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circolazione dei beni e tutela dei legittimari ai sensi dell'art. 563 cc PDF

291 Pages·2014·2.05 MB·Italian
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LUISS GUIDO CARLI LIBERA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI SOCIALI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA A.A. 2013-2014 TESI IN: DIRITTO PRIVATO I TITOLO: CIRCOLAZIONE DEI BENI E TUTELA DEI LEGITTIMARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 563 C.C. RELATORE: Prof. Attilio Zimatore CORRELATORE: Prof. Silvio Martuccelli CANDIDATO: Flavio Petrocelli MATR: 102003 INDICE CAPITOLO I La successione necessaria e gli strumenti di tutela dei legittimari 1.La successione necessaria: fondamento e natura giuridica……………. pag. 1 2. Posizione giuridica del legittimario ……………………………………. pag. 10 3.Determinazione ed elasticità della quota di riserva; intangibilità quantitativa ed eccezioni ……………..…………………… pag. 12 4.Gli strumenti di tutela dei legittimari: art. 549 cod. civ. e cenni all’azione di riduzione ……………………... pag. 25 5. Aspetti critici della successione necessaria ……………………………. pag. 29 6. Cenni sulla successione necessaria nel diritto romano, nei paesi di civil law e di common law ……………………………………………. pag. 33 CAPITOLO II La circolazione dei beni di provenienza donativa prima e dopo la Legge n. 80 del 2005 1.Introduzione ………………………………………………….………………..pag. 37 2. Rimedi dottrinali a tutela del terzo acquirente…………..…………….........pag. 42 2.1. Garanzia per evizione ………………………………………………….pag. 42 2.2. Risoluzione per mutuo dissenso…………………………………………pag. 43 2.3. Risoluzione per inadempimento dell’onere………………………..........pag. 46 2.4. Riserva di disporre……………………………………………………....pag. 47 2.5: Fideiussio inademnitatis ………………………………………..............pag. 48 2.6: Novazione causale………………………………………........................pag. 49 2.7: Polizza assicurativa………………………………………......................pag. 53 3. Ratio e disciplina intertemporale della riforma …………………………….pag. 55 4. Finalità e natura del termine ex artt. 563 e 561 cod. civ. …………………..pag. 69 4.1. Il problema dell’usucapione …………………………………………...pag. 71 4.2. Natura giuridica del termine: prescrizione-decadenza-durata ………...pag. 78 4.3. L’art. 2652, n. 8 cod. civ. ……………………………………………….pag. 83 5.L’atto di opposizione ex art. 563, quarto comma cod. civ. ……………….....pag. 87 5.1. La sospensione del termine ……………………………………………pag. 87 5.1.1. La rinnovazione dell’opposizione…......................................................pag. 89 5.2. Natura giuridica dell’opposizione: atto giuridico in senso stretto pag. 90 5.2.1. L’opposizione come diritto potestativo..................................................pag. 92 5.2.2. L’opposizione come onere......................................................................pag. 94 6.La personalità dell’opposizione ………………………………………………pag. 96 6.1. I soggetti titolari del diritto di opporsi: il coniuge……………………pag. 99 6.1.1. Gli ascendenti……………………………………………..…………...pag. 101 6.1.2. I discendenti………………………………………………..…………...pag. 103 7. La rinunzia all’opposizione …………………………………………………..pag. 110 8. Forma e contenuto dell’atto di opposizione …………………………………pag. 125 8.1. L’opposizione come atto “stragiudiziale”……………………………….pag. 125 8.2. Contenuto dell’atto di opposizione ……………………………………….pag. 127 8.3. La notifica dell’atto di opposizione ………………………………………pag, 127 8.4. La trascrizione dell’atto di opposizione …………………………………pag. 131 9. Donazioni indirette e simulate ……………………………………………….pag. 135 10. Opposizione e Patto di famiglia ………………………………………………pag. 150 11. La collazione …………………………………………………………………...pag. 157 CAPITOLO III Le azioni di riduzione e di restituzione 1.Introduzione …………………………………………………………………pag. 164 2. L’azione di riduzione: la tesi dualistica del codice del 1865 ed il concetto di unitarietà accolto dal codice del 1942 ……………….pag. 166 2.1. L’acquisto della qualità di erede da parte del legittimario e la sua responsabilità per i debiti ereditari …………………………….pag. 169 2.2. La riduzione automatica prevista dall’art. 533 cod. civ. ………………..pag. 171 2.3. L’azione di riduzione come azione costitutiva …………………………..pag. 172 2.4.Condizioni di ammissibilità dell’azione di riduzione…………………….pag. 176 2.5. Termine per la proposizione dell’azione di riduzione …………………..pag. 180 2.6. Rinuncia alla riduzione e la quota mobile………….……………………pag. 180 2.7. Personalità e legittimazione ……………………………………………..pag. 185 2.8. Petitum, causa petendi e rapporti tra domanda di riduzione, di divisione e di collazione. .......................................................................pag. 189 2.9.La trascrizione della domanda……………………………………………pag. 195 3.L’azione di restituzione nei confronti del beneficiario…………..…….pag. 198 3.1. Ordine, criteri ed effetti delle riduzioni………………………………….pag. 200 3.2. Riduzione delle donazioni (e dei legati) …………………………………pag. 204 3.3. La restituzione di beni determinati: art. 560 cod. civ. …………………..pag. 207 3.4. La sorte dei pesi e ipoteche. Il termine ventennale………………………pag. 211 3.5. Restituzione dei frutti, deterioramenti e miglioramenti………………….pag. 214 3.6. L’insolvenza del donatario (o del beneficiario) …………………………pag. 216 4. L’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti……………pag. 219 4.1.Dies ad quem del termine ventennale……………………….……………..pag. 222 4.2. Il diritto di riscatto…………………………………….…….…………….pag. 225 CAPITOLO IV Prospettive di riforma 1- Il divieto dei patti successori e la crisi del testamento: gli atti post mortem e trans mortem ………………………………………….pag. 228 2. Necessità di un intervento legislativo: alcune proposte ……………….........pag. 248 Indice degli autori ………………………………………………………………...pag. 266 Indice delle sentenze di legittimità e di merito……………………………………pag. 277 Capitolo I La successione necessaria e gli strumenti di tutela dei legittimari §1.La successione necessaria: fondamento e natura giuridica. §2. Posizione giuridica del legittimario. §3. Determinazione ed elasticità della quota di riserva; intangibilità quantitativa ed eccezioni. §4.Gli strumenti di tutela dei legittimari: cenni sull’azione di riduzione. §5. Aspetti critici della successione necessaria. §6. Cenni sulla successione necessaria nel diritto romano, nei paesi di civil law e di common law. §1. La successione necessaria L’ordinamento giuridico italiano, secondo quanto stabilito dall’art. 457, primo comma, cod. civ. (”l’eredità si devolve per legge o per testamento”), conosce due specie di successione: quella legittima e quella testamentaria. Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari” di cui si occupano gli artt. 536-564 cod. civ. costituenti il Capo X del Titolo I del Libro delle successioni, intitolato “Dei legittimari”. Nel codice non compare la formula “successione necessaria”, comunemente impiegata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per designare la vocazione alla successione di quei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti e che sono chiamati a succedere anche contro la volontà del testatore il quale non può, né con disposizioni testamentarie, né con donazioni compiute in vita, ledere il loro diritto alla legittima. La formula “successione necessaria” vuol perciò significare che i legittimari non possono essere privati dei diritti successori che la legge garantisce loro, neppure in forza di contraria volontà espressa dal defunto e che, conseguentemente, le norme che disciplinano la materia sono inderogabili e imperative. Questa forma di successione che si apre in favore dei più stretti congiunti del defunto (coniuge, figli e, in mancanza di questi, ascendenti), definiti dalla legge legittimari (art. 536 cod. civ.) in quanto titolari del diritto alla legittima e cioè ad una quota intangibile del patrimonio del de cuius (artt. 536-548 cod. civ.) tutelabile 1 attraverso diversi strumenti tra cui, principalmente, l’azione di riduzione1, non costituisce una terza forma di devoluzione dell’eredità. Secondo una minoritaria dottrina2, invece, la successione necessaria è un tertium genus, distinta sia da quella intestata che da quella testamentaria perché pur essendo la vocazione prevista dalla legge come nella legittima, si differenzia da quest’ultima con riferimento ai soggetti, all’oggetto, alla fattispecie e alla natura delle norme. Difatti, i soggetti della successione necessaria sono i legittimari e cioè il coniuge ed i parenti in linea retta mentre i soggetti di quella intestata sono i parenti entro il sesto grado e, infine, lo Stato; l’oggetto della successione necessaria è la frazione di patrimonio intangibile dal testatore mentre l’oggetto dell’intestata è l’intero patrimonio; nella successione necessaria la quota di riserva si calcola sul relictum ed il donato mentre quella intestata si calcola sul solo relictum; la successione necessaria si apre in presenza di lesione mentre quella intestata ne prescinde; le norme sulla successione necessaria sono inderogabili dal testatore diversamente da quelle sulla successione legittima. Nonostante gli aspetti peculiari indicati, ad avviso della dottrina dominante e della giurisprudenza3 la successione necessaria non costituisce un tertium genus per due fondamentali ragioni: perché l’art. 457 cod. civ. non prevede una terza fonte di devoluzione dell’eredità e perchè quella necessaria e legittima hanno in comune taluni principi, tali da poterle inquadrare in una generale figura di successione legittima familiare. La successione testamentaria e legittima trovano fondamento politico- istituzionale nel diritto di proprietà e, in particolare, nell’art. 42 Cost. che riconosce e garantisce la proprietà privata (secondo comma) ed assicura la trasmissione dei patrimoni, per successione legittima o                                                                                                                           1 AA.VV., Coordinate ermeneutiche di diritto civile a cura di Santise, Torino 2014, pag. 354. 2 In particolare, GROSSO-BURDESE, Le successioni, parte generale, 1977, pag. 85 e ss.; CASULLI, Successioni (dir. civ.): Successione necessaria in Noviss. Dig. It. XVIII Torino, 1971, pag. 787 e ss. 3 CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1982, pag. 277 e ss.; BIANCA, Diritto Civile, 2. La famiglia. Le successioni, Milano 2005, pag. 534; SANTORO PASSARELLI, Dei legittimari, in Comm. cod. civ., Libro delle successioni per causa di morte e donazioni, a cura di D’Amelio-Finzi, Firenze, 1941, pag. 266; CARIOTA-FERRARA, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, pag. 168; CICU, Successione legittima e dei legittimari, Milano 1947, pag. 212 e ss.; MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria in Tratt. Cicu-Messineo, Milano 2000., pag. 44 e ss. Per la giurisprudenza, recentemente Cass. Sezioni Unite 27 febbraio 2013, n. 4748 in Riv. Notariato 2013, fasc. 2, pag. 425 e ss.   2 testamentaria secondo le norme ed i limiti stabiliti dalla legge (quarto comma). L’interesse del proprietario è però diversamente tutelato a seconda della specie di successione. Nella testamentaria è tutelato il potere di disporre dei propri beni e, quindi, l’interesse individuale del testatore che esplica i suoi effetti quando la persona è ormai estinta. Tale successione “ripete il suo fondamento giustificativo dalla ragione del riconoscimento giuridico del testamento, la quale è costituita dall’interesse riconoscibile al de cuius nel momento di sua vita in cui predispone il regolamento negoziale da valere dopo la sua morte. Riconosciuta la rilevanza giuridica del testamento . di nessun’altra giustificazione ha bisogno la successione che si apre alla sua morte4 ”. Fondamento delle norme sulla successione necessaria non è la tutela della famiglia nucleare5 considerata dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, bensì la tutela dei singoli membri che la compongono. Occorre preliminarmente osservare che soltanto con la riforma del diritto di famiglia è stata superata quella visione patriarcale espressa nella prima codificazione unitaria del 1865, passata senza alcuna modifica sostanziale nel codice del 1942, caratterizzata da una concezione della famiglia come unità produttiva a fondamento dell’economia il cui patrimonio andava preservato e non disperso tra le famiglie del coniuge superstite e quelle originarie6. La L. 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, ha inciso sulle norme successorie attraverso un’unica innovazione, a carattere formale, apportata al testo dell’art. 536 cod. civ..                                                                                                                           4 Così MENGONI, Delle successioni legittime in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, 1985, pag. 7-8. 5 CRISCUOLO, Famiglia legittima – matrimonio – filiazione – famiglia di fatto – unioni omosessuali in www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/relazione_criscuolo .pdf precisa che la dottrina differenzia la famiglia estesa (o allargata) che comprende anche i parenti e gli affini da quella nucleare, circoscritta ai coniugi e, se vi sono, ai figli; che l’art. 29 Cost. è stato interpretato dalla Corte Costituzionale come riferito alla famiglia nucleare (sentenze n. 79/69; 50/73 e 82/74) e che il legislatore ordinario, in caso di successione legittima, si riferisce alla famiglia estesa e, in caso di successione necessaria, a quella nucleare. 6 Prima della riforma del diritto di famiglia il coniuge non era erede ma aveva diritto soltanto all’usufrutto sulla metà o su un terzo del patrimonio ereditario, a seconda del numero dei figli (uno o più) (art. 581 cod. civ.) i quali, esercitando la facoltà di commutazione dell’usufrutto uxorio in rendita vitalizia prevista dagli artt. 540 e ss. cod. civ. potevano estromettere il genitore dal godimento dei beni ereditari (D’IMPERIO, La successione del coniuge dalla famiglia patriarcale alle unioni di fatto in www.diritto.it). 3 Ha spostato l'ordine in cui i legittimari erano indicati ed ha portato il coniuge superstite dall'ultimo posto al primo manifestando così l'aspetto più rivoluzionario della riforma del sistema successorio: l'attribuzione al coniuge della qualità di erede e il suo ingresso nella prima cerchia dei successori, dalla quale fino ad allora era stato escluso. Ma non solo. Il nuovo ordine nell’elenco dei legittimari rispecchia soprattutto la nuova valutazione sul piano della rilevanza successoria, delle singole relazioni familiari, più aderente ai principi costituzionali, così che si può affermare che il baricentro della vocazione all'eredità, a seguito della riforma del diritto di famiglia, viene spostato dalla famiglia parentale alla famiglia coniugale e cioè a quella nucleare prevista dalla Carta Costituzionale7. Più che l’ottica istituzionale della famiglia considerata dall’art. 29 Cost. (“società naturale fondata sul matrimonio” e perciò nucleare), ai fini della successione necessaria vengono in rilievo gli interessi dei singoli membri della famiglia. In altri termini, in materia di successione necessaria la legge ha voluto garantire una tutela rafforzata ai componenti della famiglia nucleare, come il coniuge e i figli, che sono legati al deceduto da un vincolo familiare particolarmente intenso caratterizzato da una vera e propria condivisione di vita8. Ha, inoltre, considerato che i figli ed il coniuge, già partecipi del patrimonio del deceduto, non potevano esserne privati integralmente per effetto della morte del loro congiunto e che normalmente il                                                                                                                           7 DOSSETTI, La successione necessaria, Lezione tenuta a Milano il 22 novembre 2011 presso l’AIAF - Scuola di Alta Formazione in Diritto di famiglia, minorile e delle persone in www.aiaf-avvocati.it. 8 BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni, Milano 2005, pag. 669 e ss. osserva: La successione necessaria ha un titolo specifico nel diritto di legittima o di riserva attribuito agli stretti congiunti. La legittima spetta ai congiunti che formano il nucleo familiare ed attribuisce ad essi un diritto di successione che prevale sulla diversa volontà dell’ereditando. Il fondamento di questo diritto non è quindi semplicemente quello dell’appartenenza al gruppo familiare o alla comunità statale, ma, più specificamente, “l’esigenza sociale di una inderogabile solidarietà tra i congiunti più stretti”. In quanto la successione necessaria ha fondamento nella inderogabile solidarietà tra gli stretti congiunti, essa diviene anche mezzo di tutela della famiglia. Deve invece escludersi che possa parlarsi della tutela di un interesse superiore della famiglia poiché gli interessi familiari rilevano come interessi tipicamente individuali”. 4 coniuge e talvolta i figli hanno concorso alla conservazione o all’incremento del patrimonio relitto9. Tradizionalmente sono queste le ragioni che la dottrina indica come fondamento della riserva in favore del coniuge e dei figli di una quota del patrimonio del de cuius. Il legislatore ha inserito “condizionatamente” nella categoria anche gli ascendenti i quali, però, sono esclusi qualora vi siano i figli. La scelta dipende dal fatto che un eventuale concorso di figli con ascendenti avrebbe privato i primi, spesso in giovane età, di una parte del sostentamento divenuto ancor più necessario a seguito della morte del genitore. Pertanto, nel concorso dei figli, la tutela degli ascendenti in stato di bisogno si realizza attraverso l’istituto degli alimenti a cui sono tenuti anche i discendenti. Le disposizioni a favore dei legittimari (art. 536-564 cod. civ.) costituiscono un limite all’autonomia testamentaria (art. 457, terzo comma cod. civ.) e la loro applicazione presuppone un conflitto tra la volontà della legge e quella del defunto definita come successione contro il testamento10. La collocazione delle norme relative alla successione necessaria adottata nel codice del 1942 è stata criticata da autorevole dottrina. Mentre nel codice Pisanelli del 1865 la disciplina della successione necessaria era frammentata perché alcune norme erano inserite nella successione testamentaria e le restanti nel titolo delle donazioni, nel codice civile del 1942 l’intera disciplina è stata unificata e collocata tra le disposizioni generali sulle successione, al fine di evidenziare la specifica scelta del legislatore di renderne l’applicazione obbligatoria sia in caso di successione legittima che testamentaria e ad escludere, nel contempo, trattarsi di un terzo tipo di successione distinto dagli altri due11. Tuttavia, poiché “possono propriamente dirsi comuni solo quelle norme che in entrambe le specie di successione si manifestano con                                                                                                                           9 DE CRECCHIO I diritti dei legittimari, in ww.sarannomagistrati.it/ concorsinatto/52_4/capitolo3.pdf ; SCUOLA DI NOTARIATO DELLA CAMPANIA –FONDAZIONE “EMANUELE CASALE”, Principi generali sui legittimari in www.conotna.notariato.it. 10 MENGONI, Delle successioni legittime cit., pag. 6 e ss.; MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria cit., pag. 45 e ss.; CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1982, pag. 276 e ss. 11 CAPOZZI, Successioni e donazioni a cura di Ferrucci-Ferrentino Milano 2009. pag. 386 e ss. 5 identico modo di operare”, attenta dottrina 12 ha criticato la sistemazione del codice osservando che la successione necessaria opera in modo differente nei rapporti con quella testamentaria e legittima. Difatti, le norme a tutela dei legittimari costituiscono un limite alla facoltà di disporre del testatore e regolano perciò il conflitto tra volontà del defunto e volontà della legge risolto a favore di quest’ultima attraverso l’attribuzione al legittimario dell’azione di riduzione delle disposizioni lesive. Nella successione ab intestato, invece, non è immaginabile un conflitto tra norme, ma soltanto una loro integrazione come si desume chiaramente nell’esempio che segue13. Tizio muore lasciando a sé superstiti il padre Caio (legittimario ex art. 536, terzo comma cod. civ.) ed il fratello Sempronio (erede legittimo ex art. 565 cod. civ.) ed un patrimonio di 50. In vita Tizio aveva fatto donazioni per 70. Si apre la successione legittima regolata, nell’esempio, dall’art. 571 cod. civ. (concorso di genitori con fratelli) che attribuisce al genitore una quota non inferiore alla metà. Sul relictum di 50, il padre Caio deve conseguire, quale erede intestato, 25 (la metà ex art. 571, comma 1 cod. civ.) e l’altra metà (25) spetta al fratello. Tuttavia, poiché Tizio non aveva figli, il padre è legittimario a cui l’art. 538, primo comma cod. civ., attribuisce un terzo del patrimonio da calcolarsi, ai sensi dell’art. 556 cod. civ., sul relictum e sul valore delle donazioni fatte in vita dal de cuius. Nell’esempio, la quota riservata al padre è perciò equivalente a 40 (beni relitti = 50 più 70 di donazioni = 120 diviso tre = 40). Nell’indicata situazione, poiché è inammissibile un conflitto tra due diverse volontà di legge, la norma sulla successione necessaria (art. 536 cod. civ. nell’esempio) costituisce soltanto un limite del campo di applicazione di quella, generale, sulla devoluzione dell’eredità ab intestato (art. 571 cod. civ.) e quindi interviene a modificare la regola generale nella misura in cui ciò è necessario per soddisfare il diritto                                                                                                                           12  Così testualmente MENGONI, Successione per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria cit., pag. 44-47; adesivamente, CAPOZZI, Successioni e donazioni cit., pag. 387 e ss.   13 L’esempio è tratto dalla lezione del Notaio GRAZIANO sui “Principi generali sui legittimari” tenuta presso la SCUOLA DI NOTARIATO DELLA CAMPANIA – FONDAZIONE “EMANUELE CASALE” il 23 novembre 2007 citata alla nota 5. 6

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cura di D'Amelio-Finzi, Firenze, 1941, pag. 266 .. Suprema Corte ha anche chiarito che la diseredazione, al pari dell'indegnità a succedere,.
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