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Il divieto dei patti successori tra norma imperativa, profili di tutela dei legittimari e frode alla legge PDF

316 Pages·2013·2.71 MB·Italian
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA F G ACOLTÀ DI IURISPRUDENZA Dipartimento di Diritto Privato “Ugo Natoli” DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PRIVATO Settore scientifico disciplinare IUS/01 Ciclo XXIII TESI DI DOTTORATO: “Il divieto dei patti successori tra norma imperativa, profili di tutela dei legittimari e frode alla legge” RELATORE: Prof. Francesca Giardina CANDIDATO: Dott. Lorenzo Vito De Santis «Difficult doesn’t mean impossible. It simply means that you have to work hard» SOMMARIO SOMMARIO ........................................................................................................................ I INTRODUZIONE ............................................................................................................. IV CAPITOLO I GENESI E FONDAMENTO DEL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI 1.1 - Il divieto di patti successori: considerazioni (e distinzioni) preliminari ................. 1 1.1.1- I patti istitutivi ................................................................................................... 4 1.1.2 - I patti dispositivi ............................................................................................ 11 1.1.3 - I patti rinunziativi e l’art. 557, comma 2 c.c. ................................................. 13 1.2 - Alcune riflessioni in relazione alle radici storiche del divieto di patti successori 15 1.2.1 - I patti successori nel diritto romano ............................................................... 16 1.2.2 - La consacrazione del divieto di patti successori nella codificazione napoleonica e la sua trasmigrazione nel codice del 1865 .......................................... 23 1.2.3 - Il passaggio del divieto al codice del 1942 .................................................... 27 1.3 - Il dibattito intorno al fondamento del divieto ....................................................... 30 1.3.1 - La tipicità delle fonti della delazione ............................................................. 31 1.3.2 - Il votum corvinum e il presunto fondamento “etico” del divieto ................... 34 1.3.3 - L’analisi tripartita del fenomeno: intorno al fondamento del divieto di patti istitutivi ..................................................................................................................... 35 1.3.4 - Gli orientamenti in ordine al fondamento del divieto dei patti dispositivi e rinunziativi ................................................................................................................ 45 1.3.5 - Una questione di grande attualità: se in vita del donante sia ammissibile la rinunzia del legittimario all’azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa del donatario .................................................................................................... 56 1.4 - Una norma priva di fondamento? ......................................................................... 65 I CAPITOLO II DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI E TUTELA DEI LEGITTIMARI 2.1 - La tesi che individua una relazione funzionale tra il divieto dei patti successori e il sistema di tutela dei legittimari. .................................................................................... 69 2.1.1 - Prime osservazioni critiche ............................................................................ 71 2.1.2 - Nullità (del patto successorio) e riducibilità (delle disposizioni lesive di legittima), quali indici rilevatori dell’insussistenza di legami tra divieto ex art. 458 c.c. e tutela dei legittimari ......................................................................................... 81 2.1.3 - L’inconsistenza del richiamo al principio di unità della successione ............ 85 2.1.4 - L’irrilevanza, tradizionalmente intesa, della posizione del legittimario prima dell’apertura della successione: alcune considerazioni con riguardo specifico al nuovo art. 563, comma 4, c.c. ................................................................................... 87 2.1.5 - Ancora sulla posizione di attesa del legittimario in termini di aspettativa di mero fatto. Notazioni a margine di un caso particolare: la donazione dai genitori al figlio minore .............................................................................................................. 93 2.1.6 - Situazione dei legittimari prima dell’apertura della successione e nuovo patto di famiglia (artt. 768-bis - 768-octies c.c.) .............................................................. 101 2.2 - Prime conclusioni intorno al carattere sostanzialmente asistematico del divieto dei patti successori ............................................................................................................ 126 CAPITOLO III DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI E ALTERNATIVE AL TESTAMENTO 3.1 - Le c.d. successioni anomale contrattuali tra atti mortis causa, atti post mortem e negozi transmorte: premessa....................................................................................... 131 3.1.1 - La nozione di atto mortis causa ................................................................... 132 3.1.2 - Segue: le clausole statutarie dirette a regolare la sorte delle partecipazioni sociali dopo la morte del socio alla luce del divieto di patti successori e della nozione di atto mortis causa ................................................................................... 136 3.2 - La categoria degli atti con effetti post mortem. In particolare: le donazioni con effetti post mortem e il c.d. mandato post mortem. ..................................................... 149 3.3. - Il contratto a favore di terzo: l’archetipo del negozio transmorte. .................... 163 3.3.1 - Il contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (art. 1412 c.c.) ......................................................................................... 182 3.3.2 - L’assicurazione sulla vita a favore di terzo (artt. 1920-1921 c.c.) ............... 187 3.3.3 - Rendita vitalizia, vitalizio alimentare e contratto di mantenimento a favore di terzo ......................................................................................................................... 191 II 3.3.4 - Alcune riflessioni a margine dei contratti a favore di terzo in funzione successoria .............................................................................................................. 206 3.4 - Gli altri negozi transmorte: breve panoramica su trust e contratto fiduciario in funzione successoria. .................................................................................................. 209 CAPITOLO IV IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 458 C.C. TRA NORMA IMPERATIVA, FRODE ALLA LEGGE E MOTIVO ILLECITO 4.1 - Il senso di un’indagine sul rapporto tra divieto di patti successori e frode alla legge ............................................................................................................................ 217 4.1.1 - Il divieto di patti successori alla luce dei vari orientamenti sulla frode alla legge: la teoria c.d. oggettiva .................................................................................. 223 4.1.2 - La teoria c.d. soggettiva ............................................................................... 229 4.1.3 - L’orientamento che nega autonomia all’istituto .......................................... 232 4.1.4 - La frode alla legge come clausola generale ................................................. 236 4.1.5 - La vendita di cosa altrui: un’ipotesi specifica per la verifica delle osservazioni sopra svolte. ............................................................................................................ 242 4.2 - Alcune riflessioni di sintesi................................................................................. 253 4.3 - Divieto di patti successori e motivo illecito ........................................................ 259 CONCLUSIONI ............................................................................................................. 268 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................ 273 III INTRODUZIONE Scopo dell’indagine è quello di verificare quale possa essere, nel tempo attuale, l’effettivo ambito di applicazione delle regole contenute nell’art. 458 c.c. che, come noto, vieta, ponendole almeno in apparenza sullo stesso piano, tre diverse tipologie di convenzioni sulle successioni future: i patti istitutivi (art. 458, prima parte), i patti dispositivi e i patti rinunziativi (art. 458, seconda parte). Tuttora acceso è il dibattito intorno al fondamento unitario di questa norma che, retaggio del Code Napoléon e genericamente giustificata come mera opzione di politica legislativa, ai più appare priva di ogni plausibile ragione giustificativa: almeno con riferimento ai patti istitutivi, che sono considerati i “patti successori” per antonomasia. Eppure, come è stato messo in luce da un’autorevole dottrina, è la stessa impalcatura del nostro sistema di diritto successorio che consente di concettualizzare una categoria generale di “atto mortis causa”, capace astrattamente di includere al suo interno (anche) atti a struttura bilaterale. Perfino a livello costituzionale, ove si delineano, all’art. 42 Cost., le profonde connessioni tra proprietà, famiglia e successione a causa di morte, non pare possibile rinvenire significative ragioni che inducano a ritenere indiscutibile l’incoerenza dei patti successori con il nostro ordinamento, giustificandone, di conseguenza, il loro divieto assoluto e la loro nullità. Occorre sottolineare fin da subito che l’art. 458 c.c., almeno con riguardo ai patti istitutivi, sembra porsi soltanto quale divieto di mezzi (contratti ereditari), ma non anche di risultato (sistemazione di un assetto successorio): un risultato o scopo lato sensu successorio alla cui attuazione, per via diversa da quella testamentaria, non sembrano ostare ragioni tecniche o giuridiche insuperabili; né, tanto meno, se quelle alternative venissero percorse, di necessità si dovrebbe aprire un varco all’applicazione, per esse, della clausola della frode alla legge: un profilo, quest’ultimo, finora scarsamente preso in considerazione dagli interpreti e dalla giurisprudenza. IV La stessa natura imperativa della norma ne impone comunque un’interpretazione bilanciata: deve infatti essere evitata un’estensione arbitraria del divieto, ed è compito dell’interprete delineare di essa i netti confini di applicabilità. Un atteggiamento eccessivamente ossequioso nei confronti dell’art. 458 c.c. appare comunque ingiustificato già nel momento in cui ci si sofferma, da un lato, sulla difficile e non trasparente connessione tra le varie possibili rationes prospettabili per siffatto divieto e, dall’altro, sugli interessi sottesi a quelle forme di pianificazione successoria che, diverse dal testamento, i privati dimostrano ormai, e sempre con maggior frequenza, di preferire. Questi interessi, pur non essendo sempre facilmente enucleabili singolarmente, nella maggior parte dei casi risultano essere pienamente meritevoli di tutela, tanto da trovare una protezione anche su base costituzionale. Basti pensare all’interesse alla conservazione e alla trasmissione “efficiente” dell’azienda da parte dell’imprenditore, sempre più sentita in questi tempi di crisi, oppure, su tutt’altro versante, all’esigenza di protezione dei soggetti c.d. deboli dopo la morte di coloro che se ne sono presi cura. Restando nei solchi della tradizione e di un approccio solo formalistico, il divieto dei patti successori rischia invece di essere un ostacolo insormontabile alla realizzazione di progetti di regolamentazione e destinazione post mortem del patrimonio, che pure sottendono interessi che, come quelli citati, appaiono degni di considerazione e tutela. Pur non recependo in toto le sollecitazioni della dottrina, lo stesso legislatore ha però recentemente aperto la strada ad una significativa inversione di tendenza: dapprima in maniera velata con la riforma del diritto societario (D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), e poi - più marcatamente - con l’introduzione del nuovo “patto di famiglia” (legge 14 febbraio 2006, n. 55). In questa occasione si è infatti provveduto per la prima volta a modificare il testo dell’art. 458 c.c.: con un inciso iniziale che - al di là del dato formale - probabilmente possiede una carica innovativa molto ridotta rispetto a quanto si potrebbe a prima vista immaginare. Come si avrà modo di constatare, anche questi pur cauti interventi legislativi inducono, oggi, a riconsiderare il divieto di patti successori non più come divieto assoluto, bensì come un divieto che può essere, in varie direzioni, reso meno V rigido attraverso tecniche interpretative e soluzioni operative che, senza prospettarne aprioristicamente una totale abrogazione, adeguino il senso della disposizione al mutato contesto economico e sociale. Questo studio non è dunque che un tentativo di comprendere quali siano la funzione e il fondamento giustificativo delle diverse regole contenute nella norma di cui all’art. 458 c.c., la cui centralità - o forse la stessa ragion d’essere - all’interno del “microsistema” del diritto successorio sembra essere sempre più sfumata. Al fine di indirizzarne l’applicazione concreta, si comincerà dall’analisi esegetica della norma, che sarà condotta anche in chiave storica, così da mettere in evidenza le peculiarità delle tre tipologie di patti vietati e chiarirne, per quanto possibile, le diverse rationes alla luce dei risultati più rilevanti che la dottrina ha, in proposito, raggiunto. In particolare, con riferimento alla “natura” e, dunque, al tipo di “rilevanza” proprie dei diritti successori, nonché alla posizione dei successibili (in particolare, dei soggetti legittimari), prima dell’apertura della successione, si ritiene opportuno anticipare fin d’ora che si tenterà di delineare una netta diversificazione (anche con riguardo alle ragioni che tradizionalmente li giustificano) tra patti istitutivi da un lato e quelli dispositivi e rinunziativi dall’altro. Lungo questo itinerario, si avrà anche modo di riservare considerazioni critiche alla più specifica questione, di recente messa in luce e affrontata da autorevole dottrina, relativa agli “imprescindibili” legami funzionali tra il divieto dei patti successori e l’insieme di norme poste a tutela dei legittimari. A questo riguardo sia però consentito di avanzare subito le perplessità di chi scrive sulla effettiva possibilità di delineare un rapporto di “sudditanza” dell’art. 458 c.c. al sistema di tutela dei legittimari: dimostrare l’insussistenza di tale rapporto, si noti, consentirà di ridimensionare ulteriormente la portata sistematica del divieto. L’attenzione si sposterà poi sul variegato (ma ormai anche sufficientemente circostanziato) novero dei “congegni” negoziali suscettibili di essere piegati in funzione successoria, per essere utilizzati - quantomeno in senso descrittivo - quali alternative al testamento. VI

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che colui che dispone della propria successione sia influenzato, heredis persona incipere non potest, si ritiene non concepibile un mandato in.
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