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Il vero libro dei sogni ossia L'albergo della fortuna aperto ai giuocatori del lotto. Edizione eseguita PDF

238 Pages·2016·17.77 MB·Italian
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IL VERO socyi DEI WBHO OSSIA L'ALBERGO DELLA FORTUNA APERTO AI GIUOCATORI DEL LOTTO Edizione eseguita sulla famosa Cabala DI GEROLAMO CAPACELLI coll'aggiunta della nuova Legge SO aprile 1881 e relativa Tariffa. 9 Casa editrice FIGLI DI ANGELO BIETTI M.ILANO - ,SV. 18 — Via Zarga W. 18 ,àl 0.A.-..3. ~~>y HARVARD COLLEGE LiBRARY FRCM THE LIBRARY C? KonTC'i vavis une,-- 'lì. Mm.ano — Tip. F;l!i Biotti a Q. Minaooa. i umsE^TO TER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 19 luglio 1880, numero 5536, E, Allegato ultimo capoverso dell'art. 1; Sentito l'avviso del Consiglio di Stato ; Sulla proposta del Ministro delle Finanze ; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. — Il lotto pubblico, temporanea mente mantenuto a favore dello Stato, è rior dinato in conformità del presente decreto. Art. 2. — Il lotto si fa con 90 numeri, dal l'uno al novanta esclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite. Art. 3. — Possono farsi giuocate sopra qua lunque quantità di numeri sulle sorti di Estratto semplice, Estratto determinato, Ambo, Terno, Quaterno. Le poste ed i premi dei giuochi sono sta biliti nell'annessa tariffa, vista d'ordine nostro dal Ministro delle finanze. - — 6 Art. — Il 4. giuoco è libero sulle sorti di ambo, terno e quaterno. Per la sorte del l'estratto semplice e determinato, le poste nel loro assieme non possono oltrepassare la somma fissata nell'appendice della suddetta tariffa. Le poste che eccedessero questa somma de vono essere dichiarate nulle prima dell'estra zione, e il loro importo è restituito ai gio catori. Art. 5. — Il lotto è amministrato dal Mini stero delle finanze, alla cui dipendenza stanno Direzioni ed unici succursali, nel modo che sarà determinato dal regolamento. Art. 6. — I giuochi si ricevono da agenti contabili (ricevitori), nominati dal Governo, presso banchi appositamente stabiliti. Non può essere aumentato l'attuale numero dei banchi però il Ministro delle finanze ha ; facoltà di variarne le sedi. Art. 7. — I ricevitori del lotto prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato in misura proporzionata all'entità dei rispettivi banchi, e nel modo determinato dal regola mento. Art. 8. — I giuochi vengono scritti sopra registri a madre e figlia formati con carta a filograna e con cautele atte ad impedirne la contraffazione. La forma di questi registri è determinata dal Ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti. Art. 9. — Le bollette devono contenere la data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce, la sede ed il numero del banco, il numero progressivo del registro, i numeri giuocati e le poste applicate a ciascuna combinazione delle sorti giuocate. — — 7 Art. 10. — Il ricevitore deve scrivere il giuoco nella matrice e nel biglietto alla pre senza del giuocatore, staccare dalla matrice la bolletta e, munitala della propria firma, consegnarla al giuocatore. Art. 11. — Ove all'atto della registrazione del giuoco accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non può il ricevitore in verun modo aggiu stare nè l'una nè l'altra bolletta, ma deve annullarle e registrare il giuoco nelle bol lette successive. Art. 12. — Il giuocatore deve assicurarsi che il suo giuoco venga esattamente scritto tanto sulla matrice quanto sul biglietto, per gli effetti di cui nei susseguenti articoli. Esso è in diritto di non accettare biglietti che contengano alterazioni o correzioni sia nei numeri giuocati, sia nelle poste. Art. 13. — Accadendo per qualsiasi causa che dopo compiuti i giuochi e consegnati i bi glietti ai giuocatori vengano alterate una o più bollette madri nella scrittura dei numeri o delle poste, il ricevitore, quando non sia in grado di riavere i biglietti per annullare le giuocate e rifarle a registrazioni susse guenti, procura di rilevare se è possibile i giuochi alterati, e li accerta sovrapponendo una copia esatta dei medesimi alle singole bollette madri. Ove poi gli venga meno qualsiasi mezzo di i riconoscere giuochi, o sia tale l'alterazione da rendere impossibile il confronto materiale dei biglietti colle matrici in ogni loro parte, deve tosto presentare il bollettario al capo del Comune e dichiarare alla sua presenza le cause dell'avvenuta alterazione; facendo — — 8 ciò constatare da processo verbale, che deve essere firmato da entrambi ed inviato quindi alla Direzione. Deve inoltre il ricevitore, prima dell'estra zione, esporre all'ingresso della ricevitoria i un avviso che giuochi predetti, distinti al meno coi numeri d'ordine del registro e delle bollette, rimangono annullati, affinchè i giuo- catori possano, restituendo i biglietti, riti rarne il prezzo. Art. 14. — In ciascuna Direzione è un ar chivio destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco per lo spazio di 90 giorni, termine fissato per la prescrizione delle vincite. Simile archivio è pure stabi lito negli uffici succursali per custodirvi le matrici del giuoco raccolto dai ricevitori nelle provincie indicate nel regolamento. Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito coll'intervento del prefetto, del sin daco e del direttore del lotto. Il prefetto ed il sindaco, in caso di assenza 9 d'impedimento, non possono farsi sosti tuire che dai funzionari che legalmente li rappresentano nei rispettivi uffici. Negli archivi succursali le incombenze del Direttore del lotto sono disimpegnate dal preposto all'ufficio. Art. 15. — Il giuoco è valido e produttivo di effetti allorchè viene accettato dall'Ammi nistrazione col deposito delle relative matrici in archivio prima dell'estrazione. Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano rin chiuse in archivio prima dell'estrazione, il giuoco in esse contenuto si ritiene nullo e come non avvenuto, e il giuocatore ha di ritto di riavere il prezzo giuocato dietro con segna dei relativi biglietti. N La Direzione o l'ufficio succursale dà av viso al pubblico dell'annullamento del giuoco mediante affissi alla porta d'ufficio e nel co mune in cui ha sede il banco ove il giuoco stesso fu ricevuto. Art. 16. — I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli art. 4, 13 e 15, devono es sere reclamati entro 90 giorni dalla data del l'avviso di annullamento. Trascorso questo termine non si fa più luogo al rimborso. Art. 17. — Le estrazioni si fanno pubblica mente nelle città di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, coll'intervento dei funzionari indicati nel precedente art. 14. Nella città di Milano assiste all'estrazione, in luogo del direttore del lotto, il capo del l'ufficio succursale. Art. 18. — Le vincite sono pagate dall'esi- bitore del biglietto, semprechè questo venga presentato entro novanta giorni dalla data dell'estrazione cui la vincita si riferisce, non presenti alcuna alterazione nei numeri vin citori e nelle poste giuocate, e corrisponda inoltre perfettamente colla matrice, sia nei numeri vincitori, sia nei segni che valgono a stabilire la identità. Senza la presentazione del biglietto ed il concorso delle condizioni sopraindicate, non si fa luogo al pagamento della vincita. L'alterazione nei numeri vincitori o nelle poste giuocate, anche quando non provenga dadolo, ma da semplice correzione, dà sempre luogo al rifiuto della vincita. Art. 19. — Il pagamento della vincita è sempre eseguito a norma della posta risul tante uniforme nella matrice e nel biglietto. - — 10 Essendovi differenza tra l'una e l'altro si paga la vincita minore risultante dalla ma trice o dal biglietto. In ogni caso si farà luogo a vicendevoli compensi fra il giuocatore e il ricevitore in relazione al prezzo giuocato. Art. 20. — Qualora venga rifiutato il paga mento della vincita per qualsiasi difetto nella matrice, imputabile a negligenza del ricevi tore, il giuocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. Art. 21. — Le vincite sono pagabili presso i banchi ove furono ricevuti i giuochi e, oc correndo, presso le Tesorerie provinciali. Però le vincite che oltrepassano la somma di lire mille al netto sono pagate dietro au torizzazione della Direzione, al quale effetto devono i giuocatori presentare alla Direzione stessa, personalmente o col mezzo dei rice vitori, le bollette vincenti, ritirandone la ricevuta. Art. 22. — Il vincitore di somme non supe riori a lire mille nette, che voglia conver tire la somma vinta in deposito nelle Casse postali di Risparmio, ne fa dichiarazione ver bale al ricevitore del lotto o ad uno degli uffici postali del Regno, per ottenere il cor rispondente libretto di risparmio, previo l'a dempimento delle formalità prescritte dal regolamento. Gl'interessi per tali depositi decorrono dal giorno stabilito dalla legge 19 luglio 1880, - numero 5536 (serie seconda). Allegato E, art. 2. Art. 23. — Devono prodursi alla Direzione per gli opportuni provvedimenti, le bollette — — 11 vincenti di un importo anche minore a lire mille per il pagamento delle quali il ricevi tore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarità sorga dubbio. Tranne questi casi i ricevitori non possono, sotto verun pretesto, ritardare il pagamento delle vincite. Art. 24. — Le bollette vincenti, le cui ma trici si trovano depositate negli archivi degli uffici succursali, devonsi produrre, per gli effetti delle disposizioni dei precedenti ar ticoli 21 (secondo comma) e 23, agli uffici medesimi. Art. 25. — Il presente decreto andrà in attuazione col 1° giugno del corrente anno, e da quel giorno cesseranno di aver vigore tutte le disposizioni concernenti l'Ammini strazione del lotto, emanate con precedenti decreti Reali. Però, fi ichè non siano attuati i registri, di cui all'art. 8 del presente de creto rimangono in vigore le disposizioni re lative al pagamento delle vincite in base alle singole promesse, le quali continueranno ad essere indicate nei registri ora in uso. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1881. UMBERTO Magliari. A. Visto, il Guardasigilli : T. Villa. - - 12 TARIFFA PEI» GIDOCO DEI» IiOTTO PUBBLICO annessa al R. Decreto IO aprile 1881. PREZZO PREZZI in MINIMO ragione SORTI del in premio Pezzi L re Perogni estratto semplice . . l 5 » » » > V* 1 » » » determinato 1 5 Per ogni ambo 5 1 Per ogni terno 20 100 Per ogni quaterno 240 1200 Per la sorte dell'ambo si accorda l'aumento del 20 per 100; quindi nel pagamento delle vincite per questa sorte, i pezzi si considerano di lire 6.

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AI GIUOCATORI DEL LOTTO. Edizione eseguita sulla famosa Cabala. DI. GEROLAMO CAPACELLI coll'aggiunta della nuova Legge SO aprile 1881.
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