TF00059554 STO RIA UNIVERSALE DEL DIRITTO COMMERCIALE LEVIN GOLDSCHMIDT STORIA UNIVERSALE DEL DIRITTO COMMERCIALE PrÍIna traduzione italiana A CURA DI VITTORIO POUCHAIN ANTONIO SCIALOJA Dottore Professore in Giurisprudenza aIl'Uni"ersità di SieuIl :\IlLANO - NAPOLI - PALERMO - HO~L\ 1913 PROPRIETÀ LETTERARIA La seconda edizione de! voI. I (nella prima edizione, voI. I, e parte I, 1864) di questo tratta,to venuto alla luce nel 1875 già da parecchio tempo esaurita. L'invito insistente rivoltomi daUa Casa editrice, or sono circa sette anni, di preparare una terza edizione, non mi giunse punto gradito. Perche per un lato io nell'intento di continuare la seconda edizione deI voI. II (Parte J, 1883) m'ero addentrato in ricerche sulla teoria dei possesso, che erano bensi terminate nell'essenziale,- ma pure non ancora interamente pronte per la stampa; per un altro lato sentivo l'obbligo di condurre a una conclusione, per quanto era in me, le questioni (di cosi alta importanza per l'avvenire della classe dei giuristi) dell'assetto degli studii giuridici e dell'ordinamento degli esami e della preparazione pratica. Quando poi, compiuto questo lavoro (1887), mi accinsi aI rifacimento della terza edi zione, si presentõ una doppia necessità. Le parti di storia uni versale deI primo volume (§§ 3-39) erano trattate in modo molto disparato: gli ultimi capitoli, con le codificazioni dei secoli xvrr e XVIII, molto diffusamente; i capitoli antecedenti invece erano solamente abbozzati. I primi avevano bisogno di essere rias sunti concisamente, gli altri invece di essere ampliati. Deite cause di questa spiacevole mancanza di armonia ho già parlato nella prefazione alla prima edizione (1863-64); esse stavano non tanto in me, quanto nelle grandi difficoltà, che presenta una costruzlone di vera storia universale. E da quest'opera conti- 1 - (i-OLUSCHMIUT, lj'toria· dpl diriito commerciale. 2 1'1'ef'lZioue nuamente progettata mi trattenne sempre, si l'enorme quantità deI maleriaIe, come la mancanza di lavori preparatori utilizza bili. Pur tuttavia ora, dopo circa trent'anni di studii di storia deI diritto continuati, raramente deI tutto interrotti, ho creduto di non dover piu differire il tentativo di condurre piu vicino aI suo adempimento questo, che io stimo il compito piu urgente della scienza deI diritto commerciale, e nello stesso tempo uno dei compiti piu importanti de!la storia universale deI diritto e della civiltà. AI pari di me quasi tutti i miei colleghi, anzi forse una piü ampia sfera di storici, avranno con dolore senti to l'insufficienza, a. un dipresso eguale per tutti i periodi, paesi e istituti, delle nostre conoscenze storiche circa il grande insieme delle norme giuridiche dei rapporti commerciali dei popoli civili. Queste tenebre debbono finalmente dissiparsi. Un limpido sguardo nel l'intricatissimo sviluppo, spesso di piu millennii, di grandi parti deI diritto ci dà molte volte anche la sicura visione di scopi e vie della loro ulteriore formazione nel presente e nel futuro. V'era anche in questo stesso compito un'attrattiva irresistibile, giacche credo che in nessun altro campo deI diritto si possa trovare un lavoro complessivo ugualmente costante ed efficace di tutti i popoli civili. Ben conoscendo l'insufficienza deI mio sapere e della mia potenza di formazione, ed altres! la grande responsabilità di dovere ovunque attingere solo a fonti attendibili di prima mano, pensai tuttavia che di questo ardito tentativo mi dava e diritto e dovere la serietà dello sforzo ad esso dedicato. Molti capitoli di questo libro sono abbozzati da 25 anni, condotti a termine da 15 anni, alcuni (circa sei fogli di stampa) già stampati (1883-84) ma poi messi da parte. Gli scritti dello Endemann, deI Lastig, deI LaUes e di altri usciti nel frattempo, e numero se raccolte di documenti pubblicate da allora in poi, hanno reso necessaria una revisione, quanto piu possibile minuta, dei capitoli finiti da tempo. Del materiale delle fonti non ancora stampato, la eui raccolta tanto desiderata promette nuova Iuce in ispecie per i primordi degli istituti giurirlici, non ho potuto fare che poeo uso, non avendo trovato tempo per ricerche di archivio; ma io spero che il materiale stampato di documenti, statuti, ecc., che Pl'efazioue in gran parte non e stato ancora punto elaborato scientifica mente, basU il piu spesso a stabilire nozioni sieure. S'intende di per se, che grande gratitudine sarà dovuta per ogni aggiunta e rettificazione ricavata dalla scoperta di nuovi dati. Di queste li'nee fondamental'i delta sloria universale deZ diritto commel'GÍale io presento ora la prima parte, la piu importante ed estesa, considerato lo scopo speciale di queste rirerche. Essa abbraccia prima, come introduzione, un'esposizione dei « pro blemi economici e giuridici fondamentali », poi il diritto dei traffico nell'antichità, nell'alto medioevo (basi giuridiche comuni delle nazioni germaniche e latine), e finalmente daI basso medio evo fino circa ai termine deI secolo XVI i1 diritto dei traffico dei paesi latini (Italia, Spagna e Portogallo, Francia). Riguardo all'antichità e alI'alto medioevo 110 potuto limitarmi a una rassegna concisa, non mancando per questi periodi ricerche fondamentali di storia deI diritto, e trattandosi quindi soltanto di raggruppare e mettere in giusta luce fatti piu o meno cono sciuti, partendo daI punto di vista qui seguito; perciô delle speciali indagini da me intraprese per l'Oriente, la Grecia e Roma non ho fatto che un uso estremamente pàrco, e piuttosto a mo' di cenno. Per contro il diritto romano deI traffico degli , stati deI Mediterraneo, nel quale prevalentemente ha radice i1 diritto commerciale universale moderno, manca ancora intera mente di una esposizione complessiva. Qui occorreva esporre, tanto i fattori ed elementi della formazione del diritto, quanto lo sviluppo dei singoli istituti medesimí. Essendosi ancora alquanto ampliato il piano deI lavoro durante la stampa, prego di sosti-. tuire aI rinvio che si trova qua e là ai §§ 7, 9, ecc. l'indicazione di §§ 7 e seg., 9 e segg. (§§ 9-12). Giacche risultô evidente, che solo merce un'esposizione dei particolari degli istituti giuridici piu minuta che non fosse progettata in origine, poteva dimo strarsi lo stretto nesso storico, nel qual e stanno tra 101'0 per es. le società, il prestito a cambio marittimo e la Bodmerei, 1e assicurazioni e la cambiale. Quando per es. ii lettore si rende conto della posizione centraIe dominante, sommamente notevole, che un istitut comunemente cosi poco studiato, come il pre ü stito marittimo greco-romano, prende nella storia deI diritto commerciale deI medioevo, oppure come alle grandiose creazioni 4 Pl'efaziolle di esso hanno parte quasi uguale le norme giuridiche del medioevo sugli atti scritti, e le norme antiche sulle operazioni di credito, parmi debba risultar chiaro, quanto questa esposi zione insieme connessa giovi all'intelligenza delle singole teorie, ed anzi ehe una storia per es. della società,' delta cambiale, dell'assicurazione, non si puo in alcun modo costruire disgiunta dalle altre. . " La stampa di questa parte e incominciata già nel gennaio. 1890 e non ha potuto esser proseguita che lentamente in mezzo a varii lavori professionali. Dei numerosi seritti apparsi da anora, che concernono taluni punti importanti di queste ricerehe, e e non si percio piu potuto tener conto, oppure si potuto far e eenno di essi soltanto nelle note. Cosi per es. delle I'icerche di storia deU'economia política dello Schmoller, dei lavori im portanti per la costituzione delle città tedesche di C. Kõhne e deI Sohm (le mie dissertazioni, che [cosa molto strana!~ sono perfettamente uguali alla trattazione di quest'ultimo, erano già stampate negli anni 1883-84), degli scritti deI Liebenam, Deloume, Salvioli (Storia. del diritto italiano), Gonetta, Inama-Sternegg 11, Lamprecht (Deutsche Geschichte [Storia tedesca] I), della Rac colt((. di iscrizioni giul'idiche greche di Dareste, Haussoullier e Reinach I,della Nuova comunicazione di iscrizioni giuridiche babilonesi di Peiser e Kohler, ecc. ecc. Per errore il quarto volume di Waitz, Verfassungsgeschichte e (Storia della costituzione) n011 cHato nell'ultima edizione. Sono stati dimenticati Schiess, Die r6mischen coUegia funeraticia 1888, . Dietrich, Uebe1' societates publicanorum, 1889, e Ficker, Usatici BaJ'chinonae 1886. Alla seconda parte, con la quale sarà terminata la storia uni versale, verrà annesso un minuto indice generale. Berlino, 20 marzo J891. GOLDSCHl\fIDT. ----<QP--- 00. ...0 0. .0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000• ••0 .000000000000 INTRODUZIONE 1. COllcetto e partiziolle deI diritto commerda]e. § 1. 11 cO'ln'lne'rcio e l'atti'vUà a scopo di hwro pertinente alla ci'rcolazione dei beni (1). Ogni elemento di fatto, che appartiene aI commercio - ai suoi affari, oggetti o soggetti, - si chiama 'lnateria di cO'ln'lne1'cío (~). Per la materia di commercio ha applicazione prima delle norme generali deI diritto privato e pubblico un diritto separato o speciale ad esso proprio, detto diritto commerC'iale. e e Questo un ramo speciale, in parte deI diritto pri vato, e qui detto diritto commerciaIe privato; in parte deI diritto pubblico, e qui e detto diritto commerciale pubblico e diritto commerciaIe interna zionale (3). Il diritto commerciale privedo regola quelle relazioni delle persone tra loro e con i beni, che hanno origine da interessi particolari. Di esso principalmente, tuttavia non esclusivamente, si occupano i codici di commercio - e cosi pure la presente esposizione. Il diritto com e 'merciale pubbUco una parte deI diritto amministrativo: esso regola i rapporti tra il potere dello stato (4) e il commercio, in mate ria di polizia (amministrativa), e in materia finanziaria, processual e e penale (5). Disposizioni di tal genere si trovano in tutti i cOflici di commercio, (1) Un parHcolar~ esame di questo concetto si trova infra § '\'0. \2) La definizione ri!. precisa di questo concetto (infra § 43a) dev'esser preceduta rlallo svolgimento dei concetti di alto di comrJIIl1'cio (di cui ai §§ 41-59), merce (di cui ai § 40, §§ 60 e segg,), 1/01110 di commercio o commercíallte (di cui ai §íO, 42-46). (3) Si puo anche dire: diritto privato ([lubblico, inlernazionale) dei commercio, (4) Hispettivamente, dei potere dei corpi locali (com uni, provincie, ecc.) derivante da delegazione da parte dello Stato da lIll lato, e di un potere centrale dell 'impero confederato dall'altro lato: Costitu::;iolle dell'impero gel'l1Iallico dei !fi aprile 18íl, arti coli 3, 4, 33-56. (5) Giacche nel sistema generale dei rliritto il diritto penale e il diritto processuale sono parte dei diritto Pllbblico e piü preci~amenle (lei diritto pubbliclJ amminiHlrativo. ti Intl'uüuziulle ed anche nel tedesco (6). Il diritto commm'ciale intel'nazionale regola Ie condizioni dell'esercizio deI commercio tra stati diversi e tra sudditi di stati diversi. Esso ê in parte dh'itto internazionctle generale degli stati civilizzati, in parte diritto internazionctle speciale: cioê fondato soltanto tra singoli stati per trattato (mercê trattati di commercio, di navigazione, coIoi1iali, monetari, di pesi e misure, postali, ferro viarii, dei teIegrafi, ecc.) o per diritto consuetudinario (7). Rami speciali deI diritto commerciaIe privato, anche storicamente svilllppati con una certa indipendenza, che hanno bisogno di esser{' .~ (6) ENDE)IAXX, De/' EntwlIl'( eine.,· IJelltschell Handelsgesetzbuchs (li progetto di un cod. comm. ted.), pago 8-1'2. 11 ~1I0 Gutaelltcn li/H!'/" den Entw1I1f eines Deutsehan Han delsgesctzbuchs (Parere sul progetto ecc.), pago 7-9, ed infra § 44; i llommental'e zum ll. G. B. (Commentarii ai cod. comm.), art. -11, 276; HEI SE, § 1. THÜL, pago 1, cfr. con §§ 43-50. BRlNKMANN § 6. ENDE)IANN §§ 3, 14. BEHREND § 5, 32. II trattato dell'ENIlE)IA.'IX I, pago 9 e Iv. Vii!dcrndorlf) pago 165-181. Piü dilfusi per es.: l\'IARQUARIJ, Tract. politico-ill1'idicus de iure lllercatOl'um ct eOllllllerCi01'1lm singllla1'i (1662). YINCE:\'S, E:rposition raisonnée de la législatioll c01llmerciale t. 1-I1I, 2a ed. (Parigi 1834). - Per il diritto marittimo: NIZZE, Das Allgellleine Seerecht der civilisirten Nationen (11 dir. maritt. univ. delle naz. civili), vol. I, 1857, §~ 52 e segg.; F. PEIIELS, llandbuch des allgellleinen ollimtlichen Seerechts im IJcutschen Reiche (Tratt. deI dir. maritt. pubbl. dell'imp. ted.) 1884. - Per il diritto delle assicurazioni: MAKOWICZKA in Bluntscilli Itlld JJmtcl' Staatswol·terbuch (Dizionario polit. di B. e B.) XI, 1; A. WAGNEII in Schonberg's llandbllch der pol. Oekonolllie (Tratt. di econ. pol. di S.) lI2, 791; ZA~IMA RANO, L'intrapl'esu delle assicurazioni. Torino 1887. 8erichte des Eidgenossischen Vel' sichel'ungsamt. (Relazioni dell'ufficio federale delle assicurazioni, Berna 1888, 1889). - Inoltre i tratlati di diritto pubblico teclesco (prussiano, bavarese, ecc.), specialmente di diritlo amministrativo: dei tempi piü recenti di LADAi\'D, V. RÜNNE, H. SCHULZE, G. ME\'EII, E. LtL';'I:'iG, ZORX, 11. RÜSLEII, V. SARWEY, STENGEL ed altri, anche GNEIST, Verwaltung, Justiz, Ilechtsweg (Amministraz., ginst .. proced.), 1869, in ispecic pago 469 e segg. ed ora lo Handbl.ch des ollimtlichen llechts der Gegenwal't (Tratt. dei dir. pnbbl. attuale). Edito daI J\lAuQUAIIDSEN, 1883 e segg. (ancora incompiuto). (7) Esposto nei sistemi di dirit.to internazionale, per es. di KLiiIIEII, IIEFFTEu, BLU:'iTSCIILI, 'VIIEATON, PIIILU~IORE, CALVO, DUDLEY FIELD, PUADIEII-FoDJ~UJ~, TRAVEUS TWIss, BULMERINCQ, V. MAUTENS, WIIARTOX, RIVIER ed altri. Handbuch eles VOIken'echts (Tratt. di dir. intern.). Edito da FII. von HOLTZENDOUFF con la collaborazione di V. BUL~IEUlXt:Q e(l altri, sulla base della pratica politica europea, 4 voI. 1885-89. - In ispeeie sul diritto consolare vedi A. DE Mn.ITz, Manuel eles consuls, I, 11, 1-2 Londra (e Berlino) :1837-1842. FR. "lAIITE:VS, /Jus COllsula1'lvesen tlnd die Consulal'jllrisdiktioll irn Orient (I consolati e la giurisrl. consol. i. O.). Con aggiunte dell'autore, tradotto da SKEIIST, Berlino 1874. KÜNIG, Handbuch des Delltschen Consllla/'wesens (Tratt. del l'or(lin. consol. ted.) 1878. V. BULMElIIxcQ nelI'llandbllch di V. HOLTZENDOUFF UI; sul (liritto marittimo internazionale: F. PEIIELS, IJas internationale üll'entliche Seel'echt dei' Gegel!/('al't (li dir. maritt. pubbJ. internaz. deI tempo presente) 1882, e sul diritto di ('altura marittima I 'accurata relazione (Hericht) di V. BeLMElIINcQ, Gand 1880, (Extrait de la rClltlC de c/roit international t. X-XIII). - Esposizione in relazione col diritto commerciale priva to in l'IIASSÉ, Le droit cOlllmcI'cial dans ses l'appol'ts avec le c/roit eles gens el 11> droit cil'i! (6 vol., Parigi 1844-1848), 3a cdiz., 4 \'01., Parigi 1874. Cfr. <lnch!' 11. STlIAUCII, Das Fl'emdelll'echt (11 diritto degli stranieri:,: Z. (Riv.) XIII, pago 1-:14: sni tratlati internazionali e le 101'0 raccolte, vedi V. l'IIELLE, MEl LI, OA)III.\CII nell' llandbuch (Trattato) dell'lIoLTZENDOIlFF UI. E. i\IEIEII, Uebel' deI! Abschlus8 vou Sta((tsl'I'/'lriigen (Sulla conclusioJl(l di trattati internazionali) 1874, e infra § ;H a. Sul ('osiddetto diJ'itto privato, processuale e penale, interllazionale, infra § :~R.
Description: