disciplinari diversi dal diritto costituzionale. In fondo, è la stessa complessa nozione di “costituzione economica” ad imporre un simile approccio. Che senso avrebbe studiare la libertà di iniziativa economica privata senza i necessari rudimenti di diritto privato e, soprattutto, di diritto commerciale ? Che senso avrebbe occuparsi dei limiti e delle condizioni che influenzano l’esercizio concreto di tale libertà senza attingere alle categorie del diritto amministrativo ? Quanto al metodo seguito, la dispensa è articolata in ricostruzioni e analisi condotte direttamente dall’autore, spesso (ma non sempre) integrate da saggi, attinti da alcune fonti bibliografiche espressamente identificate, di cui sono autori importanti studiosi. Tramite questi scritti è possibile acquisire i necessari approfondimenti, lasciando al lettore la libertà di decidere sino a che punto addentrarsi nei meandri di tematiche spesso complesse e intricate, persino per gli operatori del diritto. Nel confezionare questa dispensa il mio pensiero va a tutti gli studenti e a tutte le studentesse di Economia a Pavia che in questi anni hanno contribuito, con la loro vivace, intelligente e, soprattutto, tenace partecipazione ai corsi di Diritto pubblico e dell’economia e di Diritto dell’economia, a stimolare l’interesse verso una materia complessa e multiforme come quella della costituzione economica. Naturalmente, questa dispensa è un contenitore di idee sempre aperto. Dunque, sono ben accette osservazioni, critiche, suggerimenti, anche semplici correzioni formali, per rendere questo scritto sempre più congeniale alle esigenze formative di questo corso ([email protected]). Pavia, 31 ottobre 2014 3 IIIINNNNDDDDIIIICCCCEEEE Capitolo I DDDDIIIIRRRRIIIITTTTTTTTOOOO EEEEDDDD EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIIAAAA In questo capitolo è introdotto il tema dei rapporti tra diritto ed economia, spesso conflittuali. LLLLaaaa ccccoooommmmuuuunnnniiiittttàààà eeee lllleeee ssssuuuueeee rrrreeeeggggoooolllleeee (pag. 8) LLLLeeee ffffrrrreeeeqqqquuuueeeennnnttttiiii tttteeeennnnssssiiiioooonnnniiii ttttrrrraaaa ddddiiiirrrriiiittttttttoooo eeeedddd eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa (pag. 10) Capitolo II IIIILLLL DDDDIIIIRRRRIIIITTTTTTTTOOOO OOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTIIIIVVVVOOOO EEEE LLLLAAAA NNNNOOOORRRRMMMMAAAA GGGGIIIIUUUURRRRIIIIDDDDIIIICCCCAAAA Il secondo capitolo mira a descrivere il concetto di “diritto oggettivo” e la nozione di “norma giuridica”, mettendo in luce le differenze rispetto ad altre forme di regolamentazione sociale. IIIIllll ddddiiiirrrriiiittttttttoooo ooooggggggggeeeettttttttiiiivvvvoooo ccccoooommmmeeee iiiinnnnssssiiiieeeemmmmeeee ddddiiii nnnnoooorrrrmmmmeeee ggggiiiiuuuurrrriiiiddddiiiicccchhhheeee (pag. 12) Capitolo III LLLLEEEE FFFFOOOONNNNTTTTIIII DDDDEEEELLLL DDDDIIIIRRRRIIIITTTTTTTTOOOO Questo capitolo illustra il concetto di “fonte del diritto” e tratta del problema dei contrasti tra fonti, esaminando i diversi criteri di risoluzione. IIIInnnnttttrrrroooodddduuuuzzzziiiioooonnnneeee (pag. 15) IIIIllll ddddiiiirrrriiiittttttttoooo ooooggggggggeeeettttttttiiiivvvvoooo ccccoooommmmeeee ssssiiiisssstttteeeemmmmaaaa nnnnoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvoooo eeee iiiillll pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaa ddddeeeelllllllleeee aaaannnnttttiiiinnnnoooommmmiiiieeee ttttrrrraaaa ffffoooonnnnttttiiii ddddeeeellll ddddiiiirrrriiiittttttttoooo (pag. 16) IIII ccccrrrriiiitttteeeerrrriiii ddddiiii rrrriiiissssoooolllluuuuzzzziiiioooonnnneeee ddddeeeelllllllleeee aaaannnnttttiiiinnnnoooommmmiiiieeee (pag. 18) AAAAllllccccuuuunnnneeee rrrriiiifffflllleeeessssssssiiiioooonnnniiii eeee pppprrrreeeecccciiiissssaaaazzzziiiioooonnnniiii (pag. 22) Capitolo IV VVVVEEEERRRRSSSSOOOO LLLLOOOO SSSSTTTTUUUUDDDDIIIIOOOO DDDDEEEELLLLLLLLAAAA CCCCOOOOSSSSTTTTIIIITTTTUUUUZZZZIIIIOOOONNNNEEEE EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIICCCCAAAA Partendo dalla nozione generale di “costituzione” e passando attraverso lo studio dei caratteri propri della Costituzione italiana, questo capitolo focalizza l’attenzione sulla controversa nozione di “costituzione economica” Sezione I LA COSTITUZIONE IN GENERALE LLLLaaaa nnnnoooozzzziiiioooonnnneeee ddddiiii ccccoooossssttttiiiittttuuuuzzzziiiioooonnnneeee nnnneeeellllllllaaaa tttteeeeoooorrrriiiiaaaa ggggeeeennnneeeerrrraaaalllleeee (pag. 37) S. BARTOLE, voce Costituzione (dottrine generali e diritto costituzionale), in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. IV, Utet, Torino, 1989, pp. 288 ss. Sezione II LA COSTITUZIONE ITALIANA SSSSttttoooorrrriiiiaaaa,,,, ccccaaaarrrraaaatttttttteeeerrrriiii eeee pppprrrriiiinnnnccccììììppppiiii ffffoooonnnnddddaaaammmmeeeennnnttttaaaalllliiii ddddeeeellllllllaaaa CCCCoooossssttttiiiittttuuuuzzzziiiioooonnnneeee ddddeeeellllllllaaaa RRRReeeeppppuuuubbbbbbbblllliiiiccccaaaa iiiittttaaaalllliiiiaaaannnnaaaa (pag. 50) V. ONIDA, voce Costituzione italiana, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. IV, Utet, Torino, 1989, pp. 321 ss. 4 Sezione III LA COSTITUZIONE ECONOMICA IIIIllll ffffaaaattttttttoooorrrreeee eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiccccoooo nnnneeeellllllllaaaa CCCCoooossssttttiiiittttuuuuzzzziiiioooonnnneeee (pag. 66) M. LUCIANI, voce Economia nel diritto costituzionale, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. V, Utet, Torino, 1990, pp. 373 ss. LLLL’’’’eeeevvvvoooolllluuuuzzzziiiioooonnnneeee ddddeeeellllllllaaaa ccccoooossssttttiiiittttuuuuzzzziiiioooonnnneeee eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiccccaaaa iiiittttaaaalllliiiiaaaannnnaaaa (pag. 76) Capitolo V IIII SSSSOOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTIIII DDDDEEEELLLLLLLLAAAA CCCCOOOOSSSSTTTTIIIITTTTUUUUZZZZIIIIOOOONNNNEEEE EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIICCCCAAAA Il capitolo quinto è dedicato ai protagonisti, sia sul versante pubblico sia su quello privato, della costituzione economica. In particolare, nella parte dedicata agli organi di garanzia è trattato il tema, centrale nella costituzione economica, delle autorità amministrative indipendenti. Quanto ai soggetti privati, partendo dalla distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche, una breve disamina è dedicata alle società. Sezione I I SOGGETTI PUBBLICI LLLLoooo SSSSttttaaaattttoooo (pag. 80) L. ORNAGHI, voce Stato, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., vol. XV, Utet, Torino, 1999, pp. 25 ss. CCCCoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaazzzziiiioooonnnniiii ssssuuuullll ccccoooonnnncccceeeettttttttoooo ttttrrrraaaaddddiiiizzzziiiioooonnnnaaaalllleeee ddddiiii SSSSttttaaaattttoooo (pag. 91) IIIIllll PPPPaaaarrrrllllaaaammmmeeeennnnttttoooo (pag. 92) IIIIllll GGGGoooovvvveeeerrrrnnnnoooo (pag. 94) LLLLaaaa ppppuuuubbbbbbbblllliiiiccccaaaa aaaammmmmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaazzzziiiioooonnnneeee (pag. 95) LLLL’’’’oooorrrrddddiiiinnnneeee ggggiiiiuuuuddddiiiizzzziiiiaaaarrrriiiioooo (pag. 96) GGGGlllliiii oooorrrrggggaaaannnniiii ddddiiii ggggaaaarrrraaaannnnzzzziiiiaaaa (pag. 97) M. POTO, voce Autorità amministrative indipendenti, in Dig. IV ed., Disc. pubbl., Agg., vol. III, Utet, Torino, 2008, pp. 54 ss. LLLLeeee aaaauuuuttttoooonnnnoooommmmiiiieeee tttteeeerrrrrrrriiiittttoooorrrriiiiaaaalllliiii eeee ffffuuuunnnnzzzziiiioooonnnnaaaalllliiii (pag. 103) LLLLeeee iiiissssttttiiiittttuuuuzzzziiiioooonnnniiii ddddeeeellllllll’’’’UUUUnnnniiiioooonnnneeee eeeeuuuurrrrooooppppeeeeaaaa (pag. 104) Sezione II I SOGGETTI PRIVATI PPPPeeeerrrrssssoooonnnneeee ffffiiiissssiiiicccchhhheeee eeee ppppeeeerrrrssssoooonnnneeee ggggiiiiuuuurrrriiiiddddiiiicccchhhheeee (pag. 105) 5 Q. CAMERLENGO, Lobbies e processi di decisione politica, in F. Rigano (a cura di), La Costituzione in officina. Il primo intervento urgente, Pavia University Press, Pavia, 2013, pp. 37 ss. Capitolo VI GGGGLLLLIIII OOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTIIII DDDDEEEELLLLLLLLAAAA CCCCOOOOSSSSTTTTIIIITTTTUUUUZZZZIIIIOOOONNNNEEEE EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIICCCCAAAA Il capitolo sesto è dedicato ai beni (pubblici, privati, comuni) quali strumenti per l’attività svolta dia diversi protagonisti della costituzione economica. Sezione I I BENI PRIVATI (pag. 115) F. MACARIO, Commento all’art. 42, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 864 ss. Sezione II I BENI PUBBLICI (pag. 122) Sezione III I BENI COMUNI (pag. 123) L. RAMPA, Q. CAMERLENGO, I beni comuni tra diritto ed economia: davvero un tertium genus ?, in Politica del diritto, 2014, pp. 253 ss. Capitolo VII GGGGLLLLIIII SSSSTTTTRRRRUUUUMMMMEEEENNNNTTTTIIII DDDDEEEELLLLLLLLAAAA CCCCOOOOSSSSTTTTIIIITTTTUUUUZZZZIIIIOOOONNNNEEEE EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIICCCCAAAA Sezione I I POTERI DEI SOGGETTI PUBBLICI Nella parte dedicata alla funzione legislativa saranno esaminate diverse forme di trasformazione della “legge” (leggi- provvedimento, leggi incentivo, leggi di interpretazione autentica). C’è poi la parte dedicata alla manovra di bilancio e alla legge di stabilità. Una specifica attenzione è poi riservata alla legge regionale, anche in ambito finanziario. Quanto alla funzione amministrativa, una specifica attenzione verrà dedicata al concetto di discrezionalità amministrativa. LLLLaaaa ffffuuuunnnnzzzziiiioooonnnneeee lllleeeeggggiiiissssllllaaaattttiiiivvvvaaaa (pag. 139) L. ANTONINI, L’autonomia finanziaria delle Regioni tra riforme tentate, crisi economica e prospettive, in RivistaAIC, 2014. LLLLaaaa ffffuuuunnnnzzzziiiioooonnnneeee aaaammmmmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaattttiiiivvvvaaaa (pag. 163) IIII sssseeeerrrrvvvviiiizzzziiii ppppuuuubbbbbbbblllliiiicccciiii (pag. 171) A. LUCARELLI, Commento all’art. 43, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 883 ss. LLLLaaaa ffffuuuunnnnzzzziiiioooonnnneeee ggggiiiiuuuurrrriiiissssddddiiiizzzziiiioooonnnnaaaalllleeee (pag. 186) Sezione II I POTERI DEI SOGGETTI PRIVATI 6 Questa sezione è dedicata al concetto di diritto soggettivo e alle sue classificazioni. Si passerà quindi all’analisi del negozio giuridico (con classificazione dei contratti) e della responsabilità. Una specifica attenzione verrà naturalmente dedicata all’analisi dell’art. 41 Cost. e allo studio delle più importanti previsioni relative al diritto al lavoro. LLLLeeee ppppoooossssiiiizzzziiiioooonnnniiii ggggiiiiuuuurrrriiiiddddiiiicccchhhheeee ssssooooggggggggeeeettttttttiiiivvvveeee (pag. 187) DDDDiiiirrrriiiittttttttoooo ssssooooggggggggeeeettttttttiiiivvvvoooo eeee iiiinnnntttteeeerrrreeeesssssssseeee lllleeeeggggiiiittttttttiiiimmmmoooo (pag. 192) LLLLaaaa lllliiiibbbbeeeerrrrttttàààà ddddiiii iiiinnnniiiizzzziiiiaaaattttiiiivvvvaaaa eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiccccaaaa pppprrrriiiivvvvaaaattttaaaa (pag. 195) R. NIRO, Commento all’art. 41, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 846 ss. IIIIllll ddddiiiirrrriiiittttttttoooo aaaallll llllaaaavvvvoooorrrroooo (pag. 206) A. CARIOLA, Commento all’art. 4, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 114 ss. IIII ssssiiiinnnnddddaaaaccccaaaattttiiii eeee llllaaaa ccccoooonnnnttttrrrraaaattttttttaaaazzzziiiioooonnnneeee ccccoooolllllllleeeettttttttiiiivvvvaaaa (pag. 219) A. D’ALOIA, Commento all’art. 39, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 796 ss. C. COLAPIETRO, Commento all’art. 36, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 739 ss. O. ROSELLI, Commento all’art. 40, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 825 ss. Capitolo VIII LLLLAAAA DDDDIIIIMMMMEEEENNNNSSSSIIIIOOOONNNNEEEE SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEE DDDDEEEELLLLLLLLAAAA CCCCOOOOSSSSTTTTIIIITTTTUUUUZZZZIIIIOOOONNNNEEEE EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIICCCCAAAA In quest’ultimo capitolo la costituzione economica dovrà confrontarsi con l’anima sociale del sistema costituzionale, con particolare riferimento all’impatto prodotto su di essa dal principio di eguaglianza sostanziale. Al termine, verrà esposta la tesi della promozione sociale quale valore costituzionale volto a stimolare la mobilità sociale. IIIInnnnttttrrrroooodddduuuuzzzziiiioooonnnneeee (pag. 257) IIII pppprrrriiiinnnnccccììììppppiiii ccccoooossssttttiiiittttuuuuzzzziiiioooonnnnaaaalllliiii aaaadddd aaaallllttttaaaa vvvvaaaalllleeeennnnzzzzaaaa ssssoooocccciiiiaaaalllleeee (pag. 257) A. GIORGIS, Commento all’art. 3, secondo comma, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, pp. 88 ss. IIII ddddiiiirrrriiiittttttttiiii ssssoooocccciiiiaaaalllliiii (pag. 272) DDDDaaaallllllll’’’’eeeegggguuuuaaaagggglllliiiiaaaannnnzzzzaaaa ssssoooossssttttaaaannnnzzzziiiiaaaalllleeee aaaallllllllaaaa pppprrrroooommmmoooozzzziiiioooonnnneeee ssssoooocccciiiiaaaalllleeee (pag. 280) Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 337 ss. 7 Capitolo I DDDDIIIIRRRRIIIITTTTTTTTOOOO EEEEDDDD EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIIAAAA LLLLaaaa ccccoooommmmuuuunnnniiiittttàààà eeee lllleeee ssssuuuueeee rrrreeeeggggoooolllleeee Ogni comunità organizzata non può fare a meno di rrrreeeeggggoooolllleeee per garantire la propria sopravvivenza. La vita della comunità, infatti, si manifesta attraverso relazioni tra i propri componenti, i cosiddetti “consociati”. Tali relazioni riflettono iiiinnnntttteeeerrrreeeessssssssiiii, di diversa natura, di cui i singoli consociati sono titolari. A loro volta, questi interessi possono entrare in ccccoooonnnnfffflllliiiittttttttoooo, risultando tra di loro incompatibili. Il contrasto tra interessi, se non risolto, può turbare la pacifica convivenza e, se esteso su vasta scala, può condurre all’anarchia ed al caos. Sono, dunque, necessarie regole per decidere quale, tra gli interessi in conflitto, merita di prevalere (→ dirimere una controversia; comporre una lite). Un esempio può aiutare a comprendere questa dinamica. Il proprietario (Tizio) di un terreno ha diritto di godere pienamente di tale bene: in particolare, egli ha diritto, com’è intuibile, di impedire agli altri l’accesso al suo terreno. Un altro soggetto (Caio), proprietario del terreno confinante, vanta gli stessi diritti. Diversamente dal primo, però, per la particolare posizione del fondo di sua proprietà, non ha accesso diretto alla strada pubblica. In pratica, tra il terreno e la strada pubblica c’è di mezzo proprio il fondo di Tizio. È altrettanto intuibile che Caio abbia, come qualsiasi consociato, diritto di utilizzare la strada pubblica e, quindi, di raggiungere il proprio fondo. Caio inizia ad attraversare il terreno di Tizio con l’automobile. Tizio per un po’ di tempo tollera, ma ad un certo punto non sopporta più i continui passaggi di Caio e fa recintare il terreno, munendolo di un cancello di accesso provvisto di serratura. Nasce un conflitto tra Tizio e Caio: il primo ha interesse a che il suo terreno non sia rovinato dai continui attraversamenti di altre persone; il secondo ha interesse a raggiungere il proprio fondo dalla strada pubblica. Il conflitto rischia di degenerare in atti di violenza (in verità, già la repentina realizzazione del recinto chiuso potrebbe considerarsi quale atto di “violenza”). Come prevenire il conflitto ? Come risolvere un conflitto eventualmente nato tra i due contendenti ? I conflitti, all’interno di una determinata comunità sociale, possono essere prevenuti e, se del caso, risolti attraverso la fissazione di regole. Una regola è uno schema astratto di qualificazione entro il quale ricondurre un concreto fatto della vita che pone in contrasto i titolari di interessi confliggenti (→ sussunzione del caso concreto). La regola, cioè, stabilisce che, in presenza di determinate situazioni, si hanno altrettanto determinate conseguenze. In estrema sintesi, la regola descrive un rapporto di causa/effetto (→ rapporto di causalità; nesso eziologico). Facciamo qualche esempio di regole volte a dirimere contrasti all’interno della comunità. Chiunque cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Così recita l’art. 575 del codice penale. Questa regola pone in relazione un comportamento (l’uccisione di un uomo) con una reazione (la reclusione dell’omicida): in altri termini, se uccidi un uomo (causa), finirai in prigione (effetto). Altro esempio, meno cruento. Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare (ad esempio, perché minore d’età). Questa è la previsione dell’art. 1425 del codice civile. Ciò significa che un contratto stipulato da una persona incapace secondo la legge (causa) può essere annullato (effetto). O, ancora: secondo l’art. 68 della Costituzione, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Pertanto, un deputato che, nel corso di una seduta alla Camera, esprime dichiarazioni offensive in merito all’operato di un magistrato (causa), non può essere processato e, quindi, condannato da alcun giudice (effetto). Già da questi pochi esempi affiora chiaramente l’importanza delle regole. In una comunità che ha raggiunto un sufficiente livello di civiltà, ogni contrasto deve essere risolto da un soggetto terzo rispetto ai contendenti (un giudice, un arbitro, una giuria, una commissione di esperti, ecc.). è fondamentale, però, che la persona investita del compito di dirimere una lite possa decidere secondo regole predeterminate, in modo tale da garantire un giudizio equo e neutrale. La condizione ideale 8 sarebbe, comunque, che ogni consociato conoscesse in anticipo le regole e le rispettasse, in modo tale da evitare conflitti. Il giudice, quindi, una volta conosciuti i fatti reali, in base alle “prove” allegate dalle parti in conflitto, ricostruisce in maniera puntuale l’effettiva dinamica degli eventi controversi e procede al raffronto tra il concreto comportamento contestato ed il comportamento previsto in astratto dalla regola. Alla luce di tale raffronto, il giudice darà ragione ad una delle parti e dichiarerà soccombente l’altra. Torniamo all’esempio dei due proprietari di terreni confinanti. Il problema da risolvere è il seguente: può Tizio impedire a Caio il passaggio sul proprio terreno ? Il giudice, al quale i due litiganti si rivolgono (→ adire il giudice), una volta ricostruita la realtà, cerca la regola da applicare al caso concreto. E la trova nel codice civile. Gli articoli 1027 e seguenti stabiliscono, a carico del fondo che si frappone tra una strada pubblica ed un altro fondo (→ fondo intercluso), un “peso”, consistente nell’obbligo, per il proprietario, di consentire l’attraversamento a favore del fondo intercluso (→ servitù di passaggio). In particolare, la regola che il giudice applicherà è la seguente: “il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo” (art. 1051 del codice civile). Ponendo la recinzione e non consegnando al vicino le chiavi del cancello, Tizio impedisce a Caio di esercitare il diritto previsto dalla citata regola (causa). Il giudice condannerà, quindi, Tizio a consentire il passaggio a Caio, ai sensi dell’art. 1079 del codice civile (effetto). In verità, spesso senza rendercene conto, siamo circondati da regole. Viviamo applicando e rispettando, talvolta subendo, regole. Quando giochiamo a briscola con gli amici, rispettiamo regole (l’asso vale più del tre). Il matematico che calcola l’area di un triangolo applica una regola (base per altezza diviso due). Il chimico che armeggia nel suo laboratorio tra elementi e composti sa che unendo il sodio al cloro (causa) otterrà il sale (effetto). Il chirurgo, prima di affondare il bisturi nella carne del paziente, deve rispettare severissime regole d’igiene: la carente pulizia delle mani (causa) può provocare infezioni a danno del malcapitato paziente (effetto). E così via. Provate a lasciare un’autovettura in sosta vietata, e vi accorgerete della ... funzionalità delle regole ! L’esperienza dimostra, dunque, la complessità delle regole che ogni giorno definiscono rapporti di causalità tra situazioni e conseguenze. Tuttavia, non tutte le regole hanno la stessa natura. Pensiamo agli esempi dapprima riferiti. Se, nel corso di una partita a briscola, il mio avversario butta l’asso di briscola e io rispondo con un asso di bastoni, mi ritroverò con undici punti in meno, ma la mia vita continuerà ad essere felice. Se un matematico non applica o applica male una regola di trigonometria farà una brutta figura con i suoi colleghi nel tentativo di dimostrare la fondatezza di una determinata congettura. Il discorso cambia se, guidando imprudentemente, investiamo sulle strisce un pedone o se non paghiamo le tasse o se non restituiamo il libro che il nostro amico ci ha gentilmente prestato. Dalle esemplificazioni appena riportate emerge una prima, importante sensazione. Le regole si differenziano tra di loro per il tipo di rrrreeeeaaaazzzziiiioooonnnneeee provocata dalla loro inosservanza. In effetti, di fronte ad una regola, il singolo consociato sa che per ottenere un determinato risultato o per evitare una determinata conseguenza negativa (effetto) dovrà oppure non dovrà assumere un certo comportamento (causa). Così, se non voglio procurarmi una ustione dovrò evitare di infilare la mano nel forno acceso. Se voglio evitare che il concessionario si riprenda la splendida decappottabile che ho appena acquistato, dovrò pagare regolarmente tutte le rate del prezzo. Se voglio scongiurare l’esplosione del laboratorio in cui lavoro come chimico, dovrò usare una certa cautela nel mischiare determinate sostanze. Se voglio evitare di passare il resto della mia vita nel penitenziario di Opera, dovrò fare a meno di provocare la morte dei miei nemici. Si tratta, dunque, di identificare le caratteristiche che permettono di classificare i diversi tipi di regole applicate e rispettate all’interno di una data comunità. 9 LLLLeeee ffffrrrreeeeqqqquuuueeeennnnttttiiii tttteeeennnnssssiiiioooonnnniiii ttttrrrraaaa ddddiiiirrrriiiittttttttoooo eeeedddd eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiiaaaa Di recente, uno dei maggiori studiosi di diritto costituzionale ha così osservato: «economia e diritto parrebbero dislocarsi su due fronti contrapposti: la prima richiama la competitività, il secondo evoca le garanzie» (Michele Ainis, in federalismi.it). La tensione tra diritto ed economia è particolarmente forte quando sono coinvolti i diritti fondamentali. Sovente, l’economia contesta al diritto di approntare troppe garanzie alle posizioni individuali vantate dai consociati: si contesta alle persone di evocare diritti insaziabili. Senonché, pare aver ragione Stefano Rodotà quando, in un articolo apparso su Repubblica del 20 ottobre 2014, ammonisce che «non sono i diritti ad essere insaziabili, lo è la pretesa dell’economia di stabilire quali siano i diritti compatibili con essa». E questa compatibilità è valutata non alla stregua di princìpi giuridici condivisi o di valori morali comuni, ma alla luce di criteri economici quali quelli associati all’analisi costi-benefici. Così, si finisce coll’affermare che, di fronte ad una crisi economica, i diritti diventano un lusso che una società non può permettersi, al pari dell’eguaglianza. L’Ilva di Taranto è la più grande acciaieria d’Europa, e vanta una storia pluridecennale. Nel 2012 la procura della Repubblica di Taranto sottopone ad indagine i vertici della società che gestisce l’Ilva con accuse pesanti: disastro doloso e colposo, avvelenamento di alimenti, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, danneggiamento di beni pubblici, sversamento di sostanze inquinanti. A supporto di tale accusa le perizie di parte mettono in luce la diffusione di patologie, anche mortali, a livelli decisamente superiori rispetto alla media nazionale. Nel corso delle indagini, al fine di evitare la reiterazione dei reati contestati e in attesa del giudizio finale, la stessa procura dispone il sequestro cautelare degli impianti con conseguente sospensione delle attività lavorative in esse svolte. Interviene, quindi, il Governo, che con un apposito decreto legge revoca le misure adottate dai magistrati requirenti. La Corte costituzionale, adìta dai giudici tarantini, rigetta la questione di incostituzionalità sollevata contro il decreto legge. Secondo la Corte, l’intervento legislativo del Governo rappresenta un adeguato bilanciamento tra gli interessi in gioco (→ sentenza n. 85 del 2013). Questo episodio mette in evidenza la tensione tra diritto ed economia. Da un lato, il diritto oggettivo impone alle imprese l’assunzione di misure volte a prevenire l’inquinamento: dunque, misure dirette a salvaguardare il bene salute. D’altro canto, l’imprenditore, che intende massimizzare il profitto rendendo più ampio possibile il divario tra ricavi e costi, tende a contenere le uscite. Le misure antinquinamento costano, e anche tanto e, dunque, fino a quando può l’imprenditore, in quanto attore economico, è indotto a limitare le proprie spese da questo punto di vista. In breve, il diritto impone alle imprese costi che queste farebbero volentieri a meno di sostenere. Nel caso dell’Ilva di Taranto, il quadro si complica perché oltre al bene “salute” e al bene “iniziativa economica” entra in gioco anche il bene “lavoro” (peraltro, come vedremo, tutti beni riconosciuti e protetti dalla nostra Costituzione): una impresa che inquina, superando le soglie accettabili e non adottando i necessari accorgimenti, è una impresa che deve chiudere, perché lo impone il diritto. Ma un’impresa che chiude è anche un’impresa che licenzia, perché l’imprenditore non ha più bisogno di manodopera. Si pone, quindi, in questo come in tantissimi altri casi analoghi, un problema di bbbbiiiillllaaaannnncccciiiiaaaammmmeeeennnnttttoooo tra beni ed interessi che, talvolta, confliggono. Diritto ed economia entrano in tensione in quanto il punto di equilibrio cercato da entrambi può anche non coincidere. Il diritto opera secondo criteri politici. L’economia opera secondo criteri di efficienza. Il diritto riflette l’indirizzo politico di chi governa, di chi ha il potere, di chi dunque decide attraverso le leggi. L’economia segue altri percorsi, segnati dalla ponderazione dei ricavi, dei costi, delle esternalità, delle efficienti allocazioni delle risorse disponibili, dell’incontro tra domanda e offerta, delle utilità. 10

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Economia a Pavia che in questi anni hanno contribuito, con la loro vivace, intelligente e, soprattutto, Lo stesso vale per le cd. direttive self-executing, che, nonostante il nome, sono proposito dell'ammissione di nuovi Stati nell'Unione, Sherman, delegato del Connecticut, sostenne come si.
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