Profili del processo civile inglese: princìpi e regole. PAOLO MAMMOLA † Uno studio comparativo – ancorché necessariamente parziale − del sistema processualcivilistico inglese presuppone che dello stesso siano dapprima, e soprattutto, illustrati i presupposti teorici, che, nel caso di specie e alla luce delle riforme (in particolare, Woolf e Jackson) ivi succedutesi, coinvolgono – si anticipa − la definizione stessa di giustizia. In assenza di un tale inquadramento, infatti, non può porsi fondazione alcuna di una ricerca che miri anche solo alla comprensione di un sistema giuridico, né a fortiori la valutazione (e adozione) delle sue caratteristiche da parte di un legislatore che, come quello italiano, sia consapevole delle disfunzioni dell’ordinamento municipale e si proponga di porvi rimedio. Il sistema giudiziario inglese non è esente da criticità, né di ciò sono ignari i principali attori. Il riferimento è, innanzitutto, al binomio excessive cost and disproportionate delay1, occorrente nella civil litigation2, e cui non sono reputati estranei il metodo di remunerazione degli avvocati «on an hourly basis»3 né il «legal aid system»4, né ancόra la medesima adversarial philosophy5 che il giudizio informa e che, se astrattamente intesa, fa sí che al principio dispositivo corrisponda l’impossibilità per l’ordinamento di limitare nell’attività di discovery le parti, le quali potranno pienamente sfruttare, e a qualsiasi costo, gli strumenti processuali loro concessi. È evidente il moral hazard insito in una tariffazione, come quella oraria, tale da indurre il professionista a scelte processuali più complesse (e lunghe) e che si sottraggono, per la loro tecnicità, al controllo di un “mercato”, costituito di laici clienti. Né la indemnity rule (“the winner takes all”)6 giova del tutto alla prevenzione della litigiosità, in quanto la prospettiva mera – quando il processo sia ormai iniziato − di 1 Costo eccessivo e ritardo sproporzionato. 2 Controversie civili. 3 Su base oraria. 4 Gratuito patrocinio. 5 La filosofia del contraddittorio. 6 Principio della soccombenza. † Junior Academic Visitor, Commercial Law Centre, Harris Manchester College, Oxon; Dottorando di Ricerca in Diritto privato e commerciale, Università degli Studi di Salerno; Alumnus in Giurisprudenza, Università1 d e g l i S t u d i d i N a p o l Pi ‘AFOeLdOe rMicoA MIIM’. OLA “recuperare” dal soccombente anche le spese effettuate (proprio) per assicurarsi maggiori opportunità di riuscita, fa sí che queste, come in un circolo, aumentino per entrambe le parti. Inoltre, benché meritevole nel fine di favorire l’accesso alla giustizia per i non abbienti, il metodo prescelto dal legal aid system si è rivelato infelice. Si è ritenuto di realizzarne il meritevole intento − di assicurare agli incapienti una difesa non inferiore a quella delle classi non destinatarie – adeguando le erogazioni ai livelli correntemente praticati (i.e., elevati), sí che a variazioni in rialzo di mercato corrispondevano, via via, aumenti nel sovvenzionamento statale, secondo una logica rispondente alla capacità − non già contributiva della generalità, ma – di spesa di alcuni. Asserire la non condizionabilità dell’esercizio dei poteri, siccome conferiti nel processo, non sembra tener conto della possibilità di un – sia consentito – overtreatment “processuale”, con ripercussioni sulla controparte e sull’intero sistema giudiziario, allorquando il ricorso ad essi non sia proporzionato alla complessità e natura della controversia. Accuratezza del giudizio, allora, speditezza ed economicità del processo risultano connessi, sí che compete al legislatore di bilanciarli, dato che è lecito dubitare che, a fronte della scarsità di risorse, possa l’utente del servizio “giustizia” lamentarne gli alti costi (e la conseguente selettività) e, al contempo, pretendere che la qualità della giustizia dispensata non risenta di un più ampio accesso ad essa. Le Woolf Reforms, preso atto anche di ciò, hanno sostituito – con un intervento strutturale − il fine (aim) del civil justice system: il perseguimento non più della substantive justice7 (altresí tradizionalmente definita come: complete justice, justice on the merits8, real justice, justice in the individual case9), ma di una benthamiana proportionate justice10, che, al fine di assicurare effettività al diritto di accesso alla giustizia, muova dalla considerazione della limitatezza delle 7 Giustizia sostanziale. 8 Giustizia nel merito. 9 Giustizia nel caso singolo. 10 Giustizia proporzionata. 2 PAOLO MAMMOLA risorse statali destinabili alla sua amministrazione e, pertanto, annoveri tra i suoi obiettivi: economy, efficiency, expedition11, equality e proportionality. Dunque, un tale razionamento (rationing), lungi dal minare l’amministrazione della giustizia, è diversamente inteso come necessario mezzo per una efficace azione dello Stato ed è espressione del c.d. overriding12 principle (o objective), secondo cui le corti «deal with cases justly and at proportionate cost».13 La destinazione di questo scritto ha richiesto che la trattazione alternasse enucleazione di princìpi, commento e collegamento di regole, nonché, ove opportuno, il ricorso a schemi. È mio auspicio che il lettore possa avere immediata comprensione di aspetti delle teoriche cui il processo civile inglese è ispirato e che alcuni momenti del suo concreto articolarsi siano parimenti agevolmente acquisiti. 11 Speditezza. 12 Prevalente. 13 «trattano le controversie in modo giusto e a costo proporzionato». 3 PAOLO MAMMOLA 14 «the object of the Courts is to decide the rights of parties, and not to punish them for Ru les of the mistakes they make in the conduct of their Supreme Court cases by deciding otherwise than in (RSC) − 1873 accordance with their rights»14 (Cropper v. Smith, 1884) 15 «to do justice but to achieve it by means which Civ il Procedure minimise cost and delay»15 (Lord Woolf, Access to Justice: Interim Report Rules (CPR) − 1999 to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales, 1995) Emblematici – ritengo − i passi evidenziati, dai quali si evince, nell’un caso, una visione sostanzialistica della giustizia amministrata, all’origine della permissività (laxity) delle corti nel case management; nell’altro, la sua evoluzione, attraverso l’incorporazione, entro il fine di dispensare giustizia, della correttezza procedurale, tramite per l’ottimizzazione 14 «scopo delle Corti è decidere quali siano i diritti delle parti, non già punirle per errori procedurali». 15 «bensí fare giustizia, ma ricorrendo a mezzi che riducano costi e ritardi». 4 PAOLO MAMMOLA delle risorse disponibili per tutti gli utenti (ossia, non le sole immediate parti della lite) e la riduzione di costi e ritardi. Al riguardo, significativa è la stessa collocazione del menzionato overriding objective già alla CPR r. 1.1, che – con mia libera traduzione – fissa l’obiettivo prevalente delle corti nella trattazione delle controversie «justly and at proportionate cost», ciò che comporta: a) la parità di trattamento delle parti; b) il risparmio di spesa; c) che le modalità di trattazione della controversia siano proporzionate: i) al valore della lite; ii) alla importanza della causa; iii) alla complessità delle questioni; iv) alla posizione finanziaria di ogni parte; d) che la controversia sia trattata speditamente ed equamente; e) che sia assegnata alla controversia una quota appropriata delle risorse della corte, tenendo − al contempo − conto della necessità di destinare risorse ad altri casi; e f) assicurare il rispetto di «rules, practice directions and orders» The overriding objective (1) T hese Rules are a new procedural code with the overriding objective of enabling the court to deal with cases jus tly and at proportionate cost. (2) D ealing with a case justly and at proportionate cost includes, so far as is practicable – (a) ensuring that the parties are on an equal footing; (b) saving expense; (c) dealing with the case in ways which are proportionate – (i) to the amount of money involved; (ii) to the importance of the case; L(aii i)p troo tpheo rczoimopnleaxliittyà o, ft tehme ipsesureasn;d aon di l tradizionale adversarial approach, si co(nivf)i gtou trhae qfinuaanlcei acl rpiotesritiioon – o fb eeancshí p earrmty;e neutico, ma precettivo – flessibile (e relativo), sí che al giudicante compete di adeguare gli strumenti (d) ensuring that it is dealt with expeditiously and fairly; processuali alla controversia per cui è causa. Nell’attuazione della nuova (e) allotting to it an appropriate share of the court’s resources, while taking into account the need to allot theory of justice, un ruolo primario è ricoperto dall’ordinamento resources to other cases; and giudiziario (judiciary), in quanto ne è richiesta comprensione (quindi, (f) enforcing compliance with rules, practice directions and orders. 5 PAOLO MAMMOLA adesione culturale) ed attuazione dei relativi princìpi, attraverso l’esercizio di un active case management – assicurando la c.d. compliance with procedural obligations16, corroborata dall’obbligo per le parti (CPR r. 1.3) di «to help the court to further the overriding objective»17 − e con costante riguardo, in una visione prospettica, al pari diritto delle parti non immediate di accedere alle (limitate) risorse del sistema giudiziario. Tale considerazione, contestuale alla trattazione della singola causa, degli effetti (pregiudizievoli e benèfici) derivanti dalla conduzione del processo agli altri utenti del sistema giudiziario è espressione del principio di eguaglianza (equality) dei litiganti, implicante il diritto per le parti ad un trattamento – non di favore, ma − equo, entro un fair trial. Tale principio non si limita a dispiegare efficacia all’interno della singola controversia (party-focused)18, ma ha altresí un’accezione collettiva, in quanto tutti i cittadini hanno un «right of access to the justice system»19, il che è in linea con l’interpretazione, fornita dalla Corte di Strasburgo, dell’art. 6 Convenzione EDU, là dove – Nosal v. Ukraine (2005) e già Frydlender v. France (2000) – si enuncia l’obbligo positivo per gli Stati di predisporre apparati e regole, che garantiscano formalmente ed effettivamente assicurino la giustiziabilità dei diritti. In assenza del perseguimento di una tale politica, infatti, ad incrinarsi sarebbe lo stato medesimo, oggetto della disaffezione dei cittadini che, in esso non ravvisando l’attuazione della rule of law, arduamente potranno identificarlo come stato di diritto. Pertanto, al fine di preservare il complessivo accesso alla giustizia, sarà necessario assicurarsi che i singoli utenti non dispongano, nelle controversie ove siano coinvolti, di risorse maggiori di quelle richieste dal caso concreto. In particolare, le conseguenze, per le parti, della mancata ottemperanza ai termini (time limits), fissati da rules or directions delle 16 Rispetto di norme e obblighi processuali. 17 «sostenere la corte nella realizzazione del prevalente principio» [di c.d. giustizia proporzionata, NdA]. 18 Ossia, incentrandosi sulle sole parti c.dd. immediate. 19 «diritto di accesso ai servizi dispensati dall’amministrazione della giustizia». 6 PAOLO MAMMOLA Corti, sono state esaminate in Beachley Property Limited v. Edgar (CA 26th November 1996), con la derivazione dei seguenti princìpi: i) Time requirements laid down by the Rules and directions given by the Court are not merely targets to be attempted; they are rules to be observed. In primis, i termini predisposti dalle CPR e fissati dalle ordinanze della Corte non sono meramente ordinatori né rappresentano obiettivi alla cui realizzazione tendere, essendo invece norme immediatamente precettive. ii) At the same time, the overriding principle is that justice must be done. Al contempo, si ribadisce essere principio prevalente che giustizia sia da farsi. iii) Litigants are entitled to have their cases resolved with reasonable expedition. Non-compliance with time limits can cause prejudice to one or more the parties to the litigation. È riconosciuto alle parti il – può dirsi – c.d. diritto pubblico soggettivo ad ottenere la definizione delle controversie con ragionevole speditezza e, conseguentemente, si rileva che l’inottemperanza ai termini possa essere di nocumento ad una o più parti in causa. iv) In addition, the vacation or adjournment of the date of trial prejudices other litigants and disrupts the administration of justice. Inoltre, il rinvio delle udienze pregiudica le parti di altre controversie e, in generale, inficia la regolarità dell’amministrazione della giustizia. v) Extensions of time which involve the vacation or adjournment of trial dates should therefore be granted only as a last resort. Pertanto, dilazioni – sub specie di rinvio di udienza − dovrebbero essere concesse solo come extrema ratio. vi) Where time limits have not been complied with the parties should cooperate in reaching an agreement as to new time limits which will not involve the date of trial being postponed. 7 PAOLO MAMMOLA Allorquando i termini non siano stati rispettati, le parti dovrebbero cooperare, al fine di pervenire ad un accordo sui nuovi termini, senza che ciò comporti che l’udienza venga posticipata. vii) If they reach such an agreement, they can ordinarily expect the court to give effect to that agreement at the trial and it is not necessary to make a separate application solely for this purpose. A fini di economia processuale, il predetto accordo è senz’altro sanzionato dalla corte, non essendo necessario, all’uopo, che una ulteriore e apposita istanza sia presentata. viii) The court will not look with favour on a party who seeks only to take tactical advantage from the failure of another party to comply with time limits. Viene, poi, connotato come disvalore quel contegno processuale − da rilevarsi dalla corte − tenuto dalla parte che tragga indebito e “tattico” vantaggio dalla inottemperanza della controparte ai termini. ix) In the absence of an agreement as to a new timetable, an application should be made promptly to the court for directions. Mancante l’accordo di cui al punto vi), è da presentarsi prontamente istanza alla corte, ai fini della definizione di un nuovo calendario. x) In considering whether to grant an extension of time to a party who is in default, the court will look at all the circumstances of the case including the considerations identified above. Significativamente, viene indirizzata la discrezionalità della corte – in occasione della valutazione dell’opportunità di concedere una proroga dei termini – nel senso che essa dovrà avere riguardo, a tal fine, a tutte le circostanze del caso. Le CPR (r. 1.4), fra le prime disposizioni, prescrivendo il case management da seguire, lo qualificano attraverso l’avverbio «actively»,20 sviluppandone modalità, tra cui: 20 «In modo attivo». 8 PAOLO MAMMOLA i) esortare le parti alla reciproca cooperazione (to co-operate); ii) l’identificazione delle questioni con sollecitudine (at an early stage); iii) prontamente discernere quali questioni richiedano una piena cognizione (full investigation and trial) e, conseguentemente, disporre sommariamente (summarily) per il resto; iv) decidere in quale ordine (order) le questioni siano da risolvere; v) esortare le parti a ricorrere (to use) ad una procedura di ADR, qualora la corte reputi ciò opportuno (appropriate), ed effettivamente agevolarne l’adozione; vi) coadiuvare le parti nella composizione (to settle) della controversia o di parte di essa; vii) fissare un calendario (timetables) o, in altro modo, controllare (controlling) l’avanzamento del giudizio; viii) valutare se gli attesi benefìci (likely benefits) di una determinata decisione (step) siano giustificati dai costi (justify the cost) della sua assunzione: si noti la cost-benefit analysis; ix) trattare il maggior numero di aspetti di un caso nella medesima circostanza (occasion), cosí favorendo la concentrazione del processo; x) trattare il caso senza che sia necessaria la presenza delle parti; xi) ricorrere all’uso della tecnologia (technology); e xii) fornire istruzioni (directions) al fine di assicurarsi che il processo avanzi celermente (quickly) ed efficientemente (efficiently). 9 PAOLO MAMMOLA In tema di case management, Lord Woolf medesimo rileva che, in assenza di un effettivo controllo del giudicante, il modello del c.d. adversarial21 process favorisce una corrispondente adversarial culture, che può mutarsi, degenerando, in un ambiente in cui il processo è sovente inteso come “campo di battaglia”, dal che conseguono spese eccessive e sproporzionate, nonché un ritardo frequente e irragionevole. 21 i.e., accusatorio. 10 PAOLO MAMMOLA
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